Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 5 aprile 2017
Validità: 01.11.2016 - 31.10.2019
Parti: Unic e Filctem-Cgil - Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Concia
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

  Parte normativa
Capitolo I

Titolo I - Relazioni Industriali
Titolo VI - Previdenza integrativa
Titolo VII - Assistenza sanitaria
Capitolo II
Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 4 - Disciplina dell’apprendistato
Parte III - Trattamento economico
Art. 16 - Contratto di 2° livello
Parte IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Aspettativa
Art. 37 - Congedo matrimoniale
  Art. 39 - Malattia e infortunio
Art. 40 - Trattamento per maternità e paternità
Art. … - Congedi parentali e per malattia dei figli
Art. … - Congedi per donne vittime di violenza di genere
Art. … - Lavoratori diversamente abili
Parte VI - Norme specifiche e disciplinari
Art. 56 - Licenziamento per mancanze
Parte IX - Norme generali
Art. 71 - Decorrenza e durata
Stesura contrattuale
Parte economica
Allegato - Tabelle retributive

Ipotesi di accordo

In data 5 aprile 2017, a Milano, tra l’Unione Nazionale Industria Conciaria e Filctem-Cgil - Femca-Cisl - Uiltec-Uil, è stata stipulata la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende conciarie.

Parte normativa
Capitolo I
Titolo I - Relazioni Industriali

- Aggiungere alla fine del 3° comma il seguente articolato:
"Al fine di migliorare le Relazioni Industriali e la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa le Parti intendono potenziare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale/Distrettuali prevedendo:
- la calendarizzazione almeno semestrale degli incontri dell'Osservatorio Nazionale e la calendarizzazione almeno semestrale delle sezioni specifiche in esso contenute;
- l’inserimento all’interno dell’Osservatorio di una sezione specifica sull'organizzazione del lavoro, degli orari e della loro articolazione, attraverso un apposito monitoraggio da effettuarsi almeno semestralmente;
l’inserimento, nella specifica sezione sui Gruppi Industriali (Paragrafo D), dei temi della filiera e della sua mappatura, da effettuarsi almeno due volte all'anno;
- l’estensione, all'interno dell'Osservatorio Nazionale, di piani formativi (Paragrafo A - Sezione 2) con carattere di continuità, anche attraverso l'utilizzo delle risorse di Fondimpresa e rivolti non solo alla singola azienda ma anche su progetti che coinvolgano più aziende o di distretto;
- l’introduzione della Banca dati infortuni e malattie professionali e avvio di un confronto per la predisposizione di un Sistema di Gestione salute, sicurezza e ambiente.
Il CCNL doterà il settore di strumenti (Paragrafo 4 - Sezione 4) che affrontino il tema della legalità al fine di salvaguardare le buone pratiche, il rispetto delle normative di legge e dei rapporti tra committente/appaltatore, committente/terzista e della filiera produttiva in generale. Le parti ritengono fondamentale contrastare i fenomeni di concorrenza sleale praticati con il mancato rispetto delle norme ambientali e della sicurezza, dell’utilizzo del lavoro non regolare e/o eticamente non corretto, che portano il settore ad un\dumping interno, attraverso:
- l’individuazione di azioni positive congiunte per la diffusione del Codice Etico;
- l’introduzione di Linee Guida sulla Responsabilità Sociale d’impresa;
- l’accordo sulla legalità.

Capitolo II
Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro

- Il punto A) Contratti a termine dell’art. 2 viene modificato come segue:
Le Parti si richiamano all’accordo quadro europeo Unice-Ceep-Ces del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L’assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Su richiesta l’azienda informerà annualmente la RSU e/o le OO.SS. sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo determinato. A loro volta la RSU e/o le OO.SS. comunicheranno i dati all’Osservatorio Nazionale.
[…]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Fatti salvi i casi comunque esenti da limiti quantitativi, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, non possono essere stipulati da ciascun datore di lavoro contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
È comunque consentita la stipula di 2 contratti a termine.
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2015, sono inoltre esenti dal citato limite quantitativo i contratti a termine stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi, riferite all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio. Per le aziende operanti nei territori dei Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati mediante contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
[…]
In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
[…]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni.
[…]

