Tipologia: CCNL
Data firma: 5 aprile 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Confederazione generale dell'agricoltura italiana e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Impiegati agricoli
Fonte: studioborriero.it

Sommario:

  Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione del contratto)
Art. 2 (Struttura ed assetto del contratto)
Art. 3 (Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo)
Art. 4 (Condizioni di miglior favore)
Art. 5 (Osservatorio nazionale)
Art. 6 (Formazione professionale)
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 7 (Assunzione a tempo indeterminato ed a termine)
Art. 8 (Periodo di prova)
Art. 9 (Disciplina del rapporto d'impiego)
Art. 10 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)
Art. 11 (Contratti di formazione e lavoro)
Art. 12 (Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole Stipendio di ingresso)
Art. 13 (Apprendistato)
Art. 14 (Contratto di lavoro temporaneo)
Titolo III Classificazione
Art. 15 (Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica)
Titolo IV Norme sui quadri
Art. 16 (Disciplina dei quadri)
Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 17 (Orario di lavoro)
Art. 18 (Lavoro straordinario, festivo, notturno)
Art. 19 (Riposo settimanale)
Art. 20 (Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali)
Art. 21 (Ferie)
Art. 22 (Permessi)
Art. 23 (Permessi per la frequenza a corsi di studio)
Titolo VI Trattamento economico
Art. 24 (Retribuzione)
Art. 25 (Cointeressenza)
Art. 26 (Ex scala mobile)
Art. 27 (Aumenti periodici per anzianità di servizio)
Art. 28 (13a e 14a mensilità)
Art. 29 (Indennità di cassa)
Art. 30 (Mezzi di trasporto)
Art. 31 (Trasferte)
Titolo VII Previdenza - Assistenza e tutela della salute
Art. 32 (Malattia ed infortunio)
Art. 33 (Previdenza e assistenza -Tutela della maternità - Assegni familiari)
  Art. 34 (Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale)
Art. 35 (Fondo sanitario impiegati agricoli)
Art. 36 (Fondo di previdenza complementare)
Art. 37 (Tutela della salute)
Art. 38 (Lavoratori tossicodipendenti)
Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 39 (Servizio di leva)
Art. 40 (Cessione e trapasso di azienda)
Art. 41 (Trasferimenti)
Art. 42 (Aspettativa)
Art. 43 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 44 (Preavviso di risoluzione del rapporto)
Art. 45 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
Art. 46 (Dimissioni)
Art. 47 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 48 (Indennità in caso di morte)
Art. 49 (Anzianità convenzionale)
Art. 50 (Modalità relative alla cessazione del rapporto)
Art. 51 (Certificato di servizio)
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 52 (Delegato di azienda)
Art. 53 (Rappresentanze sindacali unitarie)
Art. 54 (Permessi sindacali)
Art. 55 (Tutela del delegato aziendale)
Art. 56 (Diritti sindacali)
Art. 57 (Sistemi e procedure d'informazione)
Art. 58 (Controversie individuali)
Art. 59 (Controversie collettive)
Art. 60 (Contributo contrattuale)
Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 61 (Disposizioni generali - Contratti territoriali)
Art. 62 (Esclusività di stampa - Archivi contratti)
Allegati
Allegato A Protocollo d’intesa
Allegato B Statuto - Agriform Organismo bilaterale per la formazione professionale
Allegato C Protocollo nazionale per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro degli impiegati agricoli.
Allegato D Protocollo nazionale d’intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo
All. E Verbale di accordo D.Lgs n. 626/1994
All. F Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU- operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti
All. G Regolamento per il funzionamento degli Osservatori (art. 5 CCNL)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli 5 aprile 2000

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione del contratto)

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
La disciplina del presente contratto si applica, quindi, in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l'esercizio di attività agricole forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
A titolo indicativo, le imprese - singole od associate - in cui si applica il presente contratto collettivo di lavoro sono:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto; nonchè:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende florovivaistiche;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende che eseguono lavori di impianto e di manutenzione del verde.

Art. 2 (Struttura ed assetto del contratto)
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]
Contratto territoriale
Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall’art. 61 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Art. 5 (Osservatorio nazionale)
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d’area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a verbale
L’Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d’intesa, Allegato A al CCNL quadri e impiegati agricoli del 13 novembre 1996, è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell’Allegato G.
Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.

Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 7 (Assunzione a tempo indeterminato ed a termine)

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termini deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un'opera definita.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'Enpaia ed all'Inps nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

Art. 9 (Disciplina del rapporto d'impiego)
L'impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l'attività richiesta dalla normale gestione dell'azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti territoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
[…]
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nell'impossibilità di provvedere all'osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 10 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)
Tenute presenti le norme del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa, ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda.
[…]
La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impiegatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all'art. 1, 3° comma. Tale indennità oraria è determinata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Art. 11 (Contratti di formazione e lavoro)
Le parti, in applicazione dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche, nonchè tenuto conto delle integrazioni introdotte dall’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche e integrazioni, concordano di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo il Protocollo nazionale allegato, che è parte integrante del presente CCNL (All. C).

Art. 12 (Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole Stipendio di ingresso)
[…]
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente contratto.

Art. 13 (Apprendistato)
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono quanto segue:
1) La durata dei contratti di apprendistato è fissata nella misura massima di 48 mesi per la 1a, 2a e 3a categoria e di 24 mesi per la 4a e 5a categoria di impiegati.
[…]
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all’azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificatamente dall’art. 16, comma 2 della legge n. 196/1997.

Art. 14 (Contratto di lavoro temporaneo)
Il lavoro temporaneo per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa (vedi Allegato D).
La disciplina stabilita dal predetto Protocollo nazionale trova applicazione con le modifiche apportate dal 3° comma del presente articolo.
Ai sensi dell’art. 64 della legge 23 dicembre 99, n. 488 la possibilità di usufruire del lavoro temporaneo per la categoria dei quadri e degli impiegati è esteso a tutto il territorio nazionale e a tutte le categorie degli stessi.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 17 (Orario di lavoro)

Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Art. 18 (Lavoro straordinario, festivo, notturno)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di lavoro (ved. art. 17);
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore venti alle ore cinque del mattino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 20.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità […]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 17 del presente contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell'anno.

Art. 19 (Riposo settimanale)
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 18 per il lavoro festivo.
Ove nella domenica l'impiegato effettuasse ore straordinarie o notturne, verranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.

Art. 21 (Ferie)
[…] L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 24.
[…]

Titolo VII Previdenza - Assistenza e tutela della salute
Art. 33 (Previdenza e assistenza -Tutela della maternità - Assegni familiari)

a) Enpaia
I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti alla fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia) che ha sede in Roma, Viale Beethoven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
[…]
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e di tirocinio, deve essere inviata all'Enpaia entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete dell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita […]
b) Inps […]

Art. 34 (Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale)
Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscritti all'Enpaia ed all'Inps a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono.
[…]

Art. 37 (Tutela della salute)
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (ved. All. E, verbale di accordo 18 dicembre 1996).

Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 43 (Provvedimenti disciplinari)

L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]

Art. 45 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all'art. 2119 del cod. civ. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/1990, secondo la disciplina che segue:
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impiegato ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 52 (Delegato di azienda)

Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli impiegati firmatarie del presente contratto.
L'elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell'azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione aziendale ed alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e degli impiegati firmatarie del presente contratto e dei contratti territoriali; la comunicazione potrà essere effettuata anche dall'Organizzazione sindacale cui l'impiegato eletto appartiene.
Il delegato inizierà a svolgere le proprie funzioni immediatamente dopo che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l'osservanza delle norme di legge sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell'orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui venga richiesta.

Art. 53 (Rappresentanze sindacali unitarie)
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (ved. Allegato F).

Art. 56 (Diritti sindacali)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale in materia di "diritti sindacali", si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300 che reca "norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Art. 57 (Sistemi e procedure d'informazione)
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all'ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.

Art. 59 (Controversie collettive)
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 61 (Disposizioni generali - Contratti territoriali)

Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
[…]
g) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
[…]
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]

Allegati
Allegato A Protocollo d’intesa

Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31 dicembre 96:
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.L. n. 626;
- Osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- Organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- Rappresentanza sindacale unitaria RSU
b) entro i tempi successivamente possibili:
- previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL

Allegato C Protocollo nazionale per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro degli impiegati agricoli.
Le parti, preso atto delle modifiche introdotte dal legislatore in materia di contratti di formazione-lavoro (C.f.l.) con l’art. 16, della legge n. 451/1994 e successive modifiche ed integrazioni, concordano di adeguare il Protocollo del 10 aprile 1992, stipulato in applicazione dell’art. 3, della legge n. 863/1984, nel modo seguente:
1) I C.f.l. si rivolgono ai giovani di età compresa tra sedici e trentadue anni al fine di acquisire la preparazione professionale relativa alle mansioni di cui alla 1a, 2a, 3a, 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli (art. 15).
2) I C.f.l. sono definiti secondo la seguente tipologia:
C.f.l. tipo A (A1 - A2)
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all’acquisizione di professionalità elevate (tipo A-2) o intermedie (tipo A-1):
- professionalità di grado elevato (tipo A-2) appartenenti alla 1a, 2a e 3a categoria degli impiegati agricoli con previsione di almeno 130 ore di formazione teorica;
- professionalità di grado intermedio (tipo A-1) appartenenti alla 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli, con previsione di almeno 80 ore di formazione teorica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. n. 451/1994 e successive modifiche e integrazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi tre.
Alla scadenza del C.f.l. l’azienda è tenuta ad attestare la categoria professionale conseguita dal dipendente e darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale (Modello D).
C.f.l. tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La formazione teorica minima che il C.f.l. deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l’organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. n. 451/1994 e successive modifiche e integrazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi uno.
Alla scadenza del C.f.l. l’azienda è tenuta a rilasciare al dipendente un attestato sull’esperienza svolta (Modello E).
[…]
4) Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia od infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, rispettivamente, di 120 giorni e di 150 giorni di calendario.
Per i contratti formazione-lavoro di durata annuale il periodo di sospensione per malattia od infortunio sul lavoro, sarà aggiunto alla durata annuale.
[…]
6) Salvo quanto espressamente previsto dal presente Protocollo, ai giovani assunti con contratto di formazione-lavoro, si applicano le norme del vigente CCNL impiegati agricoli.
[…]
8) L'impresa agricola è, altresì, tenuta a trasmettere all'Organizzazione professionale provinciale di appartenenza copia del "Progetto per l'attività di formazione e lavoro" e del "Contratto di formazione e lavoro individuale" (Modelli B e C).
L'Organizzazione professionale provinciale provvederà a convocare tempestivamente le locali Organizzazioni degli impiegati per esaminare, entro i 5 giorni successivi, gli atti relativi al contratto di formazione. Tale esame si considererà effettuato anche in caso di presenza di un solo componente delle OO.SS. degli impiegati firmatarie del presente CCNL
Le parti, successivamente, invieranno agli uffici competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 5 giorni l’avvenuta assunzione (ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2, L. n. 608/1996).
In caso di assenza di rappresentanze degli impiegati agricoli e trascorsi i 5 giorni previsti, il parere favorevole si intende acquisito e l'Organizzazione professionale provinciale potrà legittimamente procedere all'invio della predetta documentazione.
[…]
10) Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del C.f.l. si svolga in posizioni di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
[…]
12) Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l’impresa agricola deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla L. n. 125/1991, in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna".
13) Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall'art. 3, comma 3, della legge n. 863/84, le parti firmatarie del presente Protocollo ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva, da parte delle Commissioni regionali dell'impiego, per i progetti dei contratti di formazione-lavoro conformi alla presente regolamentazione e che, pertanto, i contratti di cui sopra possono essere presentati dalle imprese alle Sezioni di collocamento territorialmente competenti, per la immediata assunzione.
14) Le parti firmatarie del presente Protocollo, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede regionale per la verifica delle assunzioni effettuate dalle aziende, distinte per aree territoriali e per figure professionali.
15) Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2003 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti, almeno quattro mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.
[…]

Allegato D Protocollo nazionale d’intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo
In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato:
1) in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata dell’assenza;
2) una sola volta e per non più della durata inizialmente convenuta negli altri casi, qualora permangono le condizioni che hanno dato origine all’utilizzo del lavoro temporaneo.
Ad ogni azienda spetta comunque una unità da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tale unità ed in applicazione di quanto previsto al comma 8 dell’art. 1 della L. n. 196/1997, il numero dei lavoratori temporanei che possono essere utilizzati è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente 1.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori temporanei che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
Il livello di esiguo contenuto professionale per il quale non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo, ai sensi del comma 4, lettera "a", dell’art. 1 della L. n. 196/1997, è quello relativo a quei lavori per i quali non sono richiesti specifici requisiti professionali: terza area professionale del CCNL operai agricoli e florovivaisti e sesta categoria del CCNL quadri ed impiegati.
In applicazione di quanto disposto al comma 3, dell’art. 1, della legge n. 196/1997, il lavoro temporaneo sarà sperimentato dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2001 nelle seguenti aree: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Puglia, Basilicata, Reggio Emilia, Modena, Parma, Piacenza, Salerno, Torino, Imperia, Pordenone, Arezzo, Latina, Ascoli Piceno, Ragusa.
L’azienda che attiva il contratto di lavoro temporaneo ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio provinciale entro i 10 giorni successivi.
Le parti si incontreranno almeno sei mesi prima della scadenza, a richiesta di una di esse, per valutare gli esiti della sperimentazione.
1 L'unità equivalente è pari a 270 giornate.