Tipologia: CPL
Data firma: 21 maggio 2001
Validità: 21.05.2001 - 20.05.2005
Parti: Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Sondrio-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Sondrio
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Costituzione dell'ente bilaterale del settore turismo della provincia di Sondrio
Art. 2 Commissione paritetica provinciale
Art. 3 Commissione provinciale per la composizione delle controversie
Art. 4 Apprendistato
Art. 5 Part-time
Art. 6 Studenti lavoratori (contratti a termine)
  Art. 7 Tempo determinato
Art. 8 Flessibilità dell'orario di lavoro - banca ore
Art. 9 Sussidi e contributi
Art. 10 Pensione integrativa
Art. 11 Condizioni di miglior favore
Art. 12 Durata
Art. 13 Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 14 Disposizioni finali

Contratto Integrativo Provinciale

Il giorno 21 maggio 2001 presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio, in Sondrio via del Vecchio Macello n. 4/C, tra Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Sondrio - Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Premesso che il presente accordo integrativo provinciale integra a tutti gli effetti il precedente accordo sindacale del 9 aprile 1991 e disciplina in maniera unitaria il rapporto fra aziende del settore turismo ed il loro personale dipendente. Il presente contratto si applica a tutte le aziende del comparto turistico della provincia di Sondrio indipendentemente dal numero dei dipendenti. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute “ad personam”, Le parti convengono che tutto ciò che la contrattazione collettiva nazionale demanda al “centro servizi” viene di fatto demandato alla commissione paritetica provinciale che, per la provincia di Sondrio, assume tutte le caratteristiche del centro servizi stesso. Si procede alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale in ordine all'applicazione in sede provinciale del CCNL da valere per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Art. 1 Costituzione dell'ente bilaterale del settore turismo della provincia di Sondrio
Le parti concordano sull'opportunità di costituire l'Ente Bilaterale del Turismo. Le quote da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto con la decorrenza dal mese successivo la sottoscrizione del presente accordo sono pari allo 0,40% di cui:
• 0,20% a carico dell'azienda;
• 0,20% a carico del lavoratore.

Art. 2 Commissione paritetica provinciale
Le parti confermano l'operatività della commissione paritetica provinciale con le modalità previste dall'accordo del 9 aprile 1991 e ne integrano le funzioni assegnandole i seguenti specifici compiti:
• rilasciare il visto di conformità per i progetti di formazione e lavoro;
• rilasciare il visto di conformità per i Contratti a tempo determinato e di stagione, la flessibilità, la banca delle ore;
• rilasciare il visto di conformità per i contratti di lavoro part-time, per i contratti con studenti lavoratori;
• esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali e di riallineamento retribuivo ad essa affidate;
• interpellare la commissione paritetica nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
• esprimere parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato e dei relativi programmi di formazione indicati dall'Azienda;
• promuovere la costituzione di un organismo paritetico territoriale per l'applicazione delle normative per la tutela e la sicurezza sul lavoro (legge [dlgs] 626 e successive modificazioni);
• promuovere corsi di qualificazione e riqualificazione del personale occupato e del personale coinvolto in processi di ristrutturazione o crisi aziendale, nonché promuovere la ricollocazione

Art. 4 Apprendistato
Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal CCNL, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori non qualificati. L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e per le durate previste dal CCNL eventualmente integrate e modificate su conforme parere dell'Ente Bilaterale.
Il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni dipendente qualificato, intendendosi per tali anche il titolare, i familiari, i coadiuvanti ed i soci. È ammesso il lavoro fino alle ore 24 per gli apprendisti maggiorenni.
Le parti convengono che l'art. 3 del presente CIP non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica commissione dell'Ente Bilaterale, risultino non aver confermato in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Non rientrano nel computo di cui sopra gli apprendisti licenziati per giusta causa, giustificato motivo o coloro i quali lascino il servizio per dimissioni volontarie.
Per l'ottenimento di specifiche figure professionali, o di periodi di apprendistato più ampi le aziende dovranno inviare alla commissione paritetica di cui al precedente art. 1 apposita richiesta contenente:
• la qualifica da conseguire;
• il periodo di apprendistato previsto per il raggiungimento della qualifica;
• il numero dei dipendenti distinto tra qualificati, apprendisti e CFL in azienda in forza all'atto della richiesta;
• l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale, della contrattazione integrativa provinciale ed aziendale ove esistente.
• il programma di formazione per il periodo di apprendistato richiesto;
• l'azienda, acquisito il parere dell'Ente Bilaterale, potrà rivolgersi all'ispettorato del lavoro per il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione dell'apprendista.
L'apprendista assunto nelle aziende di stagione ha diritto di precedenza nelle assunzioni nelle stagioni successive presso la stessa azienda (legge n. 236 del 19.7.1993, art. 9-bis).
Apprendistato nelle aziende di stagione
Il monte ore di formazione prevista dal CCNL per gli apprendisti nelle aziende di stagione sarà rapportato alla durata del contratto stagionale sottoscritto tra il lavoratore e l'azienda. Nelle aziende di stagione sarà possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro per un periodo massimo di 60 mesi, per le qualifiche professionali previste dal CCNL.

