Tipologia: CPL
Data firma: 13 febbraio 1998
Validità: dal 01.01.1998
Parti: Collegio Imprenditori Edili ed affini-API e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI, Teramo
Fonte: cnel.it

Sommario:

  1) Elemento economico territoriale
2) Indennità territoriale di settore
3) Premio produzione impiegati
4) Mensa
5) Trasferta, orario di lavoro
6) Sicurezza sul lavoro
7) Indumenti di lavoro
  8) Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
9) Qualifiche parcheggio
10) Osservatorio provinciale
11) Servizio di emergenza e pronto soccorso
12) Clausola di salvaguardia

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Teramo

Il 13 febbraio 1998, in Teramo, tra il Collegio Imprenditori Edili ed affini dell'API Teramo e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e affini e del legno Feneal - aderente alla Uil, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed affini Filca - aderente alla Cisl, la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini Fillea - aderente alla Cgil, con riferimento ai criteri dettati dal Protocollo 23 luglio 1993 si è concordato quanto segue:

4) Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, per tutti i lavoratori occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a ciascun lavoratore che effettua la prestazione lavorativa un'indennità sostitutiva […]

5) Trasferta, orario di lavoro
Le parti si impegnano a revisionare tali istituti ed a prevedere forme di flessibilità, nell'ambito della stesura definitiva dell'intero contratto integrativo provinciale, programmata entro la fine del mese di febbraio 1998. Nel frattempo continuano ad avere efficacia le disposizioni del CCNL 21 luglio 1995.

6) Sicurezza sul lavoro
I rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori (RLST) vengono individuati per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale e dovrà essere individuato tra i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti all'API. Gli oneri connessi all'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, la sua formazione ed ai compiti che la legge gli attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo alla Edilcassa pari allo 0,35%.

7) Indumenti di lavoro
Il lavoratore edile delle imprese iscritte all'Edilcassa ha diritto, maturati i primi sei mesi di versamento Edilcassa e per una sola volta nel corso dell'anno, a due tute ed un paio di scarpe antinfortunistiche.
Nel caso di prima assunzione in edilizia tale diritto matura al momento dell'assunzione stessa.
I costi saranno mutualizzati dalle imprese versando un contributo all'Edilcassa nella misura massima dello 0,30% che sarà definita nella stesura definitiva dell'integrativo.

8) Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Con riferimento all'art. 89 del CCNL 21 Luglio 1995 con cui è stato istituito il Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione e infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro secondo le modalità nazionalmente definite, le parti ribadiscono modalità, compiti e funzionamento del Comitato Territoriale Provinciale come da allegato Statuto.
Si provvede al finanziamento delle attività del Comitato Paritetico provinciale con un contributo totalmente a carico degli imprenditori pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 21.7.1995 e da versarsi all'Edilcassa che è chiamata a gestire tale fondo.

10) Osservatorio provinciale
Considerata la concreta operatività del CE.RE.MO.CO., l'Osservatorio Provinciale previsto dal precedente contratto integrativo del 31.10.1990 è soppresso.

11) Servizio di emergenza e pronto soccorso
Considerata l'istituzione e la piena operatività del servizio di emergenza sanitaria "118", il servizio di emergenza e pronto soccorso previsto dal precedente integrativo del 31.10.1990 è soppresso.

12) Clausola di salvaguardia
Resta inteso che qualunque accordo provinciale intervenga con organizzazioni similari, verrà armonizzato con il presente accordo.
Le parti si impegnano alla stesura definitiva del Contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 21 luglio 1995, entro la fine del mese di febbraio 1998.