Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2017, n. 18153 - Infortunio mortale durante le operazioni, eseguite in maniera imprudente, di rimontaggio degli organi meccanici del forno fusorio. Responsabilità del DL, del RSPP e del dirigente


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 31/01/2017

 

 

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di penale responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 20/12/2011 con la quale il Tribunale di quella città, dopo aver ripercorso le risultanze dibattimentali (pp. 1-19), aveva dichiarato B.G., R.M. e C.S., nelle rispettive contestate qualità, colpevoli del reato di omicidio colposo agli stessi ascritto, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale "in maniera univoca" che (p. 20) il decesso del lavoratore B.G. si era verificato a causa ed in conseguenza delle operazioni di rimontaggio del pistone, di cui all'imputazione, eseguite in maniera imprudente e negligente; e che, a causa di tale negligenza, il pistone aveva perso il precario equilibrio che aveva durante la fase di rimontaggio, rovinando addosso al B.G..
In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha concesso a tutti gli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., da ritenersi prevalente - unitamente alle attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado - sulla contestata aggravante, rideterminando in mesi 10 la pena per ciascuno dei tre imputati.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite comuni due difensori di fiducia, propongono tre distinti ricorsi gli imputati.
 

 

3. Il ricorso presentato nell'interesse di B.G. è affidato a tre motivi.
3.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge (e, in particolare, dell'art. 2087 c.c. e 4 comma 2 e 9 comma 1 del d. lgs. n. 626/1994) e vizio di motivazione in punto di sussistenza del contestato profilo di colpa generica e specifica.
Il ricorrente premette di essere stato condannato con la sentenza impugnata per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, perchè, nella qualità di datore di lavoro ed amministratore delegato della società "Acciaierie di Sicilia S.p.A.", con stabilimento industriale in Catania - Zona Industriale, Stradale Omissis, avrebbe cagionato il decesso del Sig. B.G. per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare per violazione degli art 2087 c.c. e 4 comma 2 e 9 comma 1 d. lgs. n. 626/94 per non aver dettagliatamente valutato nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza (di seguito, per brevità, DVD) il rischio derivante da ciascuno delle migliaia di apparati di cui si compone il processo di produzione dell'acciaio, e, precisamente, il rischio relativo alla fase di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie e, conseguentemente, per non aver specificamente indicato le misure preventive e protettive da adottare nei confronti dei lavoratori durante la fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il predetto forno.
Premette che l'abrogato precetto di cui all'art. 4 d. lgs. n. 626/94, vigente all'epoca del fatto, imponeva la valutazione della tipologia dei rischi connessi alla produzione e la consequenziale redazione del documento di valutazione; e, pertanto, si differenzia dal vigente art. 28 comma 2 lettera b del d. lgs. n. 81/2008 ove viene statuito "l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a)". In altri termini, il legislatore, soltanto con la novella del 2008, ha avvertito la necessita di precisare che le misure di prevenzione e protezione devono essere indicate (e non semplicemente individuate) dal DVR, facendo quindi riferimento alla loro concreta attuazione e adozione, la cui omissione può essere oggi addebitata al datore di lavoro
Sotto un primo profilo, deduce che la Corte territoriale con motivazione incongrua e non conforme a legge ha ritenuto che nel documento di valutazione dei rischi non sarebbe stato adeguatamente previsto, "se non a livello del tutto generico e insufficiente", il rischio e le cautele specifiche da adottare per prevenire il pericolo connesso alle operazioni di smontaggio e rimontaggio del forno fusorio.
Rileva che: a) il punto 4.5 del documento di valutazione rischi, adottato da "Acciaierie di Sicilia S.p.A.", rubricato "manutenzione forno acciaierie", in ordine alla descrizione della manutenzione straordinaria, faceva espresso riferimento "a particolari situazione di rischio presenti durante le fasi di montaggio e smontaggio, in particolare per quanto ottiene la movimentazione di organi e/o gruppi meccanici (strutture/cilindri/staffe/motori etc.)" valutando e descrivendo il rischio della stabilità (uso di mezzi di sollevamento o posizionamento di gravi), durante tale fase; b) la tipologia del rischio era stata anche dettagliatamente specificata nella tabella di sintesi dei rischi di comparto, rubricata "altre situazioni di rischio", nella quale si citava espressamente: "i rischi dovuti alla perdita di stabilità possono avvenire durante: preparazione fossa di colata; manutenzione degli impianti; utilizzo discole portabili"; c) il rischio specifico legato alla perdita di stabilità era indicato altresì "nella tabella riassuntiva rischi espositivi reparto" nella quale veniva classificato come possibile, grave, di interesse collettivo e individuale.
Secondo il ricorrente, le suddette indicazioni, contenute nel DVR, non erano misure di prevenzione e protezione, ma attenevano esclusivamente alla individuazione e valutazione della tipologia del rischio connesso alle operazioni di smontaggio del forno fusorio. Pertanto, erroneamente non gli era stato a lui riconosciuto di essersi adoperato per l'individuazione e valutazione della tipologia di rischio "stabilità dei gravi" connessa alla fase di manutenzione straordinaria del forno fusorio. Ed erroneamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che il rischio in esame era stato previsto soltanto "a livello del tutto generico e insufficiente" (in quanto le richiamate previsioni non facevano nessun riferimento in merito a come in concreto "evitare che il pistone, durante le fasi di allineamento tra perno e occhiello, non possa cadere da un lato").
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la Corte ha ritenuto che dalla lettura delle suindicate previsioni del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza emergeva la mancata previsione, anche solo in forma generica, del tipo di rimedi volti a prevenire i rischi. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il documento di valutazione dei rischi esplicitamente enunciava la misura da adottarsi nella sezione rubricata "operazioni di intervento straordinario" (laddove era prescritto che: "prima di iniziare qualunque operazione di manutenzione mettere dei fermi o dei blocchi meccanici in modo da evitare qualunque possibilità di movimento per errate manovre da parte degli operatori") e al punto 4,5.4 del documento di valutazione dei rischi (laddove era indicato: "prima di intervenire sui gruppi di manovra, adottare misure atte ad escludere movimenti incontrollati dell'impianto e/o elementi oggetto della sostituzione (strutture/cilindri/staffe/motori ecc.)".
Sotto altro profilo ancora, il ricorrente faceva presente che con atto 02/01/2003 (allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza dello stesso), nella sua qualità di Amministratore Delegato della Acciaierie di Sicilia S.p.A., aveva conferito a R.M., che sottoscriveva per accettazione, la qualifica di Direttore Generale di Stabilimento della predetta società con facoltà di delegare specifici incarichi ai propri collaboratori, senza ingerenza da parte del B.G.. Tale delega specificava anche i compiti attribuiti 'in piena e totale autonomia rispetto all'Amministratore delegato al quale competono solo direttive generali nella produzione e nelle scelte di carattere tecnico". In particolare tra tali incarichi figurava quello di: "Provvedere ed organizzare affinché da parte dei suoi più stretti collaboratori ci sia un utilizzo corretto degli impianti, delle macchine delle attrezzature e quant'altro esiste nell'ambito della Sua attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ecologia;... "Curare la scelta dei mezzi di protezione alfine di ridurre il rischio professionale: nella predisposizione di presidi o dispositivi di sicurezza allorquando Lei ritenga necessario intervenire". E la natura stessa dei compiti delegati dimostrerebbe come il delegato aveva avuto piena e totale autonomia nell'attuazione delle disposizioni prescritte dal documento di valutazione rischi, e che tale autonomia era accompagnata dalla dotazione al medesimo dei mezzi finanziari idonei a far fronte alle esigenze di prevenzione e protezione dagli infortuni.
In definitiva, secondo il ricorrente, alcun profilo di colpa, né specifica né generica, potrebbe essergli addebitata, in quanto avrebbe osservato il dettato normativo di cui all'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 626/94 procedendo correttamente alla valutazione dei rischi connessi alle operazioni di manutenzione straordinaria del forno fusorio, nonché alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, delegando ad altri soggetti subordinati (non la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVD, ma) l'attuazione delle predette individuate misure.
3.2. Nel secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ricostruzione del decorso causale che ha condotto al decesso del Sig. B.G., laddove la Corte, pur qualificando abnorme e imprevedibile il comportamento del lavoratore deceduto, ha ritenuto non interrotto il nesso causale sulla base del generale obbligo di prevedere adeguate misure di sicurezza atte ad escludere la caduta del pistone (obbligo in tesi di difesa, puntualmente assolto dal ricorrente).
Il ricorrente rileva che dall'espletata istruttoria dibattimentale era emerso che il B.G.: lavorava (non per la società "Acciaierie di Sicilia S.p.A.", ma) per la "Servizi Industriali S.r.l." (che ha uno stabilimento contiguo a quello di proprietà della predetta società); b) non faceva parte né avrebbe dovuto far parte del gruppo che stava procedendo alla manutenzione del forno (egli aveva lavorato al tornio i perni che sarebbero serviti per il fissaggio del pistone, sicché non avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di smontaggio della culla, visto che era adibito ad altre mansioni e non era stato informato e formato per lo svolgimento della specifica procedura); c) non aveva assunto la posizione di sicurezza in quanto si era posizionato proprio sull'asse di basculamento del pistone (mentre le norme precauzionali adottate imponevano di porsi all'esterno di tale asse, evitando il pericolo di caduta del pistone).
Secondo il ricorrente, l'iniziativa del B.G. di coadiuvare estemporaneamente i lavoratori che dovevano inserire i perni da lui torniti sarebbe stata estemporanea (e, quindi, imprevedibile). La partecipazione volontaria del B.G. nelle operazioni di manutenzione straordinaria del forno fusorio e la omessa osservanza delle misure preventive e protettive da adottare durante la fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il forno fusorio costituirebbero prova evidente dell'abnormità e dell'lmprevedibilltà della condotta assunta dal B.G.. Anche il teste G.V. (lavoratore formato ed addetto alla mansione di manutenzione straordinaria del forno fusorio) aveva intrapreso tale autonoma iniziativa, ma - contrariamente al B.G., che aveva assunto una posizione anomala in violazione delle norme precauzionali imposte - aveva pedissequamente osservato tutte le misure di precauzione imposte dalla società, eseguendo in sicurezza tutte le procedure richieste.
La Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito preponderanza causale all'omessa individuazione della misura precauzionale dell'utilizzazione di una sbarra (fissata al pistone mediante un tirante regolatore per assicurare la stabilita del predetto pistone in tutte le fasi di lavorazione), trascurando di analizzare l'incidenza degli altri fattori causali (quali la mancata osservanza da parte del lavoratore della norma precauzionale che impone di non attraversare e di non stazionare lungo l'asse di basculamento e oscillamento del pistone) e trascurando di considerare che l'eventuale utilizzazione della sbarra non avrebbe avuto certamente una funzione di sicurezza idonea a trattenere il pistone dalla caduta secondo alto grado di probabilità, logica, costituendo semmai tale presidio ausilio per le operazioni di centratura del perno con i supporti della culla (basti pensare che il peso del pistone si aggira intorno ai 1600 kg).
In definitiva, nella fattispecie in esame, mancherebbe la causalità della colpa, in quanto l'asserita violazione della regola cautelare non aveva avuto alcuna incidenza sul decesso occorso al Sig. B.G.. E, d'altronde, la posizione di garanzia non può giungere a coprire condotte del tutto avulse dal procedimento lavorativo, al punto tale da non poter essere ipotizzabili, come per l'appunto sarebbe stata la condotta del lavoratore deceduto (causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, secondo il ricorrente).
3.3. Nel terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, con conseguente "reformatio in peius" della sentenza di primo grado (pur in assenza di appello del pubblico ministero).
Il ricorrente premette che: a) il Tribunale di Catania, all’esito del giudizio di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p.; b) avverso la predetta sentenza lui aveva proposto appello formulando tre motivi di gravame, mentre era rimasto inerte il P.M. che aveva prestato acquiescenza alle statuizioni del Tribunale; c) in particolare, nell'atto di appello, per quanto concerne la dosimetria della pena, aveva richiesto alla Corte territoriale la riforma della sentenza (nella parte in cui il Tribunale: non aveva riconosciuto prevalenti alla contestata aggravante le circostanze attenuanti generiche e non aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n°6 c.p., stante l'avvenuto risarcimento del danno patito dalle persone offese, attestato dalle quietanze versate in atti), nonché il contenimento della pena della reclusione nella misura minima di mesi 6 con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ex art. 53 Legge 689/81, nonché la non menzione della sentenza; c) la Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li aveva condannati ciascuno alla pena finale di mesi 10 di reclusione, cosi testualmente determinata "pena base (calcolata ai sensi del comma primo dell'articolo 589 in forza della giù riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulla aggravante contestata, secondo il calcolo - non esplicitato in motivazione - del tribunale, ritenuto conforme ai parametri di quell'articolo 133 c.p. ed in particolare alla marcata negligenza da parte degli imputati nel gestire situazioni di pericolo gravissime come quella relativa al caso oggetto del presente procedimento), anno uno e mesi 9 di reclusione, diminuita ex articolo 62 bis c.p. alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, ridotta ex articolo 62 n 6 c.p. (in misura non coincidente con la massima riduzione, considerato che il risarcimento del danno è stato comunque effettuato dalla compagnia assicuratrice, e non risultano dagli atti processuali ulteriori condotte significative di un certo ravvedimento posto in essere dagli imputati nei confronti della famiglia della vittima) alla pena finale di mesi dieci di reclusione per ciascuno".
Pertanto, la Corte territoriale, errando, avrebbe ritenuto come pena base quella di anni uno e mesi nove di reclusione (corrispondente ad un trattamento sanzionatorio peggiorativo, con riferimento alla pena base, rispetto a quello previsto nel giudizio di primo grado, anche se poi la pena era stata rideterminata in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza emessa dal primo giudice).
 

 

4. Anche il ricorso presentato nell'interesse di C.S. è affidato a 3 motivi di ricorso.
4.1. Nel primo motivo - l'unico che viene qui ripercorso, riproponendo il secondo ed il terzo considerazioni già svolte nel secondo e nel terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di B.G. - si deduce violazione di legge (e, in particolare, dell'art. 2087 c.c. e 4 comma 2 e 9 comma 1 del d. lgs. n. 626/1994) e vizio di motivazione.
Il ricorrente premette di essere stato condannato con la sentenza impugnata per il reato in esame, perché, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, avrebbe cagionato il decesso del Sig. B.G. per non avere anche lui dettagliatamente valutato nel DVR il rischio derivante da ciascuno delle migliaia di apparati di cui si compone il processo di produzione dell'acciaio, nel caso di specie il rischio relativo alla fase di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie e, conseguentemente, per non aver specificamente indicato le misure preventive e protettive da adottare nei confronti dei lavoratori durante la fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il predetto forno.
Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e non conforme con il dettato normativo laddove ha ritenuto che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi è responsabile in concorso con il datore di lavoro "tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il verificarsi di un infortunio sia soggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, nella presunzione che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione".
Osserva che, nonostante la denominazione, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non si configura come il responsabile della sicurezza aziendale, ma come un mero consulente del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi aziendali e della previsione di un idoneo piano di intervento per eliminarli o ridurli al minimo.
Il ricorrente deduce di aver correttamente contribuito, unitamente al datore di lavoro, a elaborare e a predisporre adeguate misure preventive e protettive per le operazioni di manutenzione straordinaria del forno fusorio, atteso che il documento di valutazione dei rischi esplicitamente enunciava la misura precauzionale da adottarsi nella sezione rubricata "operazioni di intervento straordinario" e al punto 4.5.4.
 

 

5. Affidato a 3 motivi, infine, è il ricorso presentato nell'interesse di R.M..
Nel primo motivo - l'unico che viene anche qui ripercorso, riproponendo il secondo ed il terzo considerazioni già svolte nel secondo e nel terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di B.G. - si deduce violazione di legge (e, in particolare, dell'art. 35 comma 2 del d. lgs. n. 626/1994) e vizio di motivazione.
