Tipologia: CPL
Data firma: 21 aprile 1998
Parti: Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil/Agb, Filca-Cisl/Sgb, Feneal-Uil/Sgk, Asgb
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Mensa ex art. 10 CIP 15.11.1989
Sfera di applicazione
Scavi archeologici e restauri edili artistici
Relazioni sindacali
Certificazioni di regolarità
Ferie
Festività del santo patrono (lunedì di Pentecoste)
Indennità per sabati lavorativi
Lavoro domenicale
Accordi interconfederali di comparto
Elemento economico territoriale
Aumenti periodici di anzianità impiegati
Trasferta impiegati
Mensa impiegati
Indennità sostitutiva di mensa impiegati
Indennità territoriale di settore
Premio di produzione impiegati
Indennità di presenza operai
Trasferta 1.4.98
Trasporto del personale presso i cantieri
  Indennità lavori disagiati
Indumenti da lavoro
Assunzione
Apprendistato
Art. 1 - Attività e profili
Art. 2 - Durata e retribuzioni
Art. 3 - Indennità di presenza
Art. 4 - Trasferta
Art. 5 - Insegnamento complementare
Art. 6 - Verifiche
Art. 7 - Pacchetto apprendisti
Art. 8 - Applicazione
Art. 9 - Rinvio
Art. 10 - Decorrenza e durata
Ambiente di lavoro
Visite mediche
Formazione primi ingressi
Formazione RLS
Comitato paritetico edile

Mensa ex art. 10 CIP 15.11.1989
A decorrere dal 1° marzo 1998 l'art. 10 del contratto integrativo provinciale 15.11.89 viene sostituito con la seguente intesa:
al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato, per la generalità degli addetti di cantiere, il diritto alla mensa.
L'impresa provvede affinché nei cantieri, mediante l'allestimento di un idoneo refettorio di cui all'art. sull'ambiente di lavoro, o nelle loro vicinanze anche attraverso il ricorso a servizi esterni, possa essere consumato un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, ½ l. acqua minerale o 0,33 l. di bevanda gassata analcolica o 0,25 l. di vino o birra; fatta eccezione per gli addetti minorenni ai quali l'azienda non corrisponde alcunché per la consumazione delle bevande alcoliche. Rimane confermato il divieto di somministrazione o di assunzione di altre bevande alcoliche e superalcoliche anche nell'intervallo di pranzo.
Il lavoratore ha diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore e con presenza in cantiere alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo del pranzo; ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi qui indicati, al lavoratore viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, un importo di lire 8.000. Tale importo non è soggetto alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile.

Sfera di applicazione
Il presente accordo andrà integralmente rispettato dalle imprese artigiane rientranti nell'ordinamento della legge 443/85 "legge-quadro dell'artigianato" e successive modifiche, e/o nell'ordinamento del testo vigente della legge provinciale sull'artigianato, operanti sul territorio della provincia autonoma di Bolzano indipendentemente dalla loro sede o delle lavorazioni edili svolte.

Scavi archeologici e restauri edili artistici
Su tutto il territorio della provincia autonoma di Bolzano, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore degli scavi archeologici e restauri artistici, devono essere garantiti i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Artigianato edile e relativo Contratto integrativo provinciale.

Relazioni sindacali
Al fine di migliorare la qualità delle relazioni sindacali nel settore dell'artigianato edile altoatesino, con il presente accordo si conviene di istituire un tavolo permanente di confronto ed una commissione bilaterale, composta pariteticamente da otto membri, quattro nominati dalle associazioni imprenditoriali ed altri quattro nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Tale organismo non avrà competenze in materia di controversie di lavoro.
Le riunioni si svolgeranno di norma a cadenza trimestrale o su richiesta di una delle associazioni firmatarie entro e non oltre 15 giorni.

Certificazioni di regolarità
Con il presente accordo, le parti firmatarie affidano alla Cassa Edile di Bolzano ed al Comitato Paritetico Edile, il compito di trasmettere direttamente all'Inps ed all'Inail, anche a mezzo di supporto magnetico, le attestazioni relative alle singole imprese di aver assolto regolarmente a quanto richiesto nei confronti degli enti paritetici provinciali di settore, per quanto alle disposizioni di legge in materia.

