Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19043 - Travolto dall'anta del cancello in ferro della proprietà. Posizione di garanzia e cooperazione colposa


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/03/2017

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati contravvenzionali e rideterminando la pena per il delitto, la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato P.G. colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro commesso in Contrada Marineo di Grammichele il 5 gennaio 2008.
2. La sentenza in esame riguarda un infortunio mortale verificatosi il 5 gennaio 2008 sul terreno di proprietà di tale L.A., dove la vittima S.C. stava lavorando unitamente a P.S., figlio dell'imputato, quando era stato travolto dall'anta di un cancello in ferro posto a delimitare la proprietà.
2.1. La dinamica del fatto è stata così ricostruita: i due lavoratori erano intenti ad effettuare uno scavo in zona adiacente i pilastrini in tufo ai quali erano agganciate le ante del cancello con l'obiettivo di realizzare un cordolo di cemento che avrebbe dovuto sorreggere i nuovi pilastri; i lavori di scavo erano stati iniziati senza scollegare il cancello dai vecchi pilastrini in tufo, che si erano sbriciolati determinando la caduta dell'anta del cancello addosso allo S.C..
2.2. All'imputato P.G. era contestato di aver agito in cooperazione colposa con il figlio P.S., in particolare quale soggetto incaricato da L.A. di redigere un preventivo per la sostituzione del cancello metallico. La condotta omissiva contestatagli nel capo d'imputazione consisteva, in primo luogo, nell'aver affidato l'esecuzione dell'opera di rimozione del cancello, pur avendone constatate le caratteristiche e lo stato di vetustà (entrambe le ante si presentavano in pessimo stato d'uso, corrose dalla ruggine e pesanti circa sessanta chili ciascuna), al figlio P.S., che non era munito della perizia professionale necessaria per l'esecuzione dell'opera, di adeguate attrezzature e di dipendenti tecnici qualificati. Erano, inoltre, contestate le ipotesi contravvenzionali previste dagli artt. 72 d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, 21 e 22 d. Lgs. 19 settembre 1994, n.626, in concorso con P.S., qualificato datore di lavoro, per aver omesso di procedere nei lavori di demolizione del cancello con cautela e con ordine in maniera da non pregiudicare le strutture portanti o di collegamento e quelle eventualmente adiacenti e per aver omesso di fornire a S.C. adeguata informazione in ordine ai rischi generici e specifici connessi allo svolgimento lavorativa ed al posto di lavoro.
3. P.G. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in punto di correlazione tra l'imputazione contestata e le sentenze di merito in quanto era stato chiamato a rispondere, in cooperazione colposa con il figlio P.S. (deceduto nelle more del giudizio), in qualità di soggetto incaricato di redigere un preventivo per la sostituzione di un cancello metallico, mentre è stato condannato in qualità di datore di lavoro della vittima. Il difensore ha sollevato l'eccezione di nullità all'udienza del 10 febbraio 2015, ma la Corte di Appello ha ritenuto tardiva tale eccezione sebbene si vertesse in un'ipotesi di nullità a regime intermedio. Sul punto inerente alla posizione di garanzia, la sentenza viene censurata anche per violazione di legge, avendo la Corte territoriale affermato che l'imputato rivestiva la qualifica di datore di lavoro nell'ampia accezione contenuta nell'art. 2 d. Lgs. n.81/2008, nonostante tale norma non fosse in vigore al tempo del fatto, ed abbia ritenuto applicabile l'art.2087 cod. civ. nei confronti di un imputato che non svolgeva attività d'imprenditore ma di mero bracciante agricolo.
3.1. Il ricorrente censura sotto diversi profili la motivazione, ritenendola contraddittoria e manifestamente illogica. L'istruttoria espletata aveva dimostrato che la vittima fosse stata chiamata a lavorare da P.S., che era peraltro indicato nel capo d'imputazione quale datore di lavoro. Le dichiarazioni rese da L.A. nel corso delle indagini, acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. in quanto il testimone era deceduto prima del giudizio, risultano travisate perché ritenute dai giudici di merito coerenti nonostante fossero piene di incongruenze ed inidonee a dimostrare che il proprietario del terreno avesse conferito l'incarico di eseguire i lavori a P.G.. La prova documentale offerta dalla difesa per dimostrare che il materiale per l'esecuzione dell'opera era stato acquistato da P.S. è stata ritenuta, senza motivo, insufficiente. I giudici di merito hanno omesso di valutare le prove testimoniali dalle quali era emerso il rapporto di lavoro tra la vittima e P.S. (testi OMISSIS) ed hanno attribuito rilevanza alle inattendibili e contraddittorie dichiarazioni dei genitori della vittima, costituiti parte civile, pur in assenza di riscontro. La madre della vittima, F.A., è stata dapprima ritenuta attendibile per contrastare la tesi difensiva circa i rapporti burrascosi intercorrenti tra P.G. ed il figlio e, in altro punto della sentenza, ritenuta comprensibilmente poco lucida al momento del fatto con riguardo alla discordanza tra dichiarazioni rese in tempi diversi. Nella stessa sentenza si afferma che l'imputato risultava occupato come bracciante agricolo ed, al contempo, che era stato scelto dal L.A. per la sua esperienza nel settore edile. Il lavoro commissionato richiedeva esperienza di carpentiere, che solo P.S. aveva.