Il ricorrente premette di essere stato condannato con la sentenza impugnata per il reato in esame, perché, nella qualità di dirigente e direttore dello stabilimento industriale della "Acciaierie di Sicilia S.p.A." sito Catania’- Zona Industriale, Stradale Passo Cavaliere n. 1/a, avrebbe cagionato il decesso di 
B.G. per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare per violazione dell'art. 35, comma 2, d. lgs. n. 626/94 per non aver attuato, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie, le adeguate misure tecniche ed organizzative per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nella fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il predetto forno.
Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraria al disposto normativo laddove la Corte di Appello aveva ritenuto che le deleghe di funzioni da lui conferite a R.R., quale responsabile manutenzione meccanica acciaierie, e I.A., quale responsabile del reparto acciaieria, dovevano considerarsi (piuttosto che deleghe di funzioni) "conferimento di funzioni di preposto, con riserva all'amministratore delegato di impartire le direttive generali nella produzione e nelle scelte di carattere tecnico".
Premette che il d. lgs. n. 81/2008 ha svolto una funzione innovativa sotto il profilo della definizione di alcuni dei soggetti garanti della sicurezza sul lavoro diversi dal datore di lavoro, con specifico riferimento alle figure del dirigente e del preposto, le quali, pur menzionate nel contesto della disciplina previgente, non erano ivi definite. In tale prospettiva, il legislatore con la novella del 2008 ha inteso fare chiarezza, non solo distinguendo gli obblighi gravanti sull'uno o sull'altro soggetto, ma fornendo altresì una precisa definizione delle singole qualifiche.
Osserva che la Corte di Appello di Catania aveva affermato la sua responsabilità sotto tre profili: a) nel caso di specie era intervenuta (non delega di funzioni, ma) conferimento di funzione di preposto, in quanto erano stati "attribuiti compiti di realizzazione, cura e vigilanza delle misure adottate dal dirigente, senza alcuna autonomia decisionale né di spesa"; b) spetta al dirigente iure proprio l'obbligo di apprestare le idonee misure di sicurezza a prescindere dalla delega di funzioni che avrebbe la finalità di escludere la responsabilità penale del datore di lavoro; c) la delega di funzioni nel vigore del d. lgs. 626/94 conferite dal R.M. al R.R. e all'I.A., rispettivamente Responsabile Manutenzione Meccanica Acciaieria e Responsabile Reparto Acciaieria, non erano idonee ad escludere la sua responsabilità penale.
Sottolinea che con atto del 02.01.2003 (sopra già ricordato nel ripercorrere il primo motivo di ricorso del BO.) il Sig. B.G., nella sua qualità di Amministratore Delegato della Acciaierie di Sicilia S.p.A., aveva conferito a lui, che aveva sottoscritto per accettazione, la qualifica di Direttore Generale di Stabilimento della predetta società con facoltà di delegare specifici incarichi ai propri collaboratori i quali "risponderanno a Lei direttamente del loro operato senza alcuna ingerenza da parte dello scrivente" (B.G., ndr). E che con distinti atti recanti pari data (pure allegati ai fini dell'autosufficienza del ricorso), lui, nella suddetta qualità di Direttore Generale dello Stabilimento delle Acciaierie di Sicilia S.p.A., aveva delegato:
- al Sig. R.R., che aveva sottoscritto per accettazione, quale Responsabile Manutenzione Meccanica Acciaieria con funzioni di coordinamento e gestione del personale nell'ambito del proprio servizio, alcune funzioni tra cui: "Provvedere ad organizzare efficienti e puntuali controlli da affidare ai suoi diretti collaboratori, tesi all'accertamento che gli impianti, le macchine, le attrezzature e quant'altro esiste nelle attività affidate alla sua responsabilità siano in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza; ... un potere disciplinare su tutto il personale da Lei dipendente e un potere di organizzare le lavorazioni in sicurezza e di sospendere le stesse in caso a suo giudizio si verifichino situazioni di pericolo o, possa essere messa a repentaglio la sicurezza dei lavoratori ...";
-al Sig. I.A., quale Responsabile Reparto Acciaieria con funzioni di coordinamento e gestione della produzione e del personale nell'ambito del proprio reparto, vari compiti tra cui: "Provvedere ed organizzare affinché da parte dei suoi più stretti collaboratori ci sia un utilizzo corretto degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e quant'altro esiste nell'ambito della Sua attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ecologia; .. Curare la scelta dei mezzi personali di protezione al fine di ridurre il rischio professionale: nella predisposizione di quanto sopra potrà avvalersi della collaborazione del S.P.P. (Servizio Prevenzione e Protezione) dell'Azienda; ... un potere disciplinare su tutto il personale da Lei dipendente e un potere di organizzare le lavorazioni in sicurezza e di sospendere le stesse nel caso in cui, a Suo giudizio, possa essere messa a repentaglio la sicurezza dei lavoratori".
Orbene, secondo il ricorrente, dall'espletata istruzione dibattimentale, sarebbe emerso:
-quanto al primo e al terzo profilo, la validità giuridica delle suddette deleghe, conferite nel rispetto delle statuizioni di cui all'abrogato d. lgs. n. 626/94 al fine di traslare competenze da una funzione superiore ad una sottoposta. Al Sig. R.R. e al Sig. I.A., nelle rispettive qualità, sarebbero stati attribuiti autonomi poteri decisionali in materia di sicurezza sul lavoro. Tanto era desumibile dal fatto che ad essi era stato delegato, tra l’altro, il potere di provvedere e organizzare il corretto utilizzo delle macchine e delle attrezzature, di curare la scelta dei mezzi personali di protezione, nonché organizzare le lavorazioni in sicurezza con potere disciplinare su tutto il personale dipendente. La Corte di Appello nella parte motiva del provvedimento impugnato aveva rinviato alle dichiarazioni rese dal teste A. all'udienza del 18.01.2011, travisandone tuttavia il senso;
-quanto poi al secondo argomento fatto proprio dalla Corte di Appello per fondare la sentenza impugnata, la Corte di Appello aveva omesso di spiegare se lui, nella citata qualità, avesse la possibilità di delegare specifici poteri e funzioni, con l'effetto che al soggetto delegato veniva trasferita anche la connessa posizione di garanzia e di responsabilità per le violazioni che si verificassero nell'ambito delle competenze trasferite) ed aveva a lui ascritto un personale contributo alla condotta contestata, pur essendo stato tale profilo operativo rimesso all'esclusiva autonomia dei preposti/delegati R.R. e I.A., quali Responsabile Manutenzione Meccanica Acciaieria e Responsabile Reparto Acciaieria.
