Tipologia: CPL
Data firma: 9 marzo 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2001
Parti: Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Chieti
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Informazioni, occupazione e investimenti
Art. 2 - Osservatorio provinciale
Art. 3 - Subappalto
Art. 4 - Delegato d'impresa
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'orario di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Diritto allo studio
Art. 9 - Lavori disagiati - Indennità
Art. 10 - Lavori in galleria
Art. 11 - Indennità di alta montagna
Art. 12 - Cantiere in estensione
Art. 13 - Trasferta
  Art. 14 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 15 - Elemento economico territoriale operai e impiegati
Art. 16 - Mensa operai
Art. 17 - Contributo spese di trasporto operai
Art. 18 - Mensa e trasporto impiegati
Art. 19 - Ambiente di lavoro
Art. 20 - Enti e comitati paritetici territoriali
Art. 21 - Costituzione CPT
Art. 22 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Art. 23 - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia
Art. 24 - Edilcassa
Art. 25 - Quote di servizio
Dichiarazione a verbale extracontrattuale

Contratto Provinciale di lavoro

9 marzo 1999, viene stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro, integrativo al Contratto nazionale per gli addetti delle ditte artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 27 ottobre 1995, da valere per il territorio della Provincia di Chieti per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 27/10/95.

Premessa
La stesura del presente contratto Integrativo Provinciale è stata l'occasione per attuare una valutazione attenta della situazione complessiva del settore dell'edilizia.
Dopo aver rilevato la persistente mancanza, nell'ambito regionale, di commesse di opere pubbliche private che ha determinato un ridimensionamento del settore con cali occupazionali notevoli e destrutturazione delle imprese, si è anche constatato il parziale successo della legge sul beneficio del 41% sulle ristrutturazioni con un conseguente effetto debole sul lavoro nero.
Sulla base delle analisi svolte, con il presente accordo, le parti si impegnano a realizzare i seguenti obiettivi:
- agevolare il rispetto delle leggi in materia ed il contratto;
- far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;
- stabilire il ruolo degli organismi paritetici;
- rilancio dell'occupazione.
Le parti ribadiscono il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese.
Attraverso la costituzione del Comitato Territoriale Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Si auspica, inoltre, un pieno accoglimento della normativa nazionale in materia di appalti (415/98) e della normativa regionale Legge 21/98, per evitare tutte le situazioni di incertezza, la semplificazione delle procedure burocratiche da conseguire anche con il contributo tecnico del Ce.Re.Mo.CO.
Per realizzare gli obiettivi indicati appare opportuno migliorare il sistema delle relazioni industriali.
A tal fine le parti si impegnano ad intensificare l'attività di Concertazione a livello regionale allo scopo di eliminare tutti i paletti burocratici che ostacolano la libera circolazione delle imprese abruzzesi nel territorio regionale, con vantaggi economici per le imprese e salvaguardia dei livelli occupazionali. Un primo passo verso la normalizzazione delle relazioni industriali e segno di semplificazione burocratica viene considerato il presente accordo di contrattazione di secondo livello su base provinciale, ma con l'obiettivo di portare la contrattazione a livello territoriale e regionale al rinnovo dello stesso.
Le parti si impegnano, qualora ve ne fossero le condizioni, per i futuri rinnovi ad armonizzare definitivamente le diverse prestazioni tra i territori.

Art. 1 - Informazioni, occupazione e investimenti
Le Associazioni Anse ed Assoedili e la FLC, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.
Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:
- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- favorire la crescita occupazionale;
- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;
- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in modo particolare nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
- favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi, attraverso l'Edilscuola.

Art. 2 - Osservatorio provinciale
Le parti concordano sulla necessità di istituire un osservatorio sull'andamento del settore, anche ai fini della verifica dell'andamento degli elementi da monitorare relativamente all'elemento economico territoriale.
L'osservatorio sarà costituito presso la Edilcassa, ed opererà in stretto raccordo con altri osservatori istituiti in ambito regionale o nazionale.
Non si ricorrerà ad alcuna forma di contribuzione a carico delle imprese. Entro il 30 giugno 1999 con apposito protocollo saranno definiti i relativi aspetti operativi.

Art. 3 - Subappalto
Per l'impiego della manodopera negli appalti e subappalti le parti fanno riferimento a quanto stabilito negli articoli dal vigente CCNL.
Il ricorso al subappalto è condizionato al rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e nei limiti da esse stabiliti.
Inoltre, le parti concordano sull'impegno a proseguire, per quanto possibile, il rientro all'interno dell'impresa delle lavorazioni tipicamente edili normalmente subappaltate a terzi.
Nell'eventualità del ricorso a subappalto l'impresa appaltatrice è tenuta a darne comunicazione almeno 15 giorni prima e comunque prima dell'inizio dei lavori alle RSU, alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori per il tramite delle Associazioni Anse ed Assoedili e alla Edilcassa.
Un'impresa appaltatrice risponderà in proprio ed in solido delle eventuali inadempienze della Ditta subappaltatrice.