3.2. La motivazione della sentenza viene censurata anche con riguardo al punto in cui è stato escluso il comportamento abnorme del lavoratore. La Corte di Appello ha svolto alcune considerazioni facendo riferimento ad un lavoratore di nome E. ed al mancato uso di presidi di sicurezza sebbene nel corso del giudizio l'argomento del comportamento colposo o abnorme del lavoratore non fosse stato in alcun modo introdotto. Analogamente, si rinvengono valutazioni in punto di delega di funzioni del tutto estranee al processo in esame.
4. All'odierna udienza le parti civili OMISSIS hanno concluso per il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. La prima censura del primo motivo di ricorso è infondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.1. Va, in primo luogo, evidenziato che il giudice di appello, nel ritenere tardiva l'eccezione di nullità svolta dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado, non ha tenuto conto del fatto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è pacificamente ritenuto nella giurisprudenza di legittimità alla stregua di una nullità generale non assoluta che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo a norma dell'art.180 cod.proc.pen. (Sez.6, n.31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 25321701; Sez.6, n.10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 23183301).
1.2. Si tratta, tuttavia, di valutazione che non incide sul dispositivo e che può essere emendato, ai sensi dell'art.619, comma 1, cod.proc.pen., posto che la Corte territoriale ha svolto ampia motivazione esaminando il merito dell'eccezione e ritenendo che la contestazione in fatto, presente nella seconda parte del capo d'imputazione, della posizione di garanzia assunta nei confronti del lavoratore da P.G., in quanto incaricato dal committente di eseguire l'opera, fosse coerente con la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nella sentenza di primo grado.
1.3. Anche per questo profilo, non sussiste violazione degli artt.521 e 522 cod.proc.pen., che impongono al pubblico ministero di modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, a pena di nullità della sentenza, ove nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che le dichiarazioni rese dal proprietario del fondo, L.A., avevano chiarito la posizione di garanzia attribuita a P.G. nell'ipotesi accusatoria. Nella seconda parte del capo d'imputazione si era, in particolare, ascritta a P.G. l'omissione di cautele doverose proprie del datore di lavoro in cooperazione colposa con il figlio, dopo essergli stato contestato di aver affidato a persona priva della perizia necessaria l'esecuzione del lavoro commissionatogli dal L.A..
1.4. I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio interpretativo secondo il quale, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez.4, n.35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 26016101).
1.5. Con riguardo ai poteri del giudice, le norme che si assumono violate sono da porre in relazione al principio enunciato dall'art. 521 cod.proc.pen., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Ma la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'Imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'Imputazione. Nel ricorso, a tale proposito, non si rinviene alcuna deduzione concernente la specificazione dell'attività difensiva che sarebbe stata preclusa.
1.6. Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Sez.5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Fioravanti, Rv. 24235101; Sez.4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv.23609901; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu Rv.22679601).
1.7. Considerato poi che il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., viene definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 20561901; Sez.l, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv. 25678501), va escluso che la qualifica di datore di lavoro, non presente nel capo d'imputazione, incida sul fatto inteso quale episodio della vita umana. Essa attiene, piuttosto, allo schema legale entro il quale viene collocata una determinata condotta.
1.8. Risulta, peraltro, dirimente nel caso concreto l'esplicita contestazione dell'aver agito il ricorrente in cooperazione colposa con il soggetto qualificato dalla pubblica accusa quale datore di lavoro. Si è prefigurata, in tal modo, la necessità per l'odierno ricorrente di approntare la difesa anche con riguardo ai profili colposi legati alla posizione di garanzia del datore di lavoro, considerato che la cooperazione colposa descrive «un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano anche Sez. 4, n. 15324 del 04/02/2016, Sansonetti, Rv. 26666501; Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Jimenez Vellejro, Rv. 26118301; Sez. 4, n. 43083 del 03/10/2013, Redondi, Rv. 25719701).
2. La seconda censura del primo motivo di ricorso è infondata.
2.1. Ancorché il richiamo all'art.2 d. lgs. n.81/2008 fosse inconferente, data l'anteriorità del fatto all'entrata in vigore di tale normativa, le ragioni poste a fondamento della decisione in merito alla posizione di garanzia di P.G. non avrebbero consentito, pur emendando tale punto della motivazione, di pervenire a diverso dispositivo.
2.2. La Corte di Appello ha, infatti, ampiamente spiegato per quale ragione, indipendentemente dall'accezione assunta dal termine nella normativa introdotta nel maggio 2008, la qualifica di datore di lavoro riconosciuta a P.G. avesse trovato riscontro nelle emergenze istruttorie, segnatamente nelle dichiarazioni rese da L.A., ritenendo del tutto fantasiosa la tesi difensiva secondo la quale il L.A. avrebbe commissionato l'opera direttamente a P.S.. A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado si era dato atto del sopralluogo che, per stessa ammissione dell'imputato P.G., quest'ultimo aveva fatto con il L.A. qualche giorno prima dell'evento per verificare lo stato dei luoghi e si era specificato che la contestazione della cooperazione colposa nella condotta di P.S. non avrebbe escluso la doverosa verifica del rispetto da parte di P.G. delle norme poste per la prevenzione dei rischi derivanti al lavoratore dall'esecuzione dell'opera edile.
3. La prima censura del secondo motivo di ricorso è infondata.
3.1. Tutti i brani di prova dichiarativa riportati nel ricorso sono suscettibili di interpretazione, anche in senso sfavorevole alla tesi difensiva. La valutazione della prova offerta dai giudici di merito, nell'esercizio del potere discrezionale loro riservato dall'art.192 cod.proc.pen., non attinge alcuno dei vizi di legittimità che è compito della Corte di Cassazione accertare.
3.2. La difesa dell'imputato ha svolto censure dettagliate e diffuse circa l'assenza di prove univoche a sostegno della posizione di garanzia attribuita a P.G. dai giudici di merito e sostiene, in breve, che la sentenza è viziata per non avere sufficientemente riesaminato il materiale istruttorio alla luce delle censure svolte nell'atto di gravame. Si sostiene, in particolare, che numerose deposizioni e numerosi elementi oggettivamente apprezzabili emersi nel corso dell'istruttoria dimostravano che la vittima fosse stata assunta da P.S., che il lavoro fosse stato commissionato direttamente a quest'ultimo dal proprietario del terreno, che i rapporti tra P.G. ed il figlio erano così critici da potersi escludere che eseguissero lavori di comune accordo, che P.G. non era conosciuto per la sua esperienza come operaio edile.
3.3. Giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv. 258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).
3.4. Al riguardo sarà sufficiente osservare che la tesi difensiva è stata disattesa da entrambi i giudici di merito con ampio argomentare e che non può in questa sede essere riproposta nemmeno sotto il mantello della carenza di motivazione, avendo in particolare il giudice di appello opportunamente ribadito, richiamando e dichiarando di condividere la più dettagliata motivazione del primo giudice, la centralità delle dichiarazioni rese dal committente L.A. nel corso delle indagini preliminari, con le quali il ricorrente tralascia di confrontarsi se non fornendone una lettura parcellizzata. La Corte territoriale ha esaminato partitamente ogni doglianza difensiva (pagg.7-11) con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità. In tale situazione, ciò di cui in realtà si duole la difesa è che non sia stata accolta la tesi dalla medesima prospettata. Ma si tratta di una prospettiva non consentita in sede di legittimità.
3.5. Né il ricorrente può fondatamente dolersi della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che, come già è stato chiarito (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 25992901; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 21572201) è legittima la motivazione della sentenza di appello che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte, come nella specie puntualmente ha rilevato la Corte di Appello, questioni già esaminate e risolte in primo grado, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem. Nel caso concreto, peraltro, il giudice di appello ha puntualmente replicato, come detto, ad ogni censura.
4. La seconda censura del secondo motivo di ricorso è infondata. Le parti della motivazione che esulano, palesemente, dai temi sottoposti all'esame del giudice di appello possono infatti essere emendate ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen. in quanto non incidenti sul dispositivo.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili OMISSIS, liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle costituite parti civili, che liquida in euro 3.750,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 29 marzo 2017