Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 19 marzo 1998
Parti: Collegio Imprenditori Edili ed Affini-API e FLC (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI, Pescara
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Enti paritetici
Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni
Elemento economico territoriale
RLST
Indumenti di lavoro
  Mensa
Concorso alla spesa per il pasto
Spese di trasporto
Trasferta
Quote di adesione contrattuale
Stesura del testo coordinato del contratto integrativo

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Pescara

Il 19.3.1998, in Pescara, tra il Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'API di Pescara e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni - FLC - costituita dalla Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 21 luglio 1995, da valere per tutte le imprese e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della provincia di Pescara.

Premessa
Le parti, analizzata la situazione congiunturale del comparto delle costruzioni nell'ambito della provincia di Pescara, si impegnano concordemente ad attivare le più opportune iniziative per favorire la crescita dell'occupazione unitamente alla piena operatività delle imprese del settore.
Obiettivi prioritari dell'impegno congiuntamente assunto per una ripresa del settore nell'ambito di una concreta politica di sviluppo sono:
- decisa iniziativa di lotta al lavoro nero in tutta le forme e in ogni ambito di mercato in cui esso possa manifestarsi nella provincia, favorendo così al contempo la leale concorrenza tra le imprese;
- favorire la crescita occupazionale attraverso l'individuazione e l'utilizzo di ogni forma consentita per lo sviluppo della dinamica di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- adottare misure formative ed informative riguardo la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, assicurando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative e deontologiche di settore.

Enti paritetici
Le parti si danno atto del ruolo fondamentale assegnato agli Enti paritetici per il perseguimento degli obiettivi contrattuali e del presente accordo.
Le parti decidono altresì di dare immediata attuazione ai precedenti accordi mediante la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni (CPT).
Con riferimento all'art. 89 del CCNL 21 luglio 1995, con cui è prevista l'istituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità definite a livello nazionale, le parti si impegnano a concordare un apposito accordo o Protocollo di orientamenti per la gestione ed il funzionamento dello stesso.
Le attività del CPT saranno alimentate da un contributo a carico delle imprese a partire dall'1.1.1998 pari allo 0,15% della massa salari.
A partire dalla stessa data il contributo a favore dell'Ente Edilscuola viene determinato in misura pari allo 0,65% della massa salari.
Viene inoltre concordato che, a partire dall'1.1.1998, il contributo a carico delle imprese per l'alimentazione del Fondo APE-APES è determinato nella misura del 5% fermo restando quanto stabilito in proposito nel vigente CCNL.
Le parti, laddove ne ricorrano le condizioni, si impegnano a cercare soluzioni adeguate per la realizzazione di un unico CPT a livello territoriale tra tutte le organizzazioni firmatarie degli integrativi provinciali del settore.

Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni
Le parti confermano la volontà di:
- richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti al fine di verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici, in particolare nei casi di aggiudicazione di pubblici appalti con ribassi ritenuti eccessivi in relazione ai prezzi di mercato;
- favorire la collaborazione degli enti paritetici con gli enti ed i committenti pubblici affinché, anche in raccordo con i preposti alla vigilanza, si crei un sistema operativo di controllo e garanzia della legalità e del rispetto delle condizioni di concorrenza tra le imprese.

RLST
Vengono istituiti i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza a valere per l'intera provincia che saranno designati rispettivamente dalle singole organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Gli oneri connessi all'istituzione dei RLST, alla loro formazione ed ai compiti che la legge loro attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo pari allo 0,35% da versarsi su specifico fondo presso la Edilcassa Abruzzo.
Con successivo protocollo, entro il 15 maggio 1998, saranno definiti i termini dell'avvio operativo delle RLST.

Indumenti di lavoro
I lavoratori edili dipendenti da imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo hanno diritto, maturati i primi 6 mesi di versamento e per una sola volta nel corso dell'anno, a due tute ed un paio di scarpe antinfortunistiche.
Nel caso di prima assunzione in edilizia tale diritto matura al momento dell'assunzione stessa.
I costi saranno mutualizzati dalle imprese versando un contributo alla Edilcassa Abruzzo nella misura massima dello 0,30% che sarà definita nella stesura definitiva dell'integrativo.

Stesura del testo coordinato del contratto integrativo
Entro il 15 maggio 1998 dovrà poi essere steso il testo definitivo del Contratto Integrativo coordinato con quello vigente.