Categoria: 2002
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Tipologia: CCIPL
Data firma: 17 dicembre 2002
Validità: dal 01.01.2003
Parti: Anivp, Cittadini dell'Ordine, Corpo di Vigilanza Notturna, TFA, Alta Guardia e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Trento
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Validità
Art. 1

Art. 2
Art. 3 Ente Bilaterale
Art. 4 Professionalità sicurezza e formazione
Art. 5 Relazioni sindacali
Art. 6 Informazione
Art. 7 Orario di lavoro per il personale del ruolo tecnico-operativo
  Art. 8 Divisa
Art. 9 Indennità divisa
Art. 10 Esercitazione tiro a segno
Art. 11 Rimborso spese di trasporto e trasferta
Art.12 Permessi retribuiti
Art. 13 Ferie
Art. 14 Ticket restaurant
Art. 16 Perequazione dei trattamenti
Decorrenza

Il giorno 17/12/2002 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento si è stipulato il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Vigilanza Privata (Anivp) […], Cittadini dell'Ordine spa […], Corpo di Vigilanza Notturna […], TFA […], Alta Guardia […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (Filcams-Cgil) […], Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio, Servizi (Uiltucs-Uil) […], visti
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e;
- il Contratto Integrativo Provinciale del 1997
- la disdetta delle Organizzazioni Sindacali dei Contratti Provinciali precedentemente stipulati
Esaminata la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite;
Tenuto conto che la grave crisi presente nella Provincia, ha determinato degli effetti negativi anche nel settore della Vigilanza Privata;
Premesso che le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli e ripetono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di un'equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi ì livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi. Per particolari problematiche le parti si impegnano a trovarsi per trovare una soluzione adeguata.
Rilevato
che le parti come sopra costituite dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del CCNL vigente;
che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del CCNL 2001 consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui convenute e/o quelle previste dal CCNL.
che occorre dare applicazione all'articolo 10 del vigente CCNL in tutta la sua ampiezza e portata, armonizzazione dei contratti integrativi provinciali con il CCNL, flessibilità dell'orario di lavoro, stipulare e gestire l'accordo con la più ampia e reciproca correttezza al fine di evitare interpretazioni od applicazioni unilaterali anche solo di singole norme del contratto per cui a tal fine le parti si impegnano a rispettare le delibere della Commissione Paritetica Nazionale già acquisite ed a ricorrere, nel caso in cui dovessero sorgere eventuali divergenze interpretative relative a dette norme contrattuali, alla Commissione Paritetica Nazionale, fermo restando che a norma del vigente CCNL, il parere delle Commissioni Paritetiche ha valore vincolante per entrambe le parti;
anche ai fini di quanto espresso nei commi precedenti le parti ritengono necessario rