Tipologia: CIRL
Data firma: 29 novembre 2001
Validità: 01.11.2001 - 31.12.2004
Parti: Confartigianato, Cna e Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato, FVG
Fonte: cnel.it


Sommario:

  Premessa
1. - Fornitura pasti
2. - Indennità di lavoro disagiato
3. - Sicurezza - Ambiente di lavoro - Vestiario
4. - Indennità di trasferta
5. - Flessibilità - Ferie - Orario di lavoro - Qualifiche e politiche di settore
6. - Apprendistato
  7. - Previdenza integrativa
8. - Elemento economico territoriale (EET)
8 bis. - EET Consorzio produttori della Pietra Piasentina
9. - Una Tantum
10. - EBIART
11. - Quote di servizio contrattuale
12. - Decorrenza e durata

Addì 29 novembre 2001, in Udine si sono incontrate le delegazioni dei Gruppi Regionali Artigiani Settore Lapideo composte dai rappresentanti della Federazione Regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia Confartigianato e da quelli della Cna Regionale del Friuli-Venezia Giulia […] e le delegazioni regionali Filca-Fillea […], si è stipulato il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del Settore Lapideo, relativo al CCNL Ott. 1995 - Sett. 1999 per i dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Le Parti Premesso che:
- le Organizzazioni Artigiane Regionali Confartigianato e Cna e le Organizzazioni Sindacali Filca-Cisl e Fillea-Cgil Regionali, confermano l'importanza della contrattazione regionale, sia nell'ambito delle relazioni sindacali, che per la necessità di una adeguata politica contrattuale territoriale che valorizzi l'indiscusso ruolo produttivo dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa nell'economia della Regione Friuli Venezia Giulia;
- concordano altresì di perseguire l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Stabiliscono quanto segue:

1. - Fornitura pasti
A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori che prestano la propria opera per almeno 4 ore giornaliere nelle cave di estrazione è riconosciuto il diritto a fruire di un pasto caldo giornaliero meridiano a carico dell'impresa datrice di lavoro. In caso di impossibilità oggettiva della fornitura del pasto caldo, è prevista un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa paria Euro 5,28.

2. - Indennità di lavoro disagiato
A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori che svolgono la loro attività nella cave di estrazione, viene erogata un'indennità di lavoro disagiato per le effettive ore di lavoro di cava, pari ad una maggiorazione del 3% della retribuzione oraria, così come previsto dall'art. 28 del CCNL "Lavori Speciali e Disagiati".

3. - Sicurezza - Ambiente di lavoro - Vestiario
Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni Regionali Confartigianato - Cna e Cgil - Cisl - Uil in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare quanto previsto per il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza. (Protocollo attutivo Interconfederale per la Regione Friuli Venezia Giulia dell'Accordo Applicativo 3.9.1996 del D.L.vo n. 626/94, così come modificato dal D.L.vo n. 242/96).
Le parti, anche tramite l'EBIART, si impegnano a promuovere iniziative di formazione e informazione sulle materie riguardanti la sicurezza sul lavoro, l'antinfortunistica e l'ambiente, per rafforzare tra i Lavoratori e le Imprese la cultura della sicurezza.
La fornitura del vestiario (comprese le calzature) è assicurata dalle Aziende a tutti i Lavoratori ed in caso di usura verrà tempestivamente prevista la sostituzione.

6. - Apprendistato
La disciplina dell'Apprendistato nell'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge e dal CCNL.
Le ore destinate alla formazione esterna, di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 24 giugno 1937 n. 196, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle Imprese.
Le parti concordano, anche al fine di migliorare le competenze culturali e professionali dei lavoratori, sulla necessità di realizzazione di tali percorsi formativi, a tal fine saranno predisposti appositi moduli formativi anche di concerto con l'EBIART.
L'impegno formativo è ridotto a 40 ore per gli Apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere.

10. - EBIART
Le parti riconoscono in EBIART la realizzazione di una avanzata idea di bilateralità ed in particolare: apprezzano la valorizzazione degli interventi di mutualità in favore dei Lavoratori e delle Aziende.
Favoriscono quindi l'adesione ad EBIART e promuovono ogni iniziativa nei confronti dell'Ente in favore dei Lavoratori e delle Aziende.