Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2017, n. 18101 - Omesso ancoraggio dei ponteggi su ruote. Responsabilità di un DL e di un responsabile dei lavori. Nessuna delega di funzione


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 16/03/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli in data 08.03.2012, nei confronti di C.V. e C.E., in riferimento al reato di lesioni colpose aggravato dalla inosservanza della normativa antinfortunistica, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, per essere estinti in reati in addebito; il Collegio confermava le statuizioni civili e condanna i prevenuti alla refusione delle spese processuali del relativo grado, in favore della parte civile.
A C.E., in qualità di amministratore unico e datore di lavoro ed a C.V., nella qualità di coordinatore e responsabile dei lavori eseguiti dalla CIM Sud s.r.l., si contesta di avere colposamente provocato al dipendente S.R. le lesioni personali gravi, indicate in rubrica; ciò in quanto i prevenuti omettevano di ancorare in modo idoneo alla costruzione i ponteggi su ruote sui quali si trovava il dipendente, intento a smontare lamiere di copertura dei capannoni; ed invero, S.R., nel momento in cui scendeva dalla sommità di uno dei ponteggi, attraverso la botola quadrata dell'intavolato di calpestio, precipitava al suolo da una altezza di circa cinque metri, a seguito della caduta del ponteggio, che non era vincolato alla costruzione, provocandosi le suindicate lesioni.
La Corte territoriale rilevava che i reati in addebito erano estinti per prescrizione; e che non sussistevano i presupposti per una sentenza liberatoria, nei confronti degli imputati, tenuto anche conto delle risultanze istruttorie indicate dal primo giudice. Oltre a ciò, il Collegio sottolineava che la difesa non aveva prodotto alcuna documentazione indicativa della sussistenza di una effettiva delega di funzioni, in tema di sicurezza e controllo, in favore di terzi soggetti.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione C.E., a mezzo del difensore.
Il ricorrente denuncia la violazione di legge. Al riguardo, osserva che erroneamente la Corte di Appello ha affermato che è onere della difesa dimostrare la delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Rileva che C.E. aveva incaricato C.V. quale coordinatore responsabile della sicurezza per il cantiere di cui si tratta; e che spettava all'accusa dimostrare che detta delega fosse fittizia. L'esponente osserva che la responsabilità dell'infortunio è stata ascritta ad entrambi gli imputati, sul presupposto che la delega fosse inefficace; e sottolinea che l'onere della prova gravava sull'accusa. 

 

Diritto

 


1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
Non sfugge che in tema di impugnazioni l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015 - dep. 04/09/2015, Vittorini, Rv. 265604). Pertanto, posto che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili nei confronti degli imputati, sussiste l'interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza che occupa. Al riguardo, si osserva che dal tenore del ricorso non emerge la richiesta di una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod., proc. pen.; non di meno, a fronte della conferma delle statuizioni civili, sussiste certamente l'interesse ad impugnare, per le spiegare ragioni.
2. Tanto chiarito, deve osservarsi che il ricorso è inammissibile.
Nell'atto di appello, la difesa aveva contestato l'affermazione di responsabilità, nei confronti di entrambi gli imputati; assumendo che a tutto voler concedere, la presenza del coordinatore per la sicurezza escludeva la responsabilità del datore di lavoro; e che occorreva la prova che non vi fosse una valida delega di funzioni. Nel presente ricorso, di converso, l'imputato C.E. osserva specificamente di avere incaricato C.V. quale coordinatore responsabile della sicurezza per il cantiere di cui si tratta; e, sulla base di tale assunto, invoca l'annullamento della sentenza impugnata.
Come si vede, il tema oggi dedotto risulta in realtà inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
E' poi appena il caso di considerare, per completezza argomentativa, che i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la validità del trasferimento di responsabilità, a mezzo di delega, prevedono: un atto di conferimento avente data certa; l'idoneità tecnico-professionale del soggetto delegato; la dotazione a favore del delegato di idonei mezzi finanziari, per fare fronte alle esigenze di prevenzione; l'effettivo potere decisionale del delegato. La Corte territoriale, in relazione al caso di specie, ha pertanto del tutto correttamente evidenziato che la prospettazione difensiva, contenuta nell'atto di appello, non soddisfaceva i predetti requisiti, senza che ciò comporti alcuna indebita inversione dell'onere della prova. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequívoca e certa; e che la stessa non può essere implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 4, Sentenza n. 8604 del 29/01/2008, dep. 27/02/2008, Rv. 238970). Del tutto legittimamente, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che, nel caso di specie, non poteva escludersi la responsabilità degli imputati, giacché non risultava che costoro avessero conferito a terzi un incarico idoneo a determinare un trasferimento di responsabilità ovvero il mutamento della posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro e sul responsabile dei lavori.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'imputato viene, inoltre, condannato a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio, liquidate come a dispositivo
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; lo condanna inoltre a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Cosi deciso il 16 marzo 2017.