Tipologia: CPL
Data firma: 30 marzo 1998
Validità: 30.03.1998 - 31.12.1998
Parti: Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Trento
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 2 Categorie e qualifiche
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 5 Mobilità di settore operai
Art. 6 Subappalto
Art. 7 Ferie
Art. 8 Mensa
Art. 9 Trasporti
Art. 10 Trasferta
Art. 11 Premio di professionalità e presenza operai
Art. 12 Elemento Economico Territoriale - Operai
Art. 13 Elemento Economico Territoriale - Quadri e impiegati
Art. 14 Alloggio operai
Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 16 Indennità per lavori in galleria
Art. 17 Indumenti di lavoro
Art. 18 Trattamento in caso di malattia
  Art. 19 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 20 Modalità di rimborso dei trattamenti di malattia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
Art. 21 Anticipazione indennità infortunio agli operai
Art. 22 Cassa Edile
Art. 23 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità di attuazione
Art. 24 Prestazioni della Cassa Edile
Art. 25 Anzianità professionale edile
Art. 26 Quote di adesione contrattuale
Art. 27 Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all’art. 20 del d.l.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor
Art. 28 Previdenza complementare
Art. 29 Quote sindacali
Art. 30 Decorrenza e durata
Allegati

30 marzo 1998, tra l’Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento […] e, in ordine alfabetico: la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno- Feneal- Sindacato Provinciale di Trento […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini -Filca- Sindacato Provinciale di Trento […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea- Sindacato Provinciale di Trento […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 6.11.1995 da valere, nella provincia di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato contratto 6.11.1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Le parti si impegnano ad adoperarsi per l’osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell’arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.

Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Al fine di una adeguata prevenzione della salute e per migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’art. 82 del CCNL 6.11.1995, si conviene che le imprese:
a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all’anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL 6.11.1995 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo articolo 2 e sullo stesso sarà calcolato l’accantonamento alla Cassa Edile (23,45%). L’utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all’impresa l’intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;
b) nell’allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatolo, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l’erogazione di acqua potabile, l’attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle 6 unità, approntino servizi igienico-sanitari dotati di un impianto docce adeguato all’organico del cantiere.
Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, secondo lo spirito e la lettera dell’art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 3 Orario di lavoro
A) L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. Ciò ferme restando le disposizioni di cui all’art. 7 del CCNL 6.11.1995.
La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui non siano raggiunte le 40 ore settimanali le imprese dovranno presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
B) In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell’orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:
- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d’Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell’azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l’obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
L’azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell’effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.
Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1° comma possono essere disposte dall’azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.
Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente 1° comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 4 punto 1) dell’art. 23 del CCNL 6.11.1995.
All’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall’azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.
Il lavoratore può essere dispensato dall’effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all’azienda con adeguato preavviso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:
- nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1° comma della lettera B) le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana dal lunedì al venerdì, anche in assenza della procedura di cui al 2° comma della stessa lettera B), sono soggette alla disciplina di cui all’ultimo comma della medesima lettera B);
- la disciplina di cui alla lettera B) si applica solo fino ad un massimo di 5 ore di lavoro straordinario settimanale ferma restando, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali, la possibilità di effettuare ulteriore straordinario oltre tale limite massimo, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all’ultimo comma della medesima lettera B).

Art. 6 Subappalto
Le parti richiamano quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 6.11.1995 sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro (vedi allegato A). Le parti inoltre richiamano integralmente il disposto dell’art. 18 del CCNL 6.11.1995 sulla disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti (vedi allegato B) con particolare riferimento, ai sensi di quanto previsto dal punto b) di detto articolo, all’obbligo per le imprese subappaltatrici che eseguono lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL di adempiere ai versamenti alla Cassa Edile di Trento. La Sezione Edilizia della Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento conferma la propria disponibilità ad esaminare dietro richiesta della FLC di Trento, ove necessario, eventuali problemi emergenti dall’applicazione e dal rispetto della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960.

Art. 8 Mensa
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.
A) L’impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni. A decorrere dal 1 giugno 1998 tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:
a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il costo a carico del lavoratore per ciascun pasto è pari a L. 1.000 (mille). È considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché l’impresa sia dotata della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.
In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), c) e d).
b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc.) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, il costo di ciascun pasto a carico del lavoratore è di L.2.000 (duemila) da trattenersi sulla retribuzione. Nel caso in cui il costo complessivo del pasto sia superiore a L.17.000 (diciassettemila) al lavoratore sarà trattenuta sulla retribuzione, oltre le 2.000 lire predette, anche l’eccedenza.
Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.
[…]
La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie. Il trattamento di cui ai sopra elencati punti a), b), c) e d) compete solo ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.
[…]

Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna
Agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:
- per lavori eseguiti da 1.200 m. s.l.m. e fino a 1.800 m., 10%;
- per lavori eseguiti oltre i 1.800 m. s.l.m. la percentuale di maggiorazione formerà oggetto di accordo fra le parti stipulanti il presente contratto, tenuto conto dei particolari disagi della zona o del cantiere nel quale i lavori si svolgono. La percentuale medesima non potrà essere inferiore al 15%.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL 6.11.1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).

Art. 16 Indennità per lavori in galleria
Restano confermati i valori di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali, pari alle misure massime previste dall’art. 24 del CCNL 6.11.1995.

Art. 17 Indumenti di lavoro
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 17 del CCPL 31 luglio 1989 circa l’obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:
a) un paio di scarpe antinfortunistiche;
b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto. Tale tuta o indumento spetterà solo agli operai aventi almeno 400 (quattrocento) ore di iscrizione alla Cassa Edile di Trento nei dodici mesi precedenti l’insorgere del diritto.
Le forniture di cui al precedente comma avverranno tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell’ordine del materiale da parte di quest’ultima. Le forniture avverranno con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile di Trento. Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima e che a decorrere dal 1 gennaio 1998 è fissato nella misura dello 0,50%. […]

Art. 22 Cassa Edile
Nell’ambito del sistema degli Enti Paritetici l’attività della Cassa Edile, istituita con l’accordo provinciale 12 marzo 1962 e che assume la denominazione di “Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento”, è regolata dallo Statuto approvato in data 17 marzo 1999.
[…]

Art. 27 Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all’art. 20 del d.l.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor
Nell’ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all’art. 20 del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999. Il Centrofor svolge le funzioni antecedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all’Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui rispettivamente all’art. 88 e all’art. 93 del CCNL 5.7.1995.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 88 del CCNL 5.7.1995 il Centrofor assume le funzioni previste dall’art. 20 del D.L.vo 19.9.1994 n. 626 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. A favore del Centrofor è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,35% da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dal precedente articolo 22.
Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 25 del CCNL 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue. Si conviene che fino al 30 settembre 1999 le aziende, al fine di soddisfare il versamento dell’importo del contributo nella misura anzidetta, verseranno gli importi corrispondenti alla percentuale dell’1,94% da calcolarsi sull’ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile (18%) di cui all’articolo 23.