Tipologia: CCIA
Data firma: 15 giugno 2007
Validità: 15.06.2007 - 31.12.2009
Parti: Datacontact srl e Ugl-Terziario e RSA
Settori: Servizi, Dataconctat
Fonte: UGL-Terziario

Sommario:

 Premessa
Articolo 1. Sfera di applicazione
Articolo 2. Relazioni sindacali
Articolo 3. Orario di lavoro e flessibilità
Flessibilità dell'orario

Articolo 4. Premio di produttività
Articolo 5. Festivo e notturno
1. Lavoro ordinario notturno

2. Festivo
 2.1. Retribuzione prestazioni festive
2.2. Festivo notturno
Articolo 6. Armonizzazione contrattuale
Articolo 7. Altri istituti.
Articolo 8. Asilo nido
Articolo 9. Decorrenza e durata
Articolo 10. Distribuzione del contratto integrativo aziendale
Nota a verbale

Contratto integrativo aziendale per i dipendenti Datacontact

Addì, 15 Giugno 2007 in Matera, tra la Datacontact srl […] e la Ugl - Terziario, Rappresentata dal Segretario Nazionale e Territoriale di Matera […] e dalle RSA […] è stato stipulato il presente contratto integrativo aziendale di lavoro per i dipendenti della Società Datacontact con sede legale in Matera in Via Complesso del Casale Rioni

Premessa
Le Parti, nel recepire integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 02.07.2004, tra Confcommercio e Ugl-Terziario, ivi compreso quanto disposto dal Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita del 02.07.2004, dispongono di dare seguito a quanto previsto dal Verbale di Accordo stipulato in Matera il 30 Aprile 2007 tra la Datacontact e la Ugl-Terziario - allegato n. 1 del presente Contratto Integrativo Aziendale - sottoscrivendo il presente accordo.

Le Parti, nel rilevare la specifica natura di lavoro della Datacontact, invitano la Commissione Paritetica Nazionale ad individuare ed armonizzare la figura dell'operatore telefonico inbound e delle attività ad esso collegate in un più compiuto ambito contrattuale da individuarsi nell'ambito del CCNL Terziario.

Nella valutazione delle problematiche inerenti l'andamento del settore del terziario, della distribuzione, dei servizi, e dei riflessi sullo sviluppo e l'occupazione, le parti concordano nello stabilire un approccio preventivo, che individui tempestivamente le azioni concrete e gli strumenti operativi di gestione.
Il passo principale verso nuove e avanzate relazioni sindacali sarà l'analisi di tutti quei temi correlati allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Nell'integrare le varie tematiche relative all'urbanistica commerciale, agli orari e ai tempi delle città, alla sicurezza sociale e al tempo libero con quelle di natura prettamente sindacale, quali il mercato del lavoro, la bilateralità, l'emersione e la sicurezza sul lavoro, si potrà costruire un sistema economico-sociale qualificato e qualificante.
È per questo che verrà costituito un tavolo a carattere permanente - tra le parti e i referenti istituzionali dei comuni, delle province, delle regioni e delle ulteriori articolazioni economico-sociali presenti ed attive nel territorio - per la risoluzione delle problematiche suddette con particolare attenzione all'analisi del settore, alle politiche degli orari, all'erogazione dei servizi a favore dell' azienda e dei lavoratori, alla formazione e alla riqualificazione professionale, nonché ai rapporti con le istituzioni.
Allo stesso modo il tavolo dovrà operarsi per risolvere le crisi congiunturali di settore predisponendo appositi strumenti di governo, per prevenire devianze e flessioni prodotte dal mercato stesso ovvero per proporre iniziative di recupero e di stabilizzazione delle attività economiche e di crescita occupazionale.
Conseguenza logica è che il tavolo si evolva verso forme di concertazione con il supporto e la partecipazione attiva delle istituzioni, nel ruolo di garanti delle esigenze precipue delle aziende e dei lavoratori.
Nel contempo le parti si danno atto di intervenire in materia di sicurezza e previdenza nella contrattazione aziendale unitamente alle azioni positive e agli interventi idonei a rimuovere eventuali forme di discriminazione diretta ed indiretta.
A tal fine, le parti, assumendo un ruolo centrale e propositivo ai fini della promozione e della realizzazione dell'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro, convengono di istituire una Commissione per l'analisi del fenomeno negli aspetti particolari concernenti le politiche del lavoro: dalla formazione professionale alla contrattazione integrativa, dalla previdenza all'occupazione. Ulteriormente il concetto di formazione sarà cardine dello sviluppo del settore in quanto correlato sia allo sviluppo delle competenze degli imprenditori e dei lavoratori sia alla formazione di professionalità richieste dal mercato.
In stretta correlazione con le attività della Commissione Paritetica Nazionale, verranno di conseguenza concertati interventi formativi di carattere generale e particolare autofinanziati o cofinanziati dalle istituzioni pubbliche.
In tale contesto, il presente Contratto Integrativo Aziendale dovrà essere fondato sulla regolamentazione del mercato del lavoro e la produttività del lavoro e che confermi ed estenda, definendo regole e procedure certe, garanzie e diritti per tutti i lavoratori e le aziende del settore. Gli strumenti di flessibilità, seppur trovando particolare applicazione e collegamento giuridico nella Commissione Nazionale Paritetica, si inseriscono in un completo sistema di relazioni che la politica della bilateralità perseguita intende trattare in maniera aggregata, collegando aspetti normativi ed economici alla stessa finalità di sviluppo del settore rappresentato, anche al fine di diffondere una cultura di legalità diffusa.
La contrattazione di secondo livello interagisce, naturalmente, per quanto espressamente delegato dalla contrattazione collettiva, anche con gli strumenti di flessibilità, potenziando e sviluppando una migliore e più competitiva organizzazione delle aziende, nonché incrementando i livelli occupazionali.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti intendono dare piena attuazione a quanto previsto in materia dal vigente CCNL Terziario (Parte prima, Titolo II, Capo II e Capo III), relativamente alla contrattazione di secondo livello e, quindi, dare un ulteriore strumento di garanzia dei diritti dei lavoratori e di ausilio alla crescita occupazionale. Tale strumento, a disposizione delle imprese, favorirà un loro positivo approccio al mercato.

