Categoria: 2002
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Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 22 novembre 2002
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Collegio dei Costruttori Edili e la Flc/Lfb [Feneal-Uil/Sgk, Filca-Cisl/Sgb, Fillea-Cgil], Usas/Asgb Bau
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Ferie
Art. 4 - Elemento Economico Territoriale
Art. 5 - Indennità di presenza
Art. 6 - Contributi spese di trasporto
Art. 7 - Trasferta
Art. 8 - Indennità per lavori in alta montagna
Nuovo art. 8 - Indennità di pernottamento
Art. 10 - Mensa
  Art. 19 - Formazione professionale edile
Art. 22 - Anzianità professionale edile
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 27 - Elemento Economico Territoriale per Impiegati
Art. 28 - Mensa per impiegati
Regolamentazione comune per operai ed impiegati
Art. 30 - Previdenza complementare
Art. 31 - Decorrenza e durata
Art. 32 - Trattamenti in atto nelle aziende

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale

Bolzano, addì 22 novembre 2002, tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen […] e la Flc/Lfb - Federazione Lavoratori Costruzioni/ Landes-Föderation der Bauarbeiter, costituita da: Feneal-Uil/Sgk […], Filca-Cisl/Sgb […], Fillea-Cgil […], l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi - Sezione Edili Usas / Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - Asgb Bau […],
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro peri dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 29 gennaio 2000 ed il successivo accordo nazionale stipulato in data 29 gennaio 2002
- in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e 47 del CCNL sopra citato e del successivo accordo nazionale
si stipula il seguente accordo di massima per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale 18/12/1997 per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Bolzano, prorogato in data 18/12/2001 fino al 31/12/2002.

Premessa
Quanto di seguito indicato costituisce la modifica del Contratto Integrativo Provinciale di cui sopra, fermi restando gli aspetti economico/normativi non espressamente citati, che pertanto rimangono invariati. La collazione avverrà in un momento successivo. I riferimenti al CCNL 5 luglio 1995 verranno ricollegati alla disciplina del nuovo CCNL 29 gennaio 2000.

Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Orario di lavoro

Il numero di ore di flessibilità cumulabile nel periodo maggio - agosto, che le parti potranno stabilire è elevato da 40 a 80 ore da usufruire entro la fine del mese di novembre di ciascun anno. Tale limite è da intendersi come valore massimo cumulabile in ciascun momento del periodo consentito da ogni singolo lavoratore.

Art. 8 - Indennità per lavori in alta montagna
Tale emolumento e la relativa normativa viene soppresso. Le parti convengono che, in via transitoria per i cantieri in essere al 01/01/2003, che in base alla normativa precedente rientravano nei requisiti per l’erogazione dell’indennità alta montagna, tale emolumento venga conservato fino alla fine dei lavori del cantiere stesso.

Nuovo art. 8 - Indennità di pernottamento
All’operaio, anche non in trasferta, che si trovasse a dover pernottare, per motivi di servizio, in alloggiamenti di cantiere o similari, spetta un’indennità per ogni effettivo pernottamento nel cantiere.
[…]
Tale indennità non spetta nel caso in cui l’azienda provveda ad alloggiare il dipendente, anche con altre persone, presso alberghi (di qualsiasi tipo), o presso appartamenti o alloggi in muratura di altro genere messi a disposizione dall’impresa. Nel caso il dipendente provveda in proprio ad un alloggiamento, l’indennità non spetta.
[…]

Art. 19 - Formazione professionale edile
In aggiunta all’attuale normativa le parti convengono quanto segue.
Ogni lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile, ha il diritto a delle ore di formazione in ragione delle ore effettivamente lavorate presso lo stesso datore di lavoro, anche in maniera non continuativa. Tali ore maturano in misura di 1 ora ogni 60 ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione pertanto di tutti i casi di assenza anche retribuita (p.es. ferie, malattia, infortunio, ecc.). Non si computano le frazioni di ora. In ogni caso le ore di formazione non possono superare il limite complessivo di 20 ore per anno solare.
Tali ore di formazione possono essere usufruite anche in più momenti, con un limite minimo di 4 ore per volta. In ogni caso i permessi per la formazione professionale possono essere usufruiti esclusivamente presso l’azienda ove gli stessi sono maturati, compatibilmente con le esigenze dell’impresa stessa.
Le ore di formazione sono per il 50% (max. 10 ore) a carico del datore di lavoro e per il restante 50% (max. 10 ore) a carico del lavoratore, attingendo dal proprio monte ore di ferie o festività soppresse, recuperi dallo straordinario o dai permessi retribuiti. La quota a carico del lavoratore non potrà invece essere computata quale assenza non retribuita. I permessi a carico del datore di lavoro e quelli a carico del lavoratore devono necessariamente essere utilizzati contemporaneamente nella misura del 50% ciascuno. Non è in alcun modo consentito utilizzare prima gli uni o prima gli altri.
Tali permessi possono essere cumulati fino ad un massimo di 40 ore. A partire dal momento in cui essi vengono interamente utilizzati, si ricomincia a cumulare le ore secondo il meccanismo sopra illustrato.
In ogni caso non possono essere previste forme di corresponsione alcuna di retribuzione sostitutiva a tale titolo.
Al fine di potersi assentare per la partecipazione di corsi di formazione professionale il dipendente dovrà fornire al datore di lavoro la documentazione probatoria della partecipazione al corso in questione.
Nota a verbale
Le parti concordano di richiamare il verbale di accordo con il quale il Comitato Paritetico è delegato, direttamente o in convenzione, alla formazione professionale degli operai edili.