Cassazione Penale, Sez. 3, 06 aprile 2017, n. 17225 - Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Modalità di presentazione dell'atto di impugnazione


 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 03/11/2016

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza del 24 luglio 2015, il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'imputato avverso un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in relazione a contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e a lui notificato in data 24 giugno 2015, sul rilievo che la relativa opposizione sarebbe pervenuta in cancelleria, a mezzo posta privata, in data 22 luglio 2015, con plico spedito il 9 luglio 2015.
2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale deve essere ritenuta consentita anche la presentazione di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite posta privata.
 

 

Diritto

 


3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (ex multis, Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258397).
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie; con la conseguenza che deve essere ritenuta valida e tempestiva - perché proposta entro il termine decadenza di 15 giorni fissato dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. - l'opposizione a decreto penale di condanna notificato all'imputato il 24 giugno 2015, pervenuta in cancelleria, a mezzo posta privata, in data 22 luglio 2015, con plico spedito il 9 luglio 2015.
4. - La sentenza impugnata deve essere perciò annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania.
 

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.