 

 

Diritto

 


1.Il primo ed il secondo motivo di doglianza di tutti i ricorsi, concernenti l'affermazione di penale responsabilità degli imputati in relazione al reato ad essi ascritto, nelle rispettive qualità, non sono fondati; mentre fondato è il motivo terzo, concernente il comune trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
2. Può esser utile far precedere alla disamina motivi di ricorso l'indicazione della dinamica dell'incidente, come ricostruita dal Tribunale di Catania in base alle acquisite risultanze processuali (cfr. sentenza di primo grado, pp. 20-21). Precisamente:
-nel corso delle operazioni di rimontaggio del pistone, la squadra di operai a ciò deputata, aveva fissato il pistone alla sua base, previo apposito inserimento del relativo perno, e stava procedendo ad effettuare analoga manovra con la parte superiore del detto pistone, ovvero stava cercando di "centrare" l’occhiello della parte superiore del pistone con i due occhielli posizionati sotto la culla dei forno fusorio, al fine di inserire l'apposito perno, fissando così il pistone alla culla del forno;
-la "centratura" degli occhielli - dopo aver assicurato un minimo di stabilità al pistone in posizione verticale, previa apposizione di una sbarra di ferro collocata tra il pistone e la parte circostante, sbarra che veniva momentaneamente saldata al pistone - avveniva tramite lo spostamento del forno fusorio (struttura del peso di diverse tonnellate), posizionato sopra il pistone, per il tramite di un carro ponte; 
-ultimate le operazioni di spostamento del forno fusorio tramite il carro ponte, non vi era stata perfetta coincidenza tra l'occhiello del pistone e gli occhielli della staffa posizionata sotto la culla del forno fusorio, sicché, per far coincidere tali occhielli, erano stati effettuati dei piccoli spostamenti del pistone, tirando lo stesso tramite una corda legata al pistone alla sua parte sommitale;
-verosimilmente, per consentire tali piccoli spostamenti del pistone, la sbarra, precedentemente apposta tra il pistone e la parete circostante, era stata rimossa (come riferito in dibattimento dall'Ing. A.; come desumibile dal fatto che gli operai sentiti avevano dichiarato di non ricordare di aver visto, durante le fasi di "centratura" del pistone, la sbarra sistemata tra il pistone e la parete circostante; e come comprovato dal fatto che la sbarra era stata successivamente rinvenuta per terra); d'altra parte, la sbarra, fosse stata mantenuta anche durante questi piccoli spostamenti del pistone (e, dunque, non fosse stata rimossa), si sarebbe dovuta necessariamente rompere, in quanto era un dato di fatto che il pistone si era poi abbattuto sulla parete circostante e ciò avrebbe necessariamente comportato la rottura della detta sbarra (che invece era stata ritrovata successivamente per terra integra, a conferma del fatto che era stata rimossa prima di procedere ai piccoli spostamenti del pistone per consentire il perfetto inanellamento degli occhielli; peraltro, dovendo procedere a tali piccoli spostamenti del pistone, il mantenimento della sbarra avrebbe verosimilmente precluso, o comunque reso molto più difficile, tali operazioni di "centratura");
-il pistone si era abbattuto sulla parete laterale travolgendo il B.G., proprio durante tali operazioni di "centratura".
3. Sempre in via preliminare, può essere utile precisare che sia il Tribunale di Catania (cfr relativa sentenza, p. 29) che la Corte di appello (cfr. relativa sentenza, p.20) hanno preso in esame la circostanza che il B.G. era dipendente della Servizi Industriali, ma, con motivazione congrua, hanno ritenuto tale circostanza non rilevante ai fini della responsabilità degli odierni imputati, tutti organici alla "Acciaierie di Sicilia Spa".
Ciò in quanto, come riferito in dibattimento dall'Ing. A., la divisione tra la Acciaierie di Sicilia Spa e la Servizi industriali srl, era una divisione più fittizia che sostanziale. Invero, il legale rappresentante delle due società era lo stesso così come il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. D'altra parte il B.G. (come anche gli altri dipendenti della Servizi industriali srl) lavoravano quotidianamente all'Interno dello stabilimento delle Acciaierie di Sicilia; circostanze queste riferite anche da altri testi escussi. 
4. Tanto premesso, non fondato è il motivo primo di tutti e tre i ricorsi, concernenti la sussistenza dei contestati profili di colpa (generica e specifica).
4.1. Il Giudice di primo grado ha rilevato (p. 21) che dalla deposizione resa in dibattimento dall'Ing. A. era risultato che le operazioni di "centratura" del pistone eseguite nei termini di cui sopra durante le fasi di rimontaggio del pistone, erano "certamente caratterizzate da notevole imperizia ed imprudenza".
In particolare, l'imperizia era data, non tanto dall'anticipata e frettolosa rimozione della sbarra apposta tra il pistone e la parete circostante (operazione quest'ultima necessaria, stante la lunghezza predeterminata e fissa della sbarra, per favorire l'allineamento degli occhielli) quanto piuttosto dal non aver previsto e predisposto un meccanismo tale da consentire gli spostamenti del pistone, necessari per rendere possibile il perfetto inanellamento dell'occhiello del pistone con gli occhielli posizionati nella parte inferiore della culla del forno fusorio, assicurando al contempo la stabilità del pistone medesimo, ovvero dal non aver previsto e predisposto un meccanismo che consentisse tali piccoli spostamenti e al contempo impedisse l'eventuale caduta del pistone.
Tale meccanismo, come successivamente realizzato dalla Acciaierie di Sicilia, constava essenzialmente di un tirante regolatore, che andava apposto alla sbarra (posizionata tra il pistone e la parete circostante): grazie all'inserimento del suddetto tirante, la lunghezza della sbarra, ferma restando la collocazione della stessa tra il pistone e la parete circostante, avrebbe potuto essere modificata, in modo tale da consentire piccoli spostamenti del pistone per assicurare la perfetta coincidenza tra l'occhiello del pistone e gli occhielli della culla del forno.
Orbene, secondo il giudice di primo grado, che tale meccanismo fosse in grado di assicurare che il pistone non potesse cadere per terra durante le operazioni di montaggio dello stesso, era circostanza di tutta evidenza, atteso che la caduta del pistone sarebbe stata per l'appunto preclusa dal mantenimento di tale sbarra posizionata tra il pistone e la parete circostante durante tutte le fasi di posizionamento del pistone, fino a quando non si fosse raggiunta la perfetta coincidenza tra l'occhiello del pistone e gli occhielli della culla del forno, in modo tale da poter inserire il relativo perno, fissando così in maniera stabile il pistone al forno. Soltanto dopo l'inserimento del perno, e la conseguente assicurata stabilità del pistone, avrebbe dovuto essere possibile rimuovere, sganciare, la sbarra con il relativo tirante regolatore, per consentire il regolare movimento del pistone e della culla del forno. A fronte dell'evidenza del suddetto meccanismo, suggerito (e realizzato) dall’ing. A., il consulente della difesa non aveva chiarito le ragioni per le quali il meccanismo del tirante regolatore non avrebbe dovuto adeguatamente prevenire il rischio della caduta del pistone durate le operazioni di rimontaggio. 
Il Giudice di primo grado - accertato che il meccanismo del tirante regolatore avrebbe evitato la caduta del pistone - ha ritenuto che le operazioni di rimontaggio del pistone effettuate in assenza di un meccanismo del genere, erano da considerarsi conseguentemente affette da imperizia e negligenza, e come tali colpose, dovendosi ritenere certamente prevedibile la possibilità che il pistone, durante le operazioni di montaggio, non essendo ancora fissato in maniera stabile al culla del forno, potesse facilmente perdere il proprio precario equilibrio e rovinare conseguentemente per terra; al contempo, come sopra evidenziato, l'evento caduta del pistone, avrebbe potuto essere adeguatamente prevenuto qualora fosse stato adottato il meccanismo del tirante regolatore (o altro analogo).
D'altra parte, secondo il Giudice di primo grado, che le precauzioni adottate durante le fasi del rimontaggio del pistone fossero da considerare affette da imprudenza e negligenza risultava confermato da quanto dichiarato in dibattimento da R.R. e da I.A.. I due, entrambi preposti a tali attività specifiche, avevano infatti precisato che l'unica vera misura precauzionale che veniva adottata durante le fasi di rimontaggio era costituita dal divieto per gli operai che partecipavano a tali manovre di posizionarsi lungo la traiettoria della possibile caduta del pistone. Sennonché tale misura da sola non poteva di certo considerarsi sufficiente ed adeguata, in quanto una adeguata ed efficace misura precauzionale in situazioni del genere deve anche prevedere e prevenire l'eventualità, il rischio, che un operaio possa trovarsi accidentalmente, o anche per sua negligenza, proprio in corrispondenza della traiettoria di caduta del pistone.