Art. 4 - Delegato d'impresa
Nelle imprese nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi del CCNL 27.10.1995 e della legge 20/05/70 n. 300, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

Art. 5 - Orario di lavoro
Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuare in 5 giorni, con il sabato interamente libero.
Per 8 settimane consecutive a partire dal primo lunedì del mese di dicembre l'orario di lavoro sarà di 35 ore settimanali.
Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni dietro accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL ivi compreso EET.
Con successivo protocollo contrattuale entro il 30 aprile 1999 si regoleranno forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'orario di lavoro
Per evitare disparità nell'inizio e nella cessazione dell'orario di lavoro, viene stabilito che tutte le imprese operanti nella Provincia attueranno, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il seguente orario di lavoro:
7,30 - 12,00
13,00 - 16,30
Con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, tenendo conto delle diverse situazioni, possono essere comunque concordati orari di lavoro diversi da quanto stabilito precedentemente, nel reciproco vantaggio.

Art. 9 - Lavori disagiati - Indennità
Ai lavoratori addetti in condizioni di disagio si applica quanto previsto dall'art. 24 del CCNL.

Art. 10 - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante sarà corrisposta una indennità pari a:
da 1 a 2 km. dall'imbocco 15%
da 2 a 3 km. dall'imbocco 19%
oltre 3 km. dall'imbocco 20%

Art. 11 - Indennità di alta montagna
In riferimento a quanto stabilito dall'art.  42 CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale:
a) da m. 1.000 a m 1.300 10%
b) oltre i m. 1.300 15%
Gli operai che alloggiano in cantieri alle altezze di cui sopra hanno diritto all'indennità di L. 20.000 mensili, dal 01.01.99.
Dal 1° gennaio 2000 l'indennità sarà di L. 25.000.

Art. 16 - Mensa operai
Nei cantieri che occupino un minimo di 15 unità lavorative e che abbiano la durata di almeno un anno di attività, a richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).
[…]
Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra prevista sarà corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 18 - Mensa e trasporto impiegati
Per quanto riguarda la mensa si applica la stessa normativa per gli operai.
[…]

Art. 19 - Ambiente di lavoro
Tutte le imprese si impegnano a creare condizioni di lavoro più rispondenti alle esigenze della categoria, istallando spogliatoi, docce, servizi igienici con acqua corrente calda e fredda secondo quanto previsto dal CCNL. Inoltre, nell'ambito delle rappresentanze sindacali, costituite a norma dell'art. 19 della L. 20.05.1970, n. 300, potranno essere designati uno o più delegati al controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Va inoltre realizzata la piena applicazione dell'art. 12 della legge 300/70 riguardante il diritto dei patronati sindacali Ital - Inas - Inca di intervenire sui luoghi di lavoro.

Art. 20 - Enti e comitati paritetici territoriali
È riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dagli enti paritetici per perseguimento degli obiettivi generali fissati nell'art. 1.
Entro il 30 giugno c.a. saranno rivisti ed adeguati gli statuti esistenti, attraverso la costituzione di apposita commissione regionale.
Attraverso periodiche verifiche sui bilanci si potranno individuare possibili rimodulazioni o riduzioni degli oneri a carico delle imprese e lavoratori per il funzionamento degli Enti stessi.
Con effetto dal 1.1.99 le parti convengono sulla costituzione del Comitato.

Art. 21 - Costituzione CPT
Con effetto dal 1.1.99 le parti convengono sulla costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT), sulla base dello statuto e delle modalità operative già tra le parti stesse concordate.
Le attività del CPT saranno alimentate da un contributo a carico delle imprese pari allo 0,20% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 CCNL ivi compreso EET, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale.

Art. 22 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Vengono istituiti i rappresentanti territoriali per la sicurezza, in numero di tre per l'intera provincia. Con successivo protocollo entro il 30 giugno 1999 saranno definite: modalità operative di gestione e finanziamenti anche attraverso il CPT delle funzioni dei RLST.

Dichiarazione a verbale extracontrattuale
Le parti firmatarie concordano nel dare mandato alle segreterie regionali (Anse Assoedili, Fillea, Filca, Feneal regionali) di costituire un unico Comitato Tecnico Paritetico (CTP) regionale che esaurirà automaticamente il suo compito non appena avverrà la riunificazione degli Enti.
Al CTP regionale confluiranno le risorse a tale titolo definite nei singoli CCPIL.
Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 maggio 1999 per definire le percentuali delle aliquote contributive.