Indennità per sabati lavorativi
Fermo restando che il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, qualora per inderogabili esigenze tecnico organizzative l'impresa abbia necessità che venga prestata attività lavorativa anche nella giornata di sabato, la stessa dovrà comunicarlo agli interessati entro il giovedì della settimana in corso. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
Per le ore lavorate entro le ore 13.00 del sabato sarà corrisposta una maggiorazione […]

Lavoro domenicale
Nei cantieri ubicati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano è fatto divieto di svolgere attività lavorativa nella giornata di domenica.
Sono ammesse deroghe per eventuali interventi straordinari di comprovata pubblica emergenza, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Mensa impiegati
Con decorrenza 1° aprile 1998 a tutti gli impiegati, tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.
Il servizio verrà garantito dall'impresa mediante mensa aziendale, qualora ciò non fosse possibile l'impresa provvederà all'erogazione tramite buoni pasto del valore di L. 10.000 giornaliere

Indennità lavori disagiati
Con il presente accordo le parti firmatarie demandano alla commissione bilaterale l'individuazione di lavorazioni e/o condizioni di disagio quali lavoro in alta quota o di pernottamento nei pressi del cantiere ed altre, per le quali stabilire l'entità delle maggiorazioni retributive da corrispondere ad integrazione di quanto previsto dall'art. 24 del CCNL.

Indumenti da lavoro
Agli operai verranno concessi a cadenza annuale, una tuta da lavoro intera o spezzata o in alternativa doppio pantalone ed un paio di scarpe da lavoro con onere a carico dell'impresa mutualizzato tramite la Cassa Edile di Bolzano come da regolamento sottoscritto da tutte le parte sociali il 25.10.95.

Apprendistato
viene stipulato il seguente accordo provinciale a completamento del CCNL artigianato edile del 27.10.1995 così come stabilito nell'allegato "C" dello stesso con il quale si demanda alle Organizzazioni locali definire il regolamento per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese artigiane nel settore delle costruzioni edili operanti sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, che costituisce la precedente contrattazione provinciale in materia del 15.1l.89.

Art. 5 - Insegnamento complementare
Le parti si impegnano a garantire la regolare frequenza della scuola professionale da parte dell'apprendista. Le ore di scuola sono considerate a tutte gli effetti ore di lavoro e retribuite come tali.

Art. 6 - Verifiche
A partire dal settembre '98 verrà effettuata una verifica congiunta al fine di valutare globalmente gli andamenti occupazionali e formativi che l'applicazione del presente accordo determinerà nel settore, avvalendosi dei dati disponibili alla Cassa Edile come quelli dell'ufficio provinciale apprendistato.
Le parti stipulanti il presente accordo si impegnano altresì, nell'ambito del tavolo permanente di confronto e della commissione bilaterale istituiti con accordo del 12.03.1998 a riesaminare i contenuti del percorso dell'apprendistato in relazione anche all'innalzamento dell'età dell'istruzione obbligatoria per quanto a:
a) attività e profili
b) programmi di insegnamento teorico-pratico
c) frequenze dell'insegnamento
d) sicurezza nei cantieri
e) qualità di vita in cantiere
Le parti inoltre concordano di attivare congiuntamente iniziative di informazione e promozione dell'apprendistato presso imprese, studenti delle scuole dell'obbligo e famiglie.
Tutto quanto sopra anche in riferimento ad esperienze positive presenti in altri paesi.

Art. 7 - Pacchetto apprendisti
Le parti si impegnano a ricercare fra le Associazioni costituenti la Cassa Edile una intesa al fine di istituire un "pacchetto apprendisti" da consegnare agli stessi, con forme e modi che verranno stabiliti successivamente all'intesa.
Detto pacchetto conterrà una borsa, vestiario da lavoro, calzature e altri DPI.

Art. 8 - Applicazione
Le norme del presente contratto di apprendistato si applicano integralmente anche per gli apprendisti assunti in provincia di Bolzano e/o per operare nella stessa indipendentemente dalla loro residenza e sede dell'impresa.

Art. 9 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo vale quanto disposto dalle norme di legge nazionali e/o provinciali, dai relativi regolamenti, dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro degli edili artigiani e dalla contrattazione collettiva provinciale dello stesso comparto.
A fronte di nuove disposizione legislative a livello nazionale e/o provinciale in materia di apprendistato e/o di accordi sindacali che abbiano effetti sul contenuto del presente accordo, le parti si incontreranno per un riesame della presente disciplina.

Ambiente di lavoro
Le imprese nell'allestimento del cantiere predisporranno quanto segue:
a) un ambiente idoneo ad uso spogliatoio adeguatamente aerato ove riporre indumenti, DPI ed effetti personali, che dovrà risultare riscaldato al momento dell'utilizzo nei mesi invernali. Tale ambiente non potrà essere adibito a deposito attrezzi o materiali.
b) ove l'azienda organizzi il servizio di mensa presso il cantiere allestirà un locale ad uso esclusivo di refettorio. Questo dovrà risultare dimensionato al numero degli utenti, coibentato, igienicamente controllato, aerato e riscaldato.
Le stesse caratteristiche dovranno essere rispettate per i locali adibiti ad eventuale uso per il pernottamento.
c) gli arredi delle strutture di cui sopra dovranno essere adeguati all'uso e in tutti i casi non potranno essere realizzati con materiali di cantiere.
d) servizi per l'igiene e la pulizia alla persona adeguatamente arieggiati e riscaldati.
e) la disponibilità gratuita di acqua potabile.
Ferme restando le disposizioni di legge in materia, l'impresa può derogare a quanto sopra quando sussistono:
- obiettive condizioni di miglior favore
- reali impedimenti tecnico-logistici
- o in relazione alla durata limitata dei lavori.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre ad intraprendere tutte le iniziative idonee al fine di garantire che entro l'anno 2000 vengano eliminati e non più utilizzati i baraccamenti metallici non coibentati destinati all'uso delle persone.
Il controllo dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo rientra nelle competenze delle rappresentanze Sindacali.
Le disposizioni di cui sopra sostituiscono integralmente l'articolo 11 dell'accordo 15.11.89

Visite mediche
Fermo restando le disposizioni di legge in materia di accertamenti sanitari periodici per lavoratori, gli stessi non potranno essere ripetuti ad intervalli superiori ai 24 mesi fatto salvo diverse disposizioni prescritte dal medico competente che riduca tale limite a fronte di patologie o rischi particolari. Detti controlli sanitari avverranno di norma nelle ore antimeridiane e comunque dopo che siano trascorse almeno otto ore dalla fine della prestazione lavorativa. Questo al fine di garantire un reale riscontro di eventuali patologie in essere.

Formazione primi ingressi
Il Datore di lavoro comunica al Comitato Paritetico Edile, in forma scritta, all'atto della assunzione, i dati relativi a tutti i dipendenti che entrano per la prima volta nel settore costruzioni. Questo per l'assolvimento degli obblighi di formazione alla sicurezza mediante la frequenza in orario di lavoro e come tale retribuito, di un corso di otto ore organizzato dal Comitato stesso.
L'Organismo Paritetico dovrà garantire l'allestimento di detti corsi sul territorio provinciale a cadenza periodica.
Le parti affidano inoltre al Comitato il compito di verificare la reale attuazione de gli obblighi di cui sopra in collaborazione con la Cassa Edile.
Si conferma altresì che i corsi aziendali e/o interaziendali di educazione alla sicurezza organizzati dal Comitato Paritetico Edile assolvono gli obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 del D.L[gs]. 626/94 ricadenti sui datori di lavoro, ai quali l'Ente rilascerà idonea certificazione.

Formazione RLS
Le parti stabiliscono che il programma formativo obbligatorio in materia di educazione alla sicurezza rivolto agli RLS verrà attuato attraverso corsi articolati in tre giornate lavorative e come tali retribuite, della durata complessiva di 24 ore. L'Organizzazione e la gestione degli stessi è affidata al Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come già previsto dall'accordo Provinciale 11.09.1996.

Comitato paritetico edile
Le parti confermano che il Comitato Paritetico Edile istituito con accordo del … , è l'unico Organismo abilitato ad organizzare i corsi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quella rivolta più in generale ai lavoratori derivante dai D.LGS 626/94 e D.L[gs]. 277/91 e successive modifiche, così come al rilascio della relativa certificazione attestante l'assolvimento di tali obblighi.