Quanto poi all'assunto difensivo - secondo il quale il meccanismo del tirante regolatore (o altro analogo) non era in realtà previsto nei libri di manutenzione dei forni fusori delle acciaierie e, d'altra parte, procedure simili o comunque analoghe non vengono utilizzate nelle altre acciaierie - il Giudice di primo grado ha osservato che - a prescindere dal rilievo che era rimasta non provata l'affermazione secondo la quale nelle altre acciaierie si usavano gli stessi accorgimenti praticati nello stabilimento della Acciaierie di Sicilia e non venivano utilizzati accorgimenti diversi - in tema di colpa le regole precauzionali vanno stabilite ed individuate in base alla migliore scienza ed esperienza esistente in un determinato contesto ed in un determinato momento se e in quanto ritenuta conoscibile da parte del c.d. agente modello. Tale ultimo concetto non è un concetto di tipo statistico (ovvero, come si comporta in una determinata situazione la media degli agenti di quel tipo, ovvero che conoscenza della regola precauzionale secondo la migliore scienza ed esperienza ha la media degli agenti di quel tipo), quanto piuttosto un concetto di tipo qualitativo, ovvero fa riferimento, avuto riguardo al tipo specifico di regola precauzionale, all'astratta conoscibilità che di tale regola può avere un agente modello, ovvero un agente che responsabilmente cerchi di prevedere e prevenire il rischio connesso all’espletamento di determinate attività, con le conoscenze esistenti secondo la migliore scienza ed esperienza se ed in quanto accessibili al singolo agente, avuto riguardo alle caratteristiche e al tipo di contesto sociale in cui opera l’agente concreto (Sez. 4, sent. n. 1345 del 01/07/1992, 1993, Boano ed altro, Rv. 193035).
In definitiva, secondo il giudice di primo grado, avuto riguardo alla natura della regola precauzionale da conoscere e da adottare nell’esecuzione delle manovre di rimontaggio del pistone (ovvero ricorrere ad una sbarra dotata di apposito tirante regolatore, da posizionare tra il pistone e la parete circostante e da agganciare al pistone non in modo precario), la conoscenza di detta regola da parte dei soggetti preposti a compiere simile attività, rientrava certamente nel bagaglio di conoscenze che un agente modello, avrebbe dovuto e potuto avere, trattandosi in definitiva di regole «non certo particolarmente complesse ed "oscure" e/o avveniristiche, bensì di comune, buon senso o comunque di comune buona tecnica operativa». Pertanto, la mancata adozione del meccanismo del tirante regolatore era imputabile agli odierni imputati, potendosi pretendere dagli stessi la conoscenza e l’adozione di una simile regola precauzionale, a prescindere dal rilievo che analoga regola era o non era conosciuta ed applicata dai responsabili delle altre acciaierie.
4.2. Il Giudice di primo grado ha anche sottoposto ad accurata disamina la posizione di ciascuno degli imputati.
A) In particolare, quanto alla posizione di B.G., ha rilevato:
-a questi, nella sua qualità di datore di lavoro e amministratore delegato della società Acciaierie di Sicilia Spa, era stato contestato il reato di cui all'art. 589 comma 2 c.p. in relazione alla violazione di cui agli artt. 2087 c.c. (che prevede la c.d. colpa generica del datore di lavoro) e 4 comma 2 d.lgs n. 626/94 "per non aver dettagliatamente valutato nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza, i rischi derivanti dalla fase di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie e, conseguentemente, per non aver specificamente indicato le misure preventive e protettive da adottare nei confronti dei lavoratori durante la fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il predetto forno";
-nei paragrafi 4.5 e 4.54. del documento di valutazione dei rischi della sicurezza della società "Acciaierie di Sicilia Spa" il rischio connesso alla caduta del pistone in fase di rimontaggio in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria del forno fusorio era un rischio previsto in forma particolarmente generica; ed, anzi, nulla era previsto con specifico riferimento alle procedure e alle tecniche da seguire per evitare tale rischio specifico;
- contrariamente a quanto aveva dedotto la difesa, in tale documento deve essere prevista non solo per l'appunto l'indicazione dei tipo di rischio, ma anche l'indicazione delle procedure e tecniche da adottare per prevenire detto rischio; ciò si evince dal comma 2 dell'art. 4 d. lgs. 626/94, in base al quale "All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a) (le parole che precedono sono state evidenziate in corsivo dal giudice di primo grado, p. 30); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza";
-la necessità che il documento contenga anche tali misure di prevenzione è espressamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in materia antinfortunistica, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art 17, d.lg. nr. 81 del 2008, neanche nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall'art. 28 d Ig cit., che contiene non soltanto l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi" (Sez. IV, sent. nr. 4123 del 10/12/2008, 2009, Vespasiani, Rv. 242480);
-al fine di escludere la responsabilità del B.G. nessun specifico rilievo poteva essere attribuito a quanto riferito in dibattimento dal teste S. (secondo il quale in ogni caso le specifiche misure di prevenzione e sicurezza sono riportate nei libri di manutenzione), in quanto, da un lato, in base a quanto dichiarato dallo stesso S., oltre che dal R.R. e dall'I.A., era dubbio che i libri di manutenzione del forno fusorio prevedevano specifiche misure di prevenzione e sicurezza del tipo di quelle costituite dal tirante regolatore, e comunque nulla di specifico era stato provato in tal senso; in ogni caso, per rilevare tale eventuale integrazione del libro di manutenzione, ad essa avrebbe dovuto fare espresso rinvio il DVR, mentre questa circostanza non si era verificata nel caso in esame;
-parimenti nessun specifico rilievo poteva essere attribuito alla circostanza, evidenziata in una relazione a firma dell'Ing. S. (depositata all'udienza dei 28/6/2011), che, nell'allegato 4 al DVR, in un paragrafo dedicato alle Operazioni di intervento straordinario, era testualmente scritto "Prima di iniziare qualunque operazione di manutenzione mettere dei fermi o dei blocchi meccanici in modo da evitare qualunque possibilità di movimento per errate manovre da parte degli operai". Ciò in quanto l'allegato 4 del DVR non faceva riferimento alle operazioni di manutenzione straordinaria del forno fusorio, bensì al "Uso e attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI D.Lgs 626/94)"; d'altra parte, nessun rinvio a tale allegato era contenuto nei paragrafi 4.5 (manutenzione forno acciaieria) e 4.5.4. del DVR; ed ancora, la prescrizione sopra riportata non appariva adeguata alla prevenzione del rischio connesso alla caduta del pistone, atteso che tale misura doveva prevedere e prevenire (non già "qualunque possibilità di movimento" del pistone, quanto piuttosto) un movimento controllato del pistone, tale da impedirne comunque la caduta (obiettivo che era stato poi realizzato proprio grazie all'adozione del meccanismo del tirante-regolatore).
B) Quanto alla posizione di C.S.:
-a questi, nella sua qualità di responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ex art. 8 d.lgs. n. 626/94 della società Acciaierie di Sicilia Spa e della società "servizi Industriali srl", era stato contestato il reato di cui all'art. 589 comma 2 c.p. in relazione alla violazione di cui all'art. 9 comma 1 (che fa specifico riferimento al servizio di prevenzione e protezione) del d. lgs n. 626/94 "per non aver dettagliatamente valutato nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza, i rischi derivanti dalla fase di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie e, conseguentemente, per non aver specificamente indicato le misure preventive e protettive da adottare nei confronti dei lavoratori durante la fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il predetto forno";
- era indubbio che il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ha solo poteri consultivi e non decisori; ma, per giurisprudenza pacifica, è parimenti indubbio che egli, benché le disposizioni del d.lg. 626 del 1994 ne escludano la responsabilità diretta per i fatti lesivi in quanto semplice ausiliario del datore di lavoro, risponde unitamente a quest'ultimo dell'evento dannoso che sia derivato dall'omessa adozione di una doverosa misura prevenzionale, se, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza, o inosservanza di leggi o discipline, abbia dato al datore di lavoro un suggerimento errato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio inducendolo al comportamento causalmente lesivo (tale principio è stato di recente riaffermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107);
- nel caso di specie il C.S. aveva omesso di segnalare la situazione di pericolo connessa alle fasi di rimontaggio del pistone relativamente al pericolo di caduta dello stesso, o comunque non aveva segnalato al datore di lavoro l'opportunità circa l'adozione di procedure e tecniche del tipo di quelle costituite dall'utilizzo del tirante-regolatore; ed invero dagli atti risultava che il anche C.S. aveva sottoscritto il DVR senza riserve e senza indicare parti da integrare e/o modificare; inoltre, dalle dichiarazioni del R.R. e dell'I.A. era emerso che l'unica misura precauzionale seguita in azienda (e quindi, da ritenere, quantomeno non osteggiata dal RSPP) era quella di far posizionare gli operai che partecipavano alle operazioni di montaggio al di fuori della traiettoria di eventuale caduta del pistone; infine, lo stesso C.S. non aveva mai dichiarato nel processo di aver sollecitato e/o suggerito al datore di lavoro, e più in generale ai vertici aziendali, l'adozione di misure del tipo di quelle del tirante-regolatore, o comunque anche eventualmente di altre misure idonee a prevenire adeguatamente il rischio della caduta del pistone durante le fasi di rimontaggio.
