Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2017, n. 18099 - Pulitura del lucernario e rottura della copertura del capannone sotto il proprio peso. Datore di lavoro di fatto
Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 16/03/2017
Fatto
1. In data 19 maggio 2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi, in data 18 novembre 2014, aveva condannato M.L. alla pena di giustizia e alle statuizioni civili risarcitorie in favore della persona offesa, in relazione al delitto di lesioni colpose gravi in danno di A.R., commesso in Lodi Vecchio il 18 settembre 2008 con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, commi 1 e 2, cod.pen.).
1.1. Oggetto del processo é un infortunio occorso all'A.R., magazziniere della Rock TG s.r.l. corrente in Lodi Vecchio (società della quale, secondo l'imputazione, il M.L. era amministratore di fatto); il M.L. aveva chiesto alla la persona offesa di accompagnarlo per risistemare un capannone, per il quale il M.L., nella qualità di legale rappresentante di altra ditta, aveva già stipulato un preliminare di compravendita; i due procedevano assieme alla pulitura del lucernario del capannone, nonostante il fatto che il proprietario precedente dello stesso (M.C.) sconsigliasse di farlo; a un certo punto, una delle lastre di copertura in amianto cedeva e sia il M.L. che l'A.R. - ambedue privi di dispositivi individuali di sicurezza - precipitavano al suolo da un'altezza di circa 10 metri. Da ciò conseguivano le gravi lesioni riportate dall'A.R. e descritte nell'imputazione, che cagionavano altresì a suo carico un grado d'invalidità permanente riconosciuto dall'INAIL nella misura del 18%.
Le fonti di prova principali nell'abito del giudizio di primo grado erano costituite dalle dichiarazioni della persona offesa, nonché dell'ispettore dell'ASL M.M., il quale aveva condotto accertamenti in ordine alle cause e alla dinamica dell'episodio.
1.2. La Corte di merito ha escluso, in primis, che fosse decorso il termine di prescrizione del reato, in relazione al periodo di sospensione per trattative richiesto concordemente dalle parti ed intercorso tra il 4 marzo e il 18 luglio 2014. Indi, esaminando nel merito i motivi d'appello, ha rigettato le doglianze relative alla qualifica datoriale (o, quanto meno, dirigenziale) attribuita al M.L. in quanto amministratore di fatto e, come tale, obbligato a dotare il lavoratore dei necessari dispositivi di sicurezza; ed infine ha disatteso anche le lagnanze relative al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il personalmente sottoscritto.
Il ricorso consta di due ordini di motivi.
2.1. Con il primo l'esponente si duole, sotto molteplici profili (violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva) del fatto che erroneamente la Corte distrettuale ha ravvisato, in capo allo stesso M.L., la qualifica di datore di lavoro o dirigente di fatto: lamenta l'esponente che nessuna carica egli ricopriva all'interno della società, e che sul punto le dichiarazioni della parte offesa - soggetto non indifferente all'esito del giudizio - siano state accolte senza la dovuta attenzione da parte della Corte di merito. Oltre a ciò, l'infortunio é avvenuto al di fuori di un luogo di lavoro, al di fuori delle mansioni affidate all'A.R. e, quindi, in una condizione nella quale la persona offesa doveva disapplicare l'ordine impartitogli dal M.L. (c.d. ius resistentiae) e l'imputato non era tenuto a dotare l'A.R. dei dispositivi idonei a proteggerlo. In definitiva, conclude l'esponente, si verifica nella specie un'ipotesi di rischio elettivo, tale da far venire meno il nesso causale tra il sinistro e l'adozione delle misure necessarie a fini prevenzionistici.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso l'esponente, lamentando nuovamente violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva, contesta per l'appunto la sussistenza del nesso causale tra la condotta a lui ascritta e l'evento verificatosi a carico del lavoratore: questi, pur consapevole delle condizioni di rischio in cui era stato chiamato ad operare, aveva ugualmente deciso di proseguire nell'operazione richiestagli inizialmente dal M.L., ponendo così in essere un comportamento esorbitante dalle sue mansioni in quanto estraneo al contesto lavorativo e all'apparato aziendale.
Diritto
1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.
