Categoria: 2015
Visite: 5961

Tipologia: Accordo RSU/RLS
Data firma: 13 ottobre 2015
Parti: Trenord e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie e Faisa-Cisal
Settori: Trasporti, Trenord
Fonte: fastmobilita.it

Sommario:

  1. Rappresentanze Sindacali Unitarie- RSU
2. Definizione e componenti RSU
3. Prerogative delle RSU
4. Determinazione del numero dei componenti delle RSU
  5. Permessi sindacali retribuiti
7. Disposizioni finali
8. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Verbale di accordo per il rinnovo e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Trenord

Facendo seguito a quanto sancito nel verbale di accordo del 29 aprile 2015 e nel verbale di incontro programmatico del 5 agosto 2015, in data odierna si sono incontrati la Società Trenord srl e le OO.SS Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie e Faisa Cisal in merito al percorso per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

1. Rappresentanze Sindacali Unitarie- RSU
In riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 comma 3 e 10 bis 1.2 del CCNL Mobilità area AF, dall'art. 5 del Contratto Aziendale e dall'Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011 e del T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, la Società Trenord e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono:
- sul sistema delle relazioni industriali articolato in due fasi distinte rispettivamente Fase dell'informazione e fase della contrattazione secondo quanto definito nel CCNL vigente e nell'art. 5 contratto Aziendale. La fase della contrattazione, il cui ambito di competenza è confermato a livello aziendale- regionale, è relativa agli argomenti di cui al punto 5.2 del Contratto Aziendale nonché ai rinvii del CCNL AF per i temi specifici e al punto 5.3 per ciò che concerne la procedura negoziale ed i soggetti interessati alla stessa;
- sulla definizione del sistema di relazioni industriali teso a valorizzare i livelli diversi di contrattazione ed i relativi ambiti di competenza al fine di creare un modello di interlocuzione adeguato. Detto sistema viene basato su due livelli distinti di contrattazione da effettuarsi congiuntamente dalle OO.SS e dalle RSU: sulla titolarità e competenze delle RSU sulle specifiche materie negoziali congiuntamente alle articolazioni organizzative territoriali/regionali competenti delle sole OO.SS stipulanti il CCNL della Mobilità Area AF e il Contratto Aziendale di Trenord.
- sulla rielezione delle RSU le cui consultazioni elettorali vengono fissate per le giornate del 9, 10, 11 Dicembre 2015;
- sulla disciplina delle modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU per il triennio 2016 -2018 nonché le regole di interlocuzione negoziale per il corretto sviluppo delle relazioni industriali secondo le modalità stabilite dal CCNL AF vigente e dal Contratto Aziendale art. 5;

2. Definizione e componenti RSU
Posto che la RSU congiuntamente alle OO.SS ha il potere di promuovere la contrattazione collettiva aziendale per le materie delegate e con le modalità previste dal CCNL della Mobilità Area AF art. 10 bis, Le parti convengono di garantire nell'ambito di competenza delle RSU una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle professionalità ricoperte secondo il dettato dell'art. 35 della legge 300/1970.

3. Prerogative delle RSU
Le RSU elette ed accreditare hanno diritto per l'espletamento delle attività connesse alle loro funzioni, a permessi retribuiti, in conformità a quanto previsto agli artt. 8 bis e 10 Bis del CCNL mobilità area Attività Ferroviarie, pari a 8 - ore mensili per ciascun componente cumulabili per un trimestre con riferimento ai trimestri (gennaio - marzo, aprile - giugno, luglio - settembre , ottobre -dicembre) da intendersi come assorbimento della prestazione lavorativa giornaliera.
La partecipazione a riunioni convocate dalla Azienda ed effettivamente svolte, resterà a carico della Azienda stessa. Le modalità di gestione e rilevazione saranno regolate in seguito con apposita circolare della Direzione Aziendale emanata d'intesa tra le Parti.

4. Determinazione del numero dei componenti delle RSU
Considerato quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, e al fine di consentire una adeguata rappresentatività delle specificità professionali e di tutte le realtà territoriali su cui è articolata l'Azienda, le Parti convengono di fissare in 65 il numero di membri della RSU, ai quali si aggiungono gli RLS, di cui al punto 8.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni a decorrere dalla formalizzazione della costituzione della nuova RSU e decadono automaticamente al termine dei tre anni, fatto salvo il periodo di proroga del mandato per il semestre successivo alla scadenza.
La suddivisione delle RSU all'interno delle specificità professionali e delle realtà territoriali su cui è articolata l'Azienda sarà definita dal Regolamento di funzionamento delle RSU da recepirsi con specifico accordo tra le Parti entro il 23 Ottobre 2015.

5. Permessi sindacali retribuiti
Le parti:
• riconoscono il ruolo fondamentale delle OOSS nei vari livelli di articolazione per quanto riguarda la contrattazione;
• evidenziano pertanto la necessità, nell'ambito di in un processo di efficientamento e ottimizzazione delle risorse, di garantire alle suddette OOSS adeguate agibilità sindacali
pertanto concordano di prevedere un monte permessi retribuiti, a favore dei componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali (anche confederali) delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, in aggiunta a quanto previsto per le RSU, e come condizione di miglior favore rispetto a quanto stabilito dal CCNL AF art. 8 bis.
Il quantitativo dei permessi di cui sopra è stabilito nella misura massima di:
per l'anno 2016: 5550 giornate annue
per l'anno 2017: 5240 giornate annue
per l'anno 2018: 5000 giornate annue
Le giornate di permesso retribuito verranno ripartite tra le OOSS stipulanti il presente accordo, in funzione dei lavoratori iscritti a ciascuna organizzazione sindacale, sulla base della trattenuta a ruolo paga.
Le modalità di richiesta ed assegnazione delle agibilità di cui sopra saranno disciplinate da apposito accordo tra le Parti da sottoscrivere entro il 23 Ottobre 2015
Le giornate impiegate per l'espletamento degli incarichi elettivi negli Enti Aziendali non sono da considerare nell'ambito dei quantitativi sopra indicati.
La partecipazione alle riunioni degli organi di gestione e controllo degli Enti sarà garantita, nei limiti di quanto effettivamente necessario, con permessi a carico Azienda.

7. Disposizioni finali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo rinunciano espressamente a costituire RSA nell'ambito della Società Trenord

8. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
In relazione a quanto previsto dall'art. 10 bis 2) del CCNL Mobilità Area AF le Parti convengono sulla rielezione dei Responsabili del Lavoratori per la Sicurezza -RLS- con le modalità di seguito illustrate.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in considerazione dell'importanza che Trenord riconosce a tale aspetto, ed a garanzia di rappresentanza di tutti i processi aziendali, viene stabilito in 15 unità;
Le unità produttive ai fini dell'applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995, saranno definite con specifico accordo da stipularsi entro il 23 Ottobre 2015
All'atto della entrata in carica formale degli RLS eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo, gli RLS attualmente in carica decadranno.
In considerazione dell'importanza del ruolo ricoperto dai RLS ed al fine di incrementare la diffusione della politica e della cultura della sicurezza tra tutti i lavoratori, ai rappresentanti eletti sono riconosciute 76 ore di permesso retribuito annue per l'espletamento del proprio mandato.
La partecipazione a riunioni convocate dalla società ed effettivamente svolte resterà a carico della Società Trenord. Le modalità di gestione e rilevazione saranno regolate in seguito con apposita circolare della Direzione Aziendale emanata d'intesa tra le Parti.

Milano, 13 Ottobre 2015