Art. 6 Studenti lavoratori (contratti a termine)
Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, le aziende che ne faranno richiesta alla commissione paritetica dell'ente bilaterale potranno assumere studenti-lavoratori che frequentino scuole alberghiere o istituti superiori ad indirizzo turistico.
La retribuzione in vigore per il contratto sopra citato è equiparata all'apprendistato.

Art. 7 Tempo determinato
Nelle Aziende del Turismo e dei Pubblici Esercizi sono consentite assunzioni con richieste nominative per la stipulazione di contratti a termine per periodi non superiori a mesi sei, rinnovabili per non più dello stesso periodo ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 56/87, Le assunzioni con richiesta nominativa ai sensi del precedente paragrafo, potranno avvenire oltre che nei casi descritti al punto 3.3. lettere a), b), e), d), dell'accordo provinciale del 9 aprile 1991, anche nei seguenti casi:
a) Incremento temporaneo ed eccezionale derivante da situazioni non prevedibili quali, ad esempio non esaustivo: gruppi - meeting -congressi - convegni - fiere - manifestazioni, nonché eventi simili che provochino “picchi” dell'attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile soddisfare con il normale organico.
b) Necessità di sostituzione di titolari, soci, familiari e collaboratori in generale per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato.
La durata dei contratti di cui al punto a) non può superare i dieci giorni ed è consentita la ripetizione anche senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo non superiore ai dieci giorni, previa comunicazione al lavoratore interessato alla ripetizione.
Le aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente accordo per le assunzioni a termine, dovranno farne esplicita richiesta alla commissione paritetica provinciale, quale centro servizi dell'Ente Bilaterale Territoriale, per il tramite dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio, sulla base della modulistica predisposta dal centro servizi, specificando:
• le motivazioni ricorrenti per il ricorso all'assunzione a tempo determinato;
• il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
• il livello contrattuale di inquadramento dei dipendenti da assumere;
• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e separatamente quelli assunti con contratto stagionale nelle aziende di stagione, in forza all'azienda all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato;
• l'impegno a rispettare le norme della contrattazione collettiva nazionale, della contrattazione integrativa provinciale e ove esistente quella aziendale, oltre a quanto previsto dagli erga omnes di categoria;
• all'atto delle assunzioni di cui al presente accordo, l'azienda dovrà esibire al centro per l'impiego competente per territorio, il parere di conformità della commissione paritetica provinciale, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente e l'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.
[…]

Art. 8 Flessibilità dell'orario di lavoro - banca ore
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatte salve le norme di legge, in deroga a quanto previsto dagli articoli 74 e 75 del rinnovo del CCNL 22.1.1999, le aziende potranno realizzare diversi regimi di orario con durata superiore a quello prescritto dall'articolo 69 del CCNL 6.10.1994.
Il numero massimo delle settimane per il quale è possibile effettuare prestazioni di lavoro superiore a quelle dell'articolo 69 è di 24 settimane per le aziende annuali con un limite di 48 ore settimanali, per le aziende stagionali da 4 a 12 settimane di flessibilità con un limite di 48 ore settimanali.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità lavorativa.
Le aziende che intendano adottare il sistema di flessibilità oraria - banca ore dovranno fame specifica richiesta alla commissione paritetica del centro servizi dell'Ente Bilaterale. Le ore in eccedenza oltre l'orario settimanale di cui art. 69 CCNL 6.10.1994 fino alla 48" ora del sistema di flessibilità oraria - banca ore, dovranno essere annotate su apposito registro.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro stagionali a termine, le ore di lavoro svolte e non recuperate in costanza di rapporto dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 40% […]
L'utilizzo della norma di flessibilità dell'orario di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è concessa solo attraverso specifici accordi, non è ammessa l'applicazione dell'Istituto in modo unilaterale.

Art. 9 Sussidi e contributi
L'Ente Bilaterale Territoriale per il settore turismo erogherà, su mandato dell'Assemblea dell'Ente, contributi alle aziende e sussidi ai lavoratori ai loro dipendenti dopo la fase di avvio dell'attività e il consolidamento finanziario dell'Ente Bilaterale.
Alle aziende del settore saranno erogati contributi, a parziale rimborso delle spese sostenute, per la partecipazione dei datori di lavoro, familiari o propri incaricati, a corsi di formazione indicativamente nelle materie di:
• prevenzione incendi;
• sicurezza nei luoghi dì lavoro ai sensi del Dlgs 626/1994;
• HACCP;
• miglioramento dell'organizzazione aziendale.
Ai lavoratori saranno corrisposti dall'Ente sussidi per la partecipazione a corsi di qualificazione e riqualificazione, promossi dall'Ente stesso, nonché altri interventi a carattere sociale che l'Assemblea dell'Ente individuerà dopo l'insediamento delle apposite commissioni che definiranno modalità e entità dei contributi.
I contributi saranno erogati esclusivamente a favore delle aziende aderenti all'Ente Bilaterale del Settore Turismo da almeno tre mesi e che risultino in regola con il versamento delle quote previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi sindacali provinciali.

Art. 14 Disposizioni finali
Lo statuto dell'Ente Bilaterale Turismo e l'accordo sindacale sono parti integranti del presente contratto e saranno depositati presso la Dpl di Sondrio e notificati alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali Inps e Inail.