In primo luogo, va evidenziato che il generico e cumulativo riferimento - contenuto in ambo i motivi di ricorso - ai vizi di cui all'art. 606, comma 1, lettere b), c), d) ed e) cod.proc.pen. non é debitamente e analiticamente illustrato nella parte argomentativa e, pertanto, non soddisfa i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione: ed invero, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541).
1.1. Ciò posto, e venendo al merito del primo motivo di ricorso, sarebbe sufficiente richiamare il principio in base al quale il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (da ultimo vds. Sez. 7, n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129); perciò il M.L., quale legale rappresentante della società L.M. Case s.r.l. acquirente del capannone ove avvenne il sinistro, ricopriva anche a tale titolo la posizione di garanzia attribuitagli rispetto all'A.R., soggetto che - pur non dipendendo da detta società - era stato chiamato dal M.L. (suo datore di lavoro di fatto nella società Rock TG) a espletare prestazioni d'opera presso il capannone.
1.2. Oltre a ciò, é ius receptum il principio secondo il quale le norme prevenzionistiche in tema d'infortuni sul lavoro si applicano anche a coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa (cfr. Sez. 4, n. 15241 del 28/02/2008, Dadda, Rv. 240211; Sez. 4, n. 12599 del 27/09/1995, Bardelli e altro, Rv. 204051; Sez. 4, n. 7924 del 05/01/1999, Caldarelli, Rv. 214246).
Nella specie, la posizione di amministratore di fatto del M.L. nell'ambito della società Rock TG, dalla quale dipendeva formalmente l'A.R., aveva posto quest'ultimo nelle condizioni di aderire alla richiesta, avanzata dall'odierno ricorrente, di aiutarlo in mansioni intrinsecamente pericolose (cfr. art. 148, d.lgs. n. 81/2008) alle quali egli veniva assegnato senza che il M.L. - il quale aveva la carica di legale rappresentante della ditta acquirente del capannone ove avvenne il sinistro - gli fornisse i necessari dispositivi di protezione, né si sincerasse, come suo dovere normativamente previsto, che la copertura del capannone avesse resistenza sufficiente per sostenere il peso suo e dell'A.R..
1.3. Né può in alcun modo convenirsi con la prospettazione del ricorrente (contenuta in parte nel primo motivo di ricorso e ripresa, più diffusamente, nel secondo) in ordine al fatto che si versasse, nella specie, in una condizione di "rischio elettivo" da parte della persona offesa - come tale interruttiva del nesso causale -, atteso che tale condizione sarebbe astrattamente ipotizzabile solo nel caso di accertata abnormità del comportamento del lavoratore; ed é noto che, come chiarito dalla giurisprudenza apicale di legittimità, é interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento é "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto). Ora, poiché la posizione di garante veniva nella specie assunta dal M.L. quale soggetto che aveva chiesto all'A.R. di espletare, presso il capannone di proprietà di una società di cui l'odierno ricorrente era legale rappresentante, le mansioni di pulitura del lucernario a seguito delle quali avveniva l'incidente, non può dubitarsi né del fatto che fosse il M.L. a governare il rischio concretizzatosi - quale soggetto tenuto ad assolvere agli obblighi di cui al menzionato art. 148 d.lgs. 81/2008, già vigente all'epoca dei fatti -, né della piena prevedibilità, da parte sua, del rischio indotto dall'operazione di pulitura del lucernario: operazione che, si badi, non derivava da un'autonoma, spontanea e imprevedibile decisione del lavoratore, ma, appunto, da una richiesta rivolta a quest'ultimo dall'odierno ricorrente.
1.4. Ben poco é a dirsi, infine, in ordine alla chiara e indubitabile riferibilità causale dell'incidente all'operazione di pulitura suddetta, che il M.L. affrontava, e faceva affrontare all'A.R., senza minimamente considerare le condizioni di rischio che tale operazione comportava (poi concretizzatesi con la rottura della copertura del capannone sotto il peso delle due persone) e che oltretutto, come evidenziato dai giudici di merito, gli erano state espressamente rappresentate dal precedente proprietario del capannone, il quale cercava invano di dissuadere il M.L. dall'intraprendere l'operazione suddetta.
2. L'inammissibilità del ricorso esclude che possa assumere rilievo il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.