ACCORDO TRA INAIL E SIMLII PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E INIZIATIVE SCIENTIFICHE.
TRA
 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre (di seguito "INAIL"), nella persona del Presidente Prof. Massimo De Felice

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SIMLII - SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE INDUSTRIALE, ***, con sede legale in Bologna, via Palagi 9 (di seguito "SIMLII"), nella persona del Presidente Prof. Francesco Saverio Violante
Di seguito INAIL e SIMLII sono anche dette "Parti".
 

PREMESSO CHE:

• l'ordinamento vigente qualifica l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), ente pubblico nazionale erogatore di servizi, quale soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, garantita attraverso l'esercizio integrato di funzioni e compiti in materia di ricerca, prevenzione, indennizzo, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo dei lavoratori disabili.
• all'INAIL, in particolare, è demandato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. n 81/08 e successive modificazioni, il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• l'INAIL persegue tali finalità anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione in una logica di rete;
• la Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale (di seguito SIMLII) ha lo scopo di promuovere e tutelare la Medicina del Lavoro e l'Igiene Industriale in
Italia a livello scientifico, culturale, tecnico, professionale, legislativo anche attraverso attività di formazione continua, accreditamento professionale o di eccellenza e la produzione di strumenti di aggiornamento, qualificazione e formazione, attività che possono essere condotte direttamente o in collaborazione con altre Società Scientifiche, Enti o Istituzioni Pubbliche e Private;
• del Consiglio Direttivo della SIMLII fanno parte, quali membri cooptati, due rappresentanti dell'INAIL, Specialisti in Medicina del lavoro e iscritti alla Società, su indicazione del loro Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo SIMLII,
le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità, intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte, volte, attraverso adeguate formule di cooperazione scientifica, a promuovere progetti formativi e a condividere metodi e risultati di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
RILEVATO CHE si ritiene necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare,

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

 

Art. 2
(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
- Attraverso la costituzione di un tavolo tecnico bilaterale paritetico, contribuire allo studio delle malattie di sospetta origine professionale, anche attraverso la definizione di percorsi diagnostici specifici, a garanzia della qualità delle diagnosi, tenendo conto delle evidenze scientifiche.
Le parti definiscono di comune accordo, in relazione a ciascuna iniziativa oggetto del presente Accordo, la composizione del Tavolo tecnico bilaterale paritetico;
- Organizzazione di iniziative formative comuni in tema di infortuni e malattie professionali;
- Contribuire alla individuazione di una rete di medici competenti al fine della implementazione di programmi di ricerca finalizzati ad indagini conoscitive in materia.

 

Art. 3
(Durata)

La durata del presente accordo viene fissata in un arco temporale di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore. Potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso dell'altra parte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

 

Art. 4
(Oneri economici)

Le spese relative alle risorse strumentali, ambientali e di personale rimangono a carico di ciascuna delle parti che le ha messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni.

 

Art. 5
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

 

Art. 6
(Diritti sui prodotti)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati conseguiti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti.
Entrambe le Parti potranno utilizzare e sfruttare le conoscenze ed i risultati delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 7
(Promozione dell'immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

 

Art. 8
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo , per tutta la durata del presente Accordo e per i 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione.

 

Art. 9
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme di legge.

 

Art. 10
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

 

Art. 11
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto
12 APR. 2017
 

Per SIMLII 
Il Presidente
Prof. Francesco Saverio Violante

 

Per INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice


Fonte: inail.it