Categoria: 1998
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Tipologia: CPL
Data firma: 10 febbraio 1998
Validità: 31.12.2001
Parti: Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie-Unione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Udine
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Lotta al lavoro irregolare
Informazioni
Enti Paritetici
Cassa Edile
Scuola Edile
  Comitato Tecnico Paritetico
Art. 1 - Servizio di mensa e pasto caldo
Art. 2 - Trasporto
Art. 3 - Trasferta operai
Art. 4 - Previdenza complementare
Art. 5 - Elemento economico territoriale

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Udine

Il 10.2.1998, in Udine, tra il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie della Associazione degli Industriali della Provincia di Udine e la Feneal - Uil, la Filca - Cisl, la Fillea - Cgil, viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 5 Luglio 1995.

Premessa
Le parti, in relazione della situazione di pesante difficoltà che il settore delle costruzioni sta attraversando nella provincia di Udine come nel resto del Paese, per la contemporanea contrazione delle commesse sia pubbliche, sia private, ribadiscono l'impegno congiunto volto alla salvaguardia dell'occupazione e delle imprese quali insostituibili patrimoni di capacità professionali, organizzative, tecniche e finanziarie per la società civile e per l'intera economia locale.
La domanda del bene casa, come le esigenze di riqualificazione urbana, di recupero delle periferie e delle aree dismesse, di preservazione dell'ambiente dal degrado e dallo sfruttamento incontrollato, di completamento delle reti viarie, richiedono provvedimenti di sostegno e di rilancio del settore delle costruzioni.
A ciò le parti convengono di indirizzare l'impegno comune per i prossimi anni, operando per la ricomposizione e la riqualificazione dell'intero settore, la valorizzazione degli strumenti bilaterali (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP), l'espressione concreta delle competenze programmatorie e di indirizzo della Pubblica Amministrazione, dalla quale le Parti attendono la realizzazione e l'attuazione di un sistema normativo certo e di facile applicazione.

Lotta al lavoro irregolare
Il protrarsi della situazione di crisi del settore, ha determinato un aumento del lavoro nero e delle imprese prive di affidabili requisiti qualitativi.
Per i danni che tale situazione può produrre nel presente e per il futuro, riguardo tanto alla sicurezza ed ai diritti dei lavoratori, quanto alla trasparenza del mercato ed alla concorrenza leale tra le imprese, le Parti convengono di contrastare tali degenerazioni attraverso l'adozione di strumenti efficaci per l'analisi del mercato.
Anche in riferimento a quanto dovrebbe essere materia di ausilio delle Casse Edili all'Osservatorio Regionale degli Appalti (L.R. n. 39/93), le Parti concordano sulla opportunità di potenziare l'attuale sistema informatico della Cassa Edile di Udine mediante programmi in grado di raccogliere dati quali:
- appalti avviati (ripartiti per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento);
- imprese coinvolte;
- lavoratori impiegati.
In riferimento a quanto previsto dalla legge 55/90, art. 18, comma 7, nonché dalla L.R. n. 31 del 19.8.1996, le Parti potranno così verificare il rispetto delle norme ed intervenire nei confronti delle stazioni appaltanti, affinché il mercato si orienti verso le imprese in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali e che siano in possesso dei necessari requisiti.
Nel contesto dei lavori privati, le Parti convengono inoltre che le imprese, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori appaltati o subappaltati e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino agli Enti Previdenziali, Assicurativi, alla Cassa Edile, alle costituende RSU o in loro mancanza alle OO.SS. di categoria competenti, per il tramite dell'Ance - Gruppo Costruttori Edili -, la denuncia dell'appalto e/o del subappalto.
Tali informazioni, unitamente a quelle che la Cassa Edile riceverà in ottemperanza all'art. 20 del D.L[gs]. 626/94, contribuiranno a comporre i criteri di valutazione della correttezza e congruità contributiva delle imprese.

Informazioni
Con cadenza semestrale verranno realizzati incontri informativi tra le Parti, al fine di approfondire i dati relativi all'andamento del settore, agli appalti ed ai subappalti, l'entità dimensionale della manodopera impegnata, utilizzando i dati conoscitivi attinti ed elaborati dalla Cassa Edile, nonché da centri di rilevazione pubblici od altre fonti che le Parti riterranno utile attivare.

Enti Paritetici
Le Parti riconfermano il valore insostituibile degli Enti Paritetici quali strumenti di un sistema unitario per l'intero settore, capaci di sviluppare conoscenza e di intervenire efficacemente a servizio dei lavoratori, dei comparti e delle imprese. Un ruolo da rafforzare anche attraverso la ricerca di soluzioni che consentano la ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, mediante una più adeguata osmosi e progressiva integrazione tra gli Enti presenti nelle diverse province della nostra Regione (es: omogeneizzazione dei programmi, delle statistiche, delle modulistiche e delle banche dati).

Cassa Edile
Le Parti si impegnano a rivedere e ad adeguare la percentualizzazione delle risorse destinate al vestiario da lavoro ed alle prestazioni extracontrattuali, anche al fine di ottimizzarle e di razionalizzarne i contenuti.

Scuola Edile
Riconfermata la necessità di procedere alla costituzione del Formedil regionale, le Parti convengono di affidare alla ESMEA di Udine la parte teorica dei Contratti di Apprendistato, dei Contratti di Formazione Lavoro ed alle costituende RLS, nonché i corsi di riqualificazione dei lavoratori occupati anche in altri settori, attingendo anche dalle disponibilità destinate al riguardo dagli specifici fondi regionali ed europei.

Comitato Tecnico Paritetico
Al fine di ampliare l'azione di tale Ente nei confronti di tutte le componenti facenti capo alla Cassa edile, le Parti convengono di rimettere il Comitato Tecnico Paritetico nella sfera di pertinenza finanziaria della CEMA, pur riconfermando i rapporti di stretta collaborazione con l'ESMEA per quanto attiene alla sfera didattica di specifica competenza.
Tale rimessa dovrà avvenire senza ulteriori aggravi economici, ma precisando dettagliatamente i nuovi termini di operatività.
Nota a verbale
Al fine di dare concreta attuazione alle intese di rilancio dell'operatività del Comitato, le parti convengono che la Presidenza dello stesso è affidata al Presidente della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.

Art. 1 - Servizio di mensa e pasto caldo
Le parti stipulanti confermano la validità delle intese a suo tempo intercorse in ordine all'istituto di cui al titolo e ciò sia con riguardo alle motivazioni che supportano lo stesso, sia alle modalità attraverso le quali il servizio di che trattasi si concretizza. Ciò premesso le parti a confronto ribadiscono, anche nell'attuale occasione, l'integrale validità dell'accordo del 27 novembre 1980 sul punto con le ulteriori specificazioni ed integrazioni di seguito evidenziate palesatesi quali modificazioni necessarie da apportare all'istituto medesimo, a fronte delle esperienze maturatesi nel frattempo.
a) Estensione del servizio agli impiegati tecnici di cantiere
In considerazione delle modalità che caratterizzano l'attività concretamente espletata dal personale di cui al titolo, normalmente sviluppantesi sui cantieri e con modalità analoghe e coincidenti con quelle svolte dal personale avente qualifica operaia (assistenti di cantiere e figure professionali analoghe), si conviene di estendere il servizio di cui al presente articolo a detto personale e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione della presente intesa.
Al personale di che trattasi verranno applicate tutte le condizioni attuate per il personale avente qualifica operaia.
b) Partecipazione dei lavoratori al costo del pasto […]
c) Situazioni anomale
Le parti firmatarie convengono che la mancata corresponsione del pasto caldo e/o della mensa costituisce inadempienza contrattuale. Tuttavia per le situazioni di particolari, oggettive e non ovviabili condizioni che dovessero non rendere possibile la loro pratica attuazione, le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
Avuto riguardo a quanto forma il contenuto del presente articolo le parti a confronto confermano che la volontà esplicitata e posta in essere in sede di negoziazione dello stesso, deve intendersi ispirata e collimante con quanto forma il disposto di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.