Art. 4 - Disciplina dell’apprendistato
- L’articolo viene così modificato:
Le parti sociali, in conformità ed attuazione rispetto a quanto disposto dalla normativa e dagli accordi interconfederali vigenti convengono di ampliare l’apprendistato a tutte le tipologie legislativamente previste e di seguito normate.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato dalle vigenti leggi e dalle disposizioni del presente contratto.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di istruzione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applica la relativa normativa legislativa vigente e gli accordi interconfederali.
a) Apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di istruzione tecnica superiore.
L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante è riservato agli adolescenti e ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che possono così essere assunti in tutti i settori di attività per assolvimento anche dell’obbligo di istruzione.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Il contratto di apprendistato per qualifica e per diploma professionalizzante deve avere sempre forma scritta con indicazione del piano formativo individuale e della qualifica da conseguire a fine percorso. Deve, inoltre, prevedere un monte ore di formazione, sia esterna che interna all’azienda, nonché la registrazione della formazione su apposito libretto e l’affiancamento dell’apprendista di un tutor/referente aziendale con competenze adeguate. È vietato il cottimo ed in generale le prestazioni ad incentivo.
b) Apprendistato professionalizzante
Il contratto può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico-professionali. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226, del 17 ottobre 2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda e può essere anche finanziata per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Inoltre non è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante se il datore di lavoro non ha mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di apprendistato non trasformati in rapporto a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, assunti in violazione dei limiti appena detti, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, B2, B1, A con questa durata massima e suddivisione:

Livelli

Durata Complessiva Mesi

1° Periodo Mesi

2° Periodo Mesi

3° Periodo Mesi

E2

30

10

10

10

E1

36

12

12

12

D2

36

12

12

12

D1

36

12

12

12

C2

36

12

12

12

C1

36

12

12

12

B2

36

12

12

12

B1

36

12

12

12

A

36

12

12

12

[…]
È fatto divieto di retribuzione a cottimo. L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica prima della scadenza del periodo di apprendistato e gli devono essere applicate le tariffe del cottimo.
[…]
La durata minima del periodo di apprendistato è pari a 6 mesi mentre la durata massima è pari a 3 anni.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato applicabile sul terzo periodo della tabella è riconosciuta ai lavoratori che, prima del contratto di apprendistato, abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
I periodi di apprendistato professionalizzante iniziati presso altre aziende conciarie devono essere computati per intero nella nuova azienda, sempreché riguardino le stesse mansioni e l’interruzione tra i periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini del periodo di apprendistato professionalizzante, i periodi svolti nell’ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione. In caso di apprendistato inferiore a 36 mesi, la durata dei 3 periodi sarà proporzionalmente riparametrata.
[…]
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di alta formazione e ricerca si applica ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Il contratto deve avere forma scritta ed indicare la qualifica da conseguire, la durata del percorso e il piano formativo individuale. Quest’ultimo dovrà essere allegato al contratto, a pena di nullità e di trasformazione immediata del contratto a tempo indeterminato.
I percorsi di apprendistato di alta formazione non presuppongono necessariamente una scissione fra attività lavorativa e frequenza a corsi teorici di livello secondario, universitario o simili, ma l’attività svolta in azienda potrà pienamente integrare la formazione se ciò è stabilito nel piano formativo individuale e consentito dalla Regione, dalle associazioni datoriali e sindacali territoriali nonché dagli istituti formativi sentiti sul punto.
Le regole specifiche per la disciplina di tale tipologia di apprendistato e la sua durata sono rimesse alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali sindacali e dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Formazione
I principi contenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione in ogni tipologia di apprendistato.
La formazione è articolata per moduli e suddivisa in argomenti sia di carattere trasversale, validi per tutti gli apprendisti, sia di contenuto specifico per gruppi di profili omogenei, così da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per il proficuo inserimento dell’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.

Area

Gruppi professionali omogenei

 

 

Amministrativa

- contabilità industriale
- personale/organizzazione
- sistemi informatici
 

Commerciale

- vendite/acquisti/manifestazioni fieristiche e promotion / marketing
- logistica/magazzini/spedizioni/arrivi
 

Tecnico/produttiva

- produzione e conduzione impianti
- manutenzione
- ambiente (interno e/o esterno)/sicurezza/qualità
- progettazione / tecnologia prodotto
- laboratorio / ricerca / sviluppo.

 L’apprendista che nell’ambito di precedente rapporto abbia seguito moduli di formazione, previsti per lo stesso profilo professionale, è esentato dalla frequenza dei moduli già completati.
Nel piano formativo individuale (PFI), da allegare al contratto di apprendistato, viene descritto il percorso formativo con un dettagliato programma ed una articolazione della formazione divisa per argomenti e corrispondente a numero di ore di formazione. Il PFI potrà subire modifiche a seguito di variate esigenze organizzative e/o produttiva, su valutazione dell’impresa, accettata da tutor e apprendista.
L’apprendista deve frequentare con regolarità, diligenza e profitto le attività formative.
La formazione, interna o esterna all’azienda, si svolge in 120 ore annue.
Potranno essere ridotte a 80 qualora l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di idoneo attestato di qualifica equivalente, con una riduzione della durata del periodo di apprendistato sul terzo periodo di 6 mesi.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro (non meno di 80 ore medie annue), è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alle competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio o per la diversa durata prevista dall’offerta formativa pubblica, fatta salva la riduzione in corrispondenza al titolo di studio posseduto.
Le modalità e le articolazioni della formazione sono definite aziendalmente e devono rispettare i seguenti criteri:
1) La formazione di carattere trasversale, qualora l’azienda non si avvalga dell’offerta formativa pubblica, deve includere anche: nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, diritti e doveri nel rapporto di lavoro, conoscenza dell’organizzazione interna del ciclo produttivo (le ore vanno collocate all’inizio dell’orario di lavoro).
2) La formazione professionalizzante va realizzata in alternanza con esercitazioni on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale sono prioritariamente oggetto di formazione interna, mentre le altre, possono essere svolte internamente solo laddove ci
• presenza in azienda di risorse umane, con esperienza e titolo di studio adeguato, idonee a trasferire conoscenze;
• tutor con formazione e competenze adeguate;
• locali idonei (anche esterni all’azienda) in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali; a titolo indicativo si ritengono idonei i locali distinti da quelli destinati prevalentemente alla produzione e dotati di strumenti adeguati alle modalità di formazione da erogare.
La capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata all’Osservatorio Nazionale, sezione formazione, presso l’UNIC (nonché sue sezioni territoriali).
L'Osservatorio Nazionale predispone un facsimile di dichiarazione e comunicazione della capacità formativa interna dell’azienda. L’Osservatorio Nazionale realizza annualmente una rilevazione, tramite questionario, sul numero di apprendisti assunti e sulla formazione erogata.
Per lo svolgimento della formazione è fondamentale la presenza di un tutor ai sensi del decreto Min. del Lavoro n. 22 del 28 febbraio del 2000.
La formazione effettuata, i crediti formativi maturati e le competenze acquisite durante il percorso di apprendistato, anche se privo di conferma, vanno registrate nel libretto formativo, approvato dal D.M. 10/10/2005.
La direzione aziendale informa le RSU/OO.SS. territoriali sull’andamento dei contratti di apprendistato.
…omissis…

Parte IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. … - Congedi per donne vittime di violenza di genere

Viene introdotto il seguente articolo:
Il presente CCNL recepisce completamente la normativa di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 riconoscendo 3 mesi retribuiti, anche frazionabili come da normativa vigente.

Art…. - Lavoratori diversamente abili
Viene introdotto il seguente articolo:
La quantità e la modalità di fruizione (anche in quote orarie), nonché dei termini di preavviso per la fruizione dei permessi per gli aventi diritto è quella stabilità dalla vigente normativa (Legge n. 104/92 e successive modifiche).

Stesura contrattuale
In fase di stesura contrattuale le Parti provvederanno a:
- Recepire il Testo Unico 10 gennaio 2014 sulla Rappresentanza.
- Istituire una Commissione tecnica paritetica che entro il 31 ottobre 2017 provvederà ad aggiornare il CCNL.