Tipologia: Accordo provinciale
Data firma: 29 maggio 1998
Validità: 01.06.1998 - 31.12.2000
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-Cisl/Sgb, Uiltucs-Uil/Sgk, Asgb Commercio
Settori: Commercio, Terziario, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Titolo I Parte generale
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Orari commerciali
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Elemento provinciale
Art. 5 - Lavoro festivo
Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello
Art. 7 - Fondo pensione integrativa
Art. 8 - Malattia ed Infortunio
Art. 9 - Inquadramento contrattuale e lavoro interinale
Titolo II Part-time
Art. 1
Art. 2
Art. 3
  Art. 4
Titolo III Apprendistato
1) Profili e durata
2) Prolungamento periodo di apprendistato
3) Periodo di prova
4) Trattamento in caso di malattia
5) Trattamento in caso di infortunio
6) Retribuzione
7) Licenziamenti individuali
8) Apprendistato nelle aziende stagionali
Titolo IV Contratti a tempo determinato
Titolo V Decorrenza e durata

Allegato N.1 Accordo sui contratti a tempo parziale

Accordo integrativo territoriale di secondo livello del settore terziario, distribuzione e servizi della provincia di Bolzano

Bolzano, 29 maggio 1998, tra la Confesercenti dell'Alto Adige con sede in Bolzano […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Filcams Cgil/Agb [...], Fisascat Cisl/Sgb […], Uiltucs Uil/Sgk […], Asgb Commercio […], visto
- l'Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;
- l’art. 11 Prima Parte del CCNL 3 novembre 1994 sulla contrattazione territoriale;
- la legge 3 febbraio 1978, n. 18 sul contratto a termine;
si è stipulato il presente accordo Integrativo Provinciale:

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Relazioni sindacali

A seguito di un'attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri almeno semestrali su temi centrali quali:
andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello; tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.
Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo è dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
Le parti concordano inoltre di dare massima diffusione ed informazione circa il raggiungimento del presente accordo provinciale e in merito alla costituzione dell'Ente Bilaterale del terziario, allo scopo di far conoscere le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.

Art. 2 - Orari commerciali
Il nastro orario giornaliero non può superare le 11 (undici) ore, ad eccezione degli esercizi alimentari, per i quali, invece, il limite è di 12 (dodici) ore.
In riferimento a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dalle leggi in materia, le parti potranno elaborare proposte per la variazione degli orari commerciali, fermo restando la chiusura domenicale e festiva e tenuto conto delle specificità territoriali.
[…]

Art. 3 - Orario di lavoro
Fermo restando l'intendimento di raggiungere la pratica realizzazione della settimana lavorativa articolata su 5 giorni consecutivi, corrispondenti a 10 mezze giornate, si concorda che, a partire dall'1.1.1999, nei casi di superamento delle 10 mezze giornate lavorative, che si verifica qualora non si facciano godere le mezze giornate di riposo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la retribuzione relativa alle ore eccedenti sarà maggiorata del 15%.
Per mezza giornata lavorativa deve intendersi il numero di ore di lavoro precedenti l'intervallo (mattina) intercorrente fra i due periodi giornalieri di lavoro, oppure il numero di ore successive all'intervallo (pomeriggio). Tale percentuale non è assorbibile da altre maggiorazioni previste dal CCNL.
Il presente articolo si applica solo nelle aziende in cui non vi è contrattazione integrativa ex art. 12 Prima Parte CCNL.

Art. 9 - Inquadramento contrattuale e lavoro interinale
Si conviene che nella provincia di Bolzano non si applica l'inquadramento del 7° livello previsto dal CCNL Terziario.
Si conviene, altresì, relativamente al lavoro interinale, che l'individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, che verrà operata a livello nazionale dalle Confederazioni cui fanno capo le Parti stipulanti il presente accordo, troverà applicabilità anche in provincia di Bolzano, risultando, a questo fine, ininfluente il disposto del primo comma di questo articolo.

Titolo II Part-time
- visto l'art. 5 comma 4 della legge 863/84 che permette: la prestazione di ore supplementari da parte di lavoratori con contratto a tempo parziale se prevista dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;
- visti gli art. 41 - 42 - 53 - 54 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 03 novembre 1994;
- vista l'esigenza della generalità delle imprese e l'interesse da parte dei lavoratori di uno strumento flessibile in tema di contratto a tempo parziale, ma nello stesso momento anche di sicurezza della sua regolare applicazione,
si conviene quanto segue:

Titolo III Apprendistato
Visto
- l'accordo quadro sulla materia dell'apprendistato del 18.04.1984;
- il CCNL del terziario: distribuzione e servizi del 3 novembre 1994;
- l'accordo in materia di apprendistato del 3.6.1988;
- la legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6
si è stipulato il seguente accordo di settore:

1) Profili e durata
In considerazione della particolare situazione dell'apprendistato nella Provincia di Bolzano si conviene di fissare una durata dell'apprendistato così articolata:
a) 36 mesi per:
- droghieri - tabella merceologica XIV/6;
- librai - tabella merceologica XIV/18;
- operatori d'ufficio addetti all'uso di strumenti di elettronica ed informatica;
- preziosi - tabella merceologica XIV/27 e XIV/28;
- ottica - tabella merceologica XIV/26;
- meccanici auto e similari - tabella merceologica XIV/7;
- magazziniere gestionale.
- commesso mobiliere (arredatore).
b) 24 mesi per:
- tabella merceologica VI - prodotti ortofrutticoli etc.;
- tabella merceologica VIII - solo supermercati alimentari;
- tabella merceologica XIV/9 - articoli per impianti di distribuzione carburanti;
- tabella merceologica XIV/19 - giornali e riviste, libri economici ed altre edizioni economiche;
- tabella merceologica XIV/20 - articoli per rivendite di generi di monopolio;
- tabella merceologica XIV/41 - articoli per pubblici esercizi.
- magazziniere: magazziniere anche con funzioni di vendita.
c) 30 mesi per:
- commessi di vendita degli alimentari, abbigliamento, operatori d'ufficio e per tutte le ulteriori figure consimili che si identificano nel commesso e nell'operatore d'ufficio, non comprese nelle lettere a) e b);
- Eventuali nuovi profili professionali saranno valutati congiuntamente dalle parti contraenti per il relativo inserimento nei vari gruppi di durata e professionalità. Restano fermi a fine periodo i livelli previsti dal vigente CCNL di lavoro per aziende commerciali.
- Gli apprendisti assunti stagionalmente hanno a compensazione dei periodi di interruzione il tempo di apprendistato ridotto di 116.
- I periodi di servizio professionalmente uniformi, cioè quelli prestati, in qualità di apprendista, in settori merceologici affini, si cumulano ai fini del computo del periodo di apprendistato.
- L'inquadramento di arrivo del profilo di apprendista magazziniere gestionale, il 3° livello.
- L'inquadramento di arrivo del profilo di apprendista commesso mobiliere (arredatore) è il 4° livello.
- I corsi professionali per i profili di apprendista magazziniere gestionale e di magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita inizieranno non appena la scuola professionale provinciale avrà ultimato la relativa organizzazione.
- L'assunzione di apprendisti appartenenti a questi profili è comunque possibile a partire dalla data di stipula del precedente accordo del 12 maggio 1994.
- I corsi professionali per í profili di apprendista commesso mobiliere inizieranno non appena la scuola professionale provinciale avrà ultimato la relativa organizzazione.
Ai sensi dell'art. 16, 2° comma della legge 196/97, potranno essere assunti con contratto di apprendistato i giovani in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, ad esclusione dei laureati ed è riconosciuta la riduzione del primo anno per i diplomati.
Visto l'art. 8 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6, questa tipologia di apprendisti è esonerata dall'obbligo della frequenza scolastica.

2) Prolungamento periodo di apprendistato
In caso di assenza per maternità, servizio militare, servizio civile sostitutivo di quello militare, richiamo alle armi, nonché, per infortunio, malattia ed infortunio non sul lavoro di durata superiore ad un mese di calendario, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

5) Trattamento in caso di infortunio
[…]
L'apprendista deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro ed al rappresentante per la sicurezza, ove esistente; quando l'apprendista abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

7) Licenziamenti individuali
Le imprese si impegnano a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.
[…]

8) Apprendistato nelle aziende stagionali
Per le aziende con carattere di stagionalità, l'apprendista resta in forza per l'intero periodo di apertura dell'azienda, eccettuati i casi di dimissioni, di giusta causa o di giustificato motivo. In caso di apertura nell'arco dell'anno per mesi 8 consecutivi e/o superiori, l'apprendista ha diritto ad essere occupato per un periodo non inferiore a mesi 8, cumulabili ai fini dell'articolazione della retribuzione come previsto al punto 7).
Gli apprendisti assunti con contratto stagionale dovranno frequentare regolarmente la scuola professionale, come previsto dalla L.P. 6/97. La retribuzione spettante per le ore scolastiche è commisurata in proporzione all'effettiva durata del rapporto lavorativo e compete anche qualora la frequenza del corso si protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale, oppure nel caso in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo già cessato.

Titolo IV Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed a parziale deroga ed integrazione dell'art. 21 /A del CCNL terziario distribuzione e servizi del 3.11.1994 le Parti concordano che:
a. per le assunzioni con durata fino a 15 giorni, non è necessaria alcuna autorizzazione, ma è sufficiente una semplice notifica alla commissione paritetica presso la Confesercenti dell'Alto Adige.
b. per le assunzioni di durata superiore ai 15 giorni, e fino ad un massimo di 12 mesi, comunque prorogabili ai sensi della legge 18 aprile 1962, nr. 230, le aziende sono tenute a richiedere alla commissione paritetica presso la Confesercenti dell'Alto Adige, il visto di conformità attestante la presenza di una delle seguenti motivazioni:
1. motivazioni previste dalla legge 230/62;
2. motivazioni previste dalla legge 18/78;
3. motivazioni previste dal CCNL 3.11.94 e successivi rinnovi;
4. punte di più intensa attività.
[…]
Alla notifica dell'assunzione, che l'azienda deve trasmettere agli enti pubblici competenti, dovrà essere allegato un attestato dal quale risulti l'iscrizione alla Confesercenti dell'Alto Adige. È valida alternativa il timbro apposto dalla Confesercenti calce alla notifica.