Articolo 1. Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo aziendale disciplina in maniera unitaria i lavoratori dipendenti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, e per quanto compatibile con le disposizioni di Legge e contrattuali, la somministrazione a tempo determinato e tutte le altre forme di lavoro dipendente per l'azienda Datacontact presente sul territorio nazionale ed estero.

Articolo 2. Relazioni sindacali
Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale e/o territoriale, le parti, in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, assumendo come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attivando un sistema articolato di bilateralità.
Le parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL terziario.
Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le parti sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, e convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
L'attivazione di tale sistema di relazioni sindacali sarà fondamentale per la definizione dei parametri e dei criteri dell'erogazione economica prevista dal sistema di produttività, basato sull'esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali e delle sue prospettive di sviluppo e di riorganizzazione.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, le parti ritengono esaustive le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni., a cui peraltro, si fa riferimento anche per le modalità di funzionamento.

Con metodologia uniforme verrà affrontato il tema delle pari opportunità, per il quale sarà costituito un tavolo di lavoro "ad hoc" con il ruolo precipuo di analizzare il fenomeno, riportando le evoluzioni e le soluzioni al vaglio dei rispettivi Organi.

Articolo 3. Orario di lavoro e flessibilità
Flessibilità dell'orario

Fatta salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto dal vigente CCNL Terziario e dal Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita del 02.07.2004, e in accordo a quanto previsto dal Verbale di accordo del 30 Aprile 2007 - sopra richiamato ed allegato n° 1 - in materia di " gestione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro, ed al fine di garantire forme di orario settimanale variabile in funzione dei picchi stagionali propria di ogni attività inbound, le parti convengono quanto segue:
1. l'orario di lavoro è fissato in 40 settimanali;
2. mantenendo la media annuale di 40 ore settimanali attraverso turni prefissati, il monte ore potrà essere variato fino all'applicazione di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane all'anno che verranno compensate, nel corso dell'anno, durante i periodi di minore intensità lavorativa, con turnazioni ridotte di ore di pari entità fino al minimo di 32 ore settimanali;
3. si conviene che per il lavoratore interessato le ore lavorate eccedenti le 40 ore, fino ad un massimo di 8 ore settimanali e per quelle inferiori fino ad un massimo di 8 ore settimanali, saranno accantonate in una " Banca ore ";
4. le ore accantonate sono individuali, non trasferibili ad altro lavoratore e non cumulabili;
5. le ore accantonate saranno usufruite dal lavoratore interessato in pari periodi di minore intensità lavorativa o in pari periodi di maggiore intensità lavorativa:
6. L'azienda informerà preventivamente e comunque due ( 2 ) settimane prima le OO.SS., firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale circa le modalità dello svolgimento del nastro orario, delle settimane interessate nel corso dell'anno per i periodi maggiore attività, dei periodi di minore intensità i quali dovranno essere proporzionali ai periodi di maggiore intensità, per singolo lavoratore interessato.
7. Qualora nuove commesse dovessero intervenire, l'orario di lavoro e il suo svolgimento dovrà essere oggetto di consultazione tra le Parti firmatarie del presente accordo;
[…]
9. per i lavoratori interessati che superano la 48° ora, dalla 49° ora è ammesso lo straordinario per un massimo di 12 ore settimanali e comunque per un massimo di 250 ore l'anno. […]
10. l'azienda si impegna attivamente affinché nessun lavoratore interessato sia penalizzato o subisca disuguaglianza di trattamento sia d'orario che di turnazione.
Le Rappresentanze aziendali, possono chiedere un incontro alla Direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità. Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente trasmesso alla Commissione Paritetica Nazionale per la non perseguibilità dei programmi stessi.

Articolo 5. Festivo e notturno
1. Lavoro ordinario notturno

La particolare natura di lavoro della Datacontact riferita all'assistenza di clienti in regime di contact center, impone al lavoratore la presenza anche nelle ore notturne. Le Parti, sottoscrittici del presente accordo, visto che il Protocollo aggiuntivo per Operatori di Vendita non prevede il lavoro notturno, al fine di armonizzare le diverse esigenze, ovvero, quelle aziendali con le previsioni contrattuali, invitano la Commissione Paritetica Nazionale ad elaborare, a breve, uno studio di fattibilità del ruolo dei contact center nell'ambito di un più funzionale impianto contrattuale anche a seguito dell'intervento legislativo in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
[…]

Nota a verbale
Quanto non previsto è ricondotto agli articoli del Protocollo Aggiuntivo per operatori di vendita 02.07.2004