C) Quanto alla posizione dell'imputato R.M.:
- allo stesso, nella sua qualità di dirigente e direttore dello stabilimento industriale delle Acciaierie di Sicilia Spa, era stato contestato l'art. 589/2 c.p. in relazione alla violazione di cui all'art. 35/2 D.lgs 626/94 "per non aver attuato, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie, le adeguate misure tecniche ed organizzative per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nella fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che compongono il predetto forno";
-il fondamento della responsabilità penale del R.M. non risiedeva nella delega di funzioni fatta allo stesso dal datore di lavoro B.G., in quanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, sent. n. 7709 del 13/11/2007, 2008, Augusto ed altri, Rv. 238526), detta delega, non prevedendo espressamente alcuna autonomia di spesa in capo al R.M. con specifico riferimento agli impegni finanziari relativi alla predisposizione dei mezzi di sicurezza e prevenzione, non poteva considerarsi valido presupposto per radicare in capo al direttore generale l'obbligo penalmente sanzionato di attivarsi al fine di approntare le adeguate misure di sicurezza;
- al dirigente aziendale spetta iure proprio l'obbligo penale di apprestare le idonee misure di sicurezza, a prescindere dalla delega di funzioni (la cui finalità è essenzialmente quella di escludere, per le funzioni delegate, la responsabilità penale del datore di lavoro); come si desume dallo stesso tenore dell'art. 1 comma 4 bis del d. lgs. 626 del 1994, introdotto dalla l . n. 242 del 1996, e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi su detto articolo (Sez. 4, sent. n. 19712 del 03/02/2009, Guanella ed altri, Rv. 243637), secondo una impostazione espressamente recepita anche dalla novella del 2008 (che all'art. 8 fa specifico riferimento agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, evidenziando per l’appunto la fonte iure proprio dell'obbligo del dirigente);
-l'imputato R.M., essendo titolare iure proprio (nella sua veste di dirigente delle Acciaierie di Sicilia Spa) dell'obbligo di approntare adeguate misure di sicurezza in relazione alle fasi del rimontaggio del pistone al fine di prevenire ed evitare la caduta dello stesso, non aveva ottemperato a tale obbligo, e, così operando, si era reso penalmente responsabile della condotta così come contestagli sopra riportata;
-nessun rilievo aveva il fatto che il R.M. aveva a sua volta delegato le sue funzioni in materia di sicurezza a R.R. e a I.A. ; invero - a prescindere dal rilievo che, fino alla novella nr. 106 del 3/8/2009 che aveva modificato l'art. 16 della L. 81 del 2008 (delega di funzioni) introducendo il comma 3 bis, non era prevista la possibilità della sub delega - le suddette deleghe non erano idonee ad escludere la responsabilità del delegante, in quanto non prevedevano alcuna autonomia di spesa in favore dei delegati con specifico riferimento all'adozione e predisposizione delle misure di sicurezza.
4.3. E la Corte territoriale ha ritenuto (p. 14) "incontestabile" la mancanza di idonee misure precauzionali per evitare la caduta del pistone dal peso di 1600 kg (l'equilibrio del pistone, osserva la Corte d'appello, era affidato d'una semplice corda, visibile nelle riproduzioni fotografiche in atti, attaccata alla parte sommitale del pistone, tirata da uno o più operai); e "dimostrato" il comportamento alternativo lecito (e cioè la condotta omessa che avrebbe garantito la sicurezza dei lavoratori, come descritta dall'ingegnere A. e come adottata dalla stessa Acciaierie di Sicilia S.p.A. successivamente ai fatti): si sarebbe invero dovuto attaccare in maniera fissa la sbarra al pistone con un tirante regolatore inserito lungo la sbarra per assicurare la stabilità del pistone in tutte le fasi della lavorazione.
A) Il Giudice di secondo grado, nell'esaminare la posizione dell'imputato B.G., ha preso in esame la doglianza relativa alla prospettata sufficienza delle previsioni del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza in relazione alle fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria del pistone; ma Ic^ha disattesc\sulla base delle seguenti argomentazioni (pp. 14-17):
- nel documento di valutazione dei rischi era stato violato il disposto dell'articolo 4 comma 2 del d. lgs. n. 626 del 1994, non essendo stato adeguatamente previsto - se non a livello del tutto generico insufficiente - il rischio e le relative cautele - specifiche - da adottare per prevenire il predetto pericolo, connesso alle operazioni di montaggio del pistone del forno; ed invero: 
a) al punto 4.5. del DVR, sotto la rubrica "manutenzione forno acciaieria", si leggeva soltanto che: "particolari situazioni di rischio sono presenti durante la fase di smontaggio e rimontaggio in particolare per quanto attiene la movimentazione di organi e/o gruppi meccanici (strutture/ cilindri/ staffe/ motori, etc.). Pertanto va valutato il rischio della stabilità (uso di mezzi di sollevamento o posizionamento di gravi) durante tali condizioni di manutenzione straordinaria. Questa manutenzione viene effettuata due volte in un anno (agosto, dicembre-gennaio) e implica spesso interventi di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto" ;
b) al punto 4.5.4 si leggeva ancora: "sostituzione o riparazione di gruppi di manovra: prima, di intervenire sui gruppi di manovra, adottare misure atte ad chiudere movimenti incontrollati dell'impianto e/o elementi oggetto della sostituzione (strutture/cilindri/staffe/motori, eccetera); a tal fine è opportuno riferirsi a quanto in premessae nella premessa era indicato che: "rischi specifici nelle operazioni di manutenzione: per tutti i possibili interventi durante l'esercizio, debbono essere predisposti accessi agevoli, piazzole idonee, schermi, idonea illuminazione, indumenti protettivi, attrezzature apposite, adeguati fondi di sostegno e quando si renda necessario l'intervento preventivamente concordato che tenga conto dei seguenti fattori: A) tipo di intervento; B) pericoli che tale intervento comporta; C) attrezzature e protezione necessarie"-, -identiche considerazioni valevano per la disposizione del DVR, relativa alle operazioni di intervento straordinario, anch'essa del tutto generica, in quanto si limitava a indicare la necessità di adozione di non meglio precisate misure atte ad escludere movimenti incontrollati dell'impianto e/o elementi oggetto della sostituzione;
-le sopra riportate previsioni erano così generiche che nessun riferimento facevano in merito a come in concreto evitare che il pistone, durante le fasi di allineamento tra perno e occhiello, non potesse cadere da un lato, come concretamente era avvenuto nel caso in esame;
-proprio la suddetta "evidente genericità" aveva comportato la contestazione al B.G., in qualità di datore di lavoro delle Acciaierie di Sicilia, della contravvenzione di cui all'articolo 4 comma 2 del d. lgs. n. 626 del 1994, sanzionato dall'articolo 8, per non aver provveduto a predisporre il DVR in conformità a quanto descritto dall'articolo 4 comma 2 lett. B del predetto decreto legislativo 626 del 1994 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 1995 (nel relativo verbale di contravvenzione, ha osservato la Corte, si leggeva che, nel documento della sicurezza, non erano stati dettagliatamente valutati i rischi scaturenti durante le fasi di manutenzione straordinaria del forno fusorio e delle relative attrezzature ausiliarie e, conseguentemente non erano specificamente indicate le misure preventive e protettive da adottare nei confronti dei lavoratori durante la fase di smontaggio e successivo rimontaggio degli organi meccanici e degli impianti che componevano detto forno);
- l'ingegnere A., durante la sua deposizione, aveva chiarito (ciò che appariva "evidente dalla semplice lettura delle suindicate previsioni del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza", e cioè) che la mancata previsione, neppure in forma generica, del tipo di rimedi volti a prevenire i rischi, neppure con un rinvio al contenuto delle disposizioni relative ai libri di manutenzione: a riguardo, secondo la Corte (pp. 15- 16), doveva pertanto disattendersi l'argomentazione difensiva secondo la quale sarebbe stato sufficiente il contenuto dei libri di manutenzione per escludere la genericità del documento medesimo, proprio perché detti libri di manutenzione non erano in alcun modo richiamati dal documento di valutazione dei rischi;
-priva di alcuna fondatezza era la prospettata differenza tra il contenuto delle misure preventive e protettive da indicare nel documento di valutazione dei rischi alla luce della maggiore specificità della norma prevista dall’articolo 28 comma 2 lettera B del d. lgs. n. 81 del 2008 rispetto alla precedente norma di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 626 del 1994, risultando invero evidente soltanto una maggiore specificazione normativa;
-la mancata previsione di alcun tipo di specifica misura precauzionale per evitare che, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del pistone, potessero verificarsi pericoli e danni alla salute dei lavoratori, aveva causato l'incidente mortale per il quale era processo, che sarebbe stato certamente evitato dalla previsione ed utilizzo di misure (quali quella, successivamente adottata, della sbarra fissata e collegata ad un tirante regolatore), tali da evitare la caduta del pistone durante l'inanellamento del perno nell'occhiello;
-contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità (sul punto, di recente, cfr. Sez.4, seni. n. 10/03/2016, Serafica ed altro, Rv. 267253), in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione contestata non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento;
-l'insufficienza del documento di valutazione dei rischi, ed in particolare l'omessa previsione delle misure precauzionali volte a salvaguardare la salute dei lavoratori durante le fasi di montaggio e smontaggio del pistone, il verificarsi dell’incidente mortale a causa di tale mancata adozione di misure precauzionali, dimostravano la penale responsabilità dell'imputato B.G., il quale, in qualità di amministratore delegato della Acciaierie di S.p.a., aveva il compito indelegabile di redigere il predetto documento in conformità alla normativa vigente.
B) La Corte ha confermato il giudizio di penale responsabilità anche dell'imputato C.S., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, in quanto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura prevista dall'ordinamento quale consulente del datore di lavoro; quest'ultimo rimane l'unico soggetto tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio; tuttavia, la mancanza di capacità operativa del responsabile del predetto servizio sulla struttura aziendale non esclude una responsabilità concorrente del medesimo allorquando, come nel caso di specie, il verificarsi di un infortunio sia soggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, nella presunzione che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione era quindi tenuto a rispondere del colposo proprio perché la sua condotta omissiva (nel caso di specie, l'omessa segnalazione dei rischi connessi alle operazioni di montaggio e smontaggio del pistone, in assenza di adeguate misure di sicurezza, non previste dal documento di valutazione dei rischi) era divenuta concausa dell'evento mortale (la morte del povero B.G. durante le fasi di rimontaggio del pistone), proprio in ragione dell'inosservanza dei compiti al medesimo attribuiti dalla legge.
C) Infine, con riferimento alla posizione del R.M., dirigente e direttore dello stabilimento striale, la Corte ha disatteso il motivo di appello concernente la pretesa estraneità dello stesso al reato per avere delegato le funzioni in materia di sicurezza a R.R., quale responsabile manutenzione meccanica dell'acciaieria, ed a I.A., quale responsabile del reparto acciaieria. Per entrambi i suddetti dipendenti, secondo la Corte, non si era trattato di deleghe di funzioni, quanto piuttosto di conferimento di funzioni di preposto, con riserva all'amministratore delegato di impartire le direttive generali nella produzione e nelle scelte di carattere tecnico. Al R.M., quale direttore generale, come previsto nell'atto del 2 gennaio 2003, erano stati conferiti espressamente poteri organizzativi e gestionali, anche in materia di sicurezza sul lavoro, da attuare in piena e totale autonomia, mentre ai due preposti, con gli atti di delega sopra indicati e conformemente a loro inquadramento, erano stati successivamente attribuiti compiti di realizzazione, cura e vigilanza delle misure adottate dal dirigente, senza alcuna autonomia decisionale e senza alcuna autonomia di spesa (come era emerso anche dalle dichiarazioni del teste qualificato ingegnere A. all'udienza del 18 gennaio 2011). Evidente, pertanto, era la responsabilità penale del R.M. (non in quanto soggetto delegato, ma) per i propri obblighi di protezione e garanzia dei lavoratori conseguenti alla sua qualifica di direttore dello stabilimento, figura che gerarchicamente si colloca dopo il datore di lavoro e prima dei preposti: in definitiva, il R.M. ed i preposti R.R. ed I.A. (oltre che il datore di lavoro B.G.) rispondevano ciascuno nell'ambito dei poteri riconducibili alla propria qualifica, che risultava particolareggiata e diversa.
4.4. In definitiva, la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice.
I ricorrenti denunciano il vizio di carenza motivazionale, ma, in realtà, propongono una rilettura degli elementi di prova, rilettura che, come è noto, è preclusa a questa Corte regolatrice.
5. Non fondato è anche il secondo motivo di tutti e tre i ricorsi, concernenti la sussistenza del necessario nesso causale tra l'evento decesso del povero B.G. e la condotta colposa così come sopra evidenziata e ricostruita, proprio perché il lavoratore deceduto, tenendo una condotta abnorme, avrebbe interrotto detto nesso causale.
5.1. Al riguardo, il Giudice di primo grado ha sì osservato che il B.G., di sua autonoma iniziativa, e quindi al di fuori delle sue mansioni, aveva deciso di partecipare anch'egli alle operazioni di montaggio del pistone e, soprattutto, si era posizionato imprudentemente lungo la traiettoria di caduta del pistone.
Senonché tali condotte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non costituivano cause sopravvenute ed eccezionali che da sole avevano provocato il verificarsi dell'evento infausto e, dunque, non interrompevano il nesso causale tra le condotte colpose come sopra ricostruite ed evidenziate e l'evento decesso del B.G.; invero, la decisione di quest'ultimo di intervenire in aiuto dei colleghi, che stavano incontrando delle difficoltà nel "centrare" l’occhiello del pistone con gli occhielli della culla del forno fusorio, non poteva considerarsi un evento del tutto eccezionale ed esorbitante le sue mansioni lavorative, in quanto le mansioni "proprie" espletate dal B.G. in relazione all’attività di rimontaggio della culla del forno, ovvero la pulitura del perno, erano per l'appunto strettamente connesse e funzionali con tale attività di rimontaggio, sicché comunque sotto questo profilo la decisione dei B.G. di intervenire in aiuto dei colleghi in difficoltà nelle operazioni inserimento del perno, non poteva certo considerarsi attività del tutto esorbitante le mansioni specifiche a lui affidate; d'altronde, simile autonoma iniziativa era stata intrapresa anche dal G.V., e, per come dichiarato da quest'ultimo, l'aiuto dato ai colleghi lungi dal costituire un'eccezione, costituiva invece la regola, in considerazione dei fatto che prassi consolidata e comune era quella secondo la quale fino a quando l'operaio rimane durante il turno di lavoro all'interno dei locali dello stabilimento, deve sempre essere impegnato in attività lavorative.
D'altra parte, la rilevata negligenza della condotta posta in essere dallo stesso B.G., che imprudentemente si era venuto a trovare lungo la traiettoria di caduta del pistone, non era idonea ad escludere il nesso causale tra la condotta colposa sopra descritta e l'evento decesso del B.G. medesimo. Ciò per una duplice ragione.
In primo luogo, secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, seni. n. 3455 del 03/11/2004, 2005, Volpi, Rv. 230770), in tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale del destinatario dell'obbligo di adozione delle misure di prevenzione, può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile, e tale dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento. Con la conseguenza che, qualora l'incidente "risulti determinato da assenza o inidoneità di misure di sicurezza", come per l'appunto nel caso di specie, la responsabilità penale del destinatario delle norme di sicurezza non può comunque essere esclusa quale che, sia il comportamento, anche negligente, tenuto da lavoratore che rimane vittima dell'infortunio.
Ma - anche a prescindere da tale considerazione - la condotta tenuta dal B.G., ovvero l'essersi trovato lungo la traiettoria di possibile caduta del pistone, non potrebbe comunque essere considerata una condotta caratterizzata da una negligenza tale da escludere il nesso causale con specifico riferimento alle condotte poste in essere (o non poste in essere) dai destinatari dell'obbligo di adozione di adeguate misure di sicurezza, in quanto, sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, sent. n. 47146 del 29/09/2005, R.M.o, Rv. 233186), le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, con la conseguenza che il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.
Secondo il giudice di primo grado, la condotta del B.G. - che, essendo addetto alla pulitura del perno che doveva essere inserito negli occhielli del pistone e del forno fusorio, una volta accortosi che i suoi colleghi stavano incontrando delle difficoltà ad inserire il perno (a causa della mancata perfetta coincidenza dell'occhiello del pistone con gli occhielli della culla del forno), aveva deciso, insieme ad altro operaio (G.V.), di aiutare i colleghi in tali operazioni, posizionandosi così distrattamente lungo la traiettoria di possibile caduta del pistone - non poteva considerarsi un comportamento "assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore", bensì, al contrario, costituiva un comportamento (ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente) del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, e quindi non idoneo ad escludere il nesso causale, e la conseguente responsabilità penale, nei confronti dei destinatari dell'obbligo di prevedere ed attuare adeguate misure di sicurezza.
In definitiva, il B.G. aveva agito nell'ambito ed in conformità alla struttura organizzativa aziendale, così come concretamente operante, e come tale nell'ambito delle proprie mansioni aziendali e non quindi esorbitando dalle stesse, sicché il suo coinvolgimento nelle operazioni di rimontaggio della culla del forno fusorio non era stato conseguenza di una sua autonoma ed isolata iniziativa estranea all'organizzazione lavorativa, ma al contrario era stato conseguenza del concreto modo di operare della detta organizzazione lavorativa. E d'altra parte che tale organizzazione lavorativa, quanto meno con specifico riferimento ai lavoratori che prestavano la propria attività all'Interno del reparto acciaierie, fosse "un'organizzazione" dota di una certa "elasticità", era comprovato anche dal fatto che mentre R.R. (preposto all'attività specifica) aveva indicato, tra le persone inizialmente designate per l'esecuzione del lavoro di rimontaggio della culla del forno fusorio, anche G.V., quest'ultimo aveva invece precisato che lui intervenne solo alla fine del suo turno, così come per l'appunto aveva fatto anche B.G..
5.2. Anche la Corte di appello - nel convalidare il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado - ha ritenuto privo di fondamento il motivo di appello, comune a tutte tre le impugnative, concernente la prospettata esistenza di una concausa, costituita dal comportamento imprevedibile, sopravvenuto ed eccezionale della vittima, da solo sufficiente a causare l'evento letale, richiamando, in quanto, anche con richiamo ad altri arresti della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 sent. n. 23147 del 17/04/2012, De Lucchi, Rv. 253322; e sent. n. 15890 del 14/03/2012, Feraboli, Rv. 252544), ha ritenuto, ripercorrendo ragioni già esposte dal giudice di primo grado, l'impossibilità per il datore di lavoro e per i soggetti preposti la sicurezza di invocare l'evento eccezionale in presenza di una evidente inosservanza di norme prudenziali a tutela della salute dei lavoratori, come avvenuto nel caso di specie; nonché la non eccezionalità, non imprevedibilità e non anomalia del comportamento, pur imprudente, tenuto dal lavoratore B.G., non addetto alla manutenzione del pistone, che era intervenuto per aiutare i colleghi che stavano incontrando delle difficoltà nel centrare l'occhiello del pistone con l'occhiello della culla del forno.
In sintesi, in presenza di violazione di misure di prevenzione, il comportamento imprudente, disattento, avventato del lavoratore, che si era andato a posizionare nella traiettoria del pistone in assenza di alcuna misura di sicurezza, non poteva in alcun modo considerarsi del tutto estraneo al processo produttivo e dalle mansioni attribuite al B.G., bensì aveva rappresentato un comportamento posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta e non idoneo ad escludere il nesso causale, e la conseguente responsabilità penale, nei confronti dei destinatari dell’obbligo di prevedere ed attuare adeguate misure di sicurezza.
5.3. Orbene, entrambi i giudici di merito, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati, si sono attenuti ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata: rispetto agli odierni ricorrenti, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa da ciascuno di essi violata. Inoltre, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. 
Le censure dei ricorrenti, pertanto, anche sul punto, devono essere disattese.
6. Al contrario, fondato è il terzo motivo dei ricorsi, concernente il trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, il Giudice di primo grado - avuto riguardo alla natura del reato, alla personalità degli imputati ed alla circostanza che comunque il comportamento del B.G. era stato avventato - aveva ritenuto di concedere a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 589/2 c.p., per poi determinare la pena (condizionalmente sospesa), per ciascuno di essi, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., nella misura di anni 1 e mesi 2 di reclusione.
Orbene, la Corte di appello - dopo aver rilevato che dalla documentazione prodotta dalla difesa alle udienze dell'll luglio e del 7 novembre 2014 emergeva che il danno era stato materialmente risarcito dalla società assicuratrice e che gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, avevano manifestato di essere a conoscenza della circostanza e di volerlo fare proprio: Sez. 4, sent. n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv. 256194) - ha riconosciuto a tutti gli imputati l'attenuante del risarcimento del danno, per poi procedere al ricalcolo della pena (in relazione alla quale, peraltro, ha ritenuto insussistenti elementi per concedere il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, non senza rilevare che elementi in tal senso non erano stati neppure prospettati dalla stessa difesa) nei termini che seguono:
-pena base: anno 1 e mesi 9 di reclusione;
-diminuita ex articolo 62 bis c.p. alla pena di anno 1 e mesi 2 di reclusione;
-ulteriormente diminuita ex articolo 62 n 6 c.p. (in misura non coincidente con la massima riduzione, considerato che il risarcimento dei danni era stato comunque effettuato dalla compagnia assicuratrice, e non risultavano dagli atti processuali ulteriori condotte significative di un certo ravvedimento, posto in essere dagli imputati nei confronti della famiglia della vittima) alla pena finale di mesi 10 di reclusione per ciascuno.
La Corte di appello ha giustificato la determinazione della pena base in anni 1 e mesi 9, osservando che la stessa era stata calcolata ai sensi dell'articolo 589 comma 1 "in forza della già riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulla aggravante contestata".
Senonché, come sopra rilevato, il Tribunale aveva riconosciuto come pena base quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione, non applicando - invero correttamente, ai sensi dell'art. 69 comma 3 c.p. - alcun aumento o diminuzione di pena, proprio perché aveva ritenuto equivalenti le riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante.
Ne consegue che la Corte di appello di Catania, pur pervenendo ad una pena finale in termini complessivamente inferiori a quella irrogata dal Tribunale di Catania, ha illegittimamente disposto, in difetto di impugnazione da parte del PM avverso la sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado, un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello stabilito in detto giudizio. Ciò in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, sent. n. 45973 del 18/10/2013, A., Rv. 257522), nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze.
7. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile in punto di affermazione di penale responsabilità; mentre, in punto di trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che dovrà procedere a nuova determinazione del suddetto trattamento in conformità a quanto sopra osservato.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Visto l'art. 624 c.p., dichiara irrevocabile la sentenza in punto di affermazione di responsabilità.
Così deciso il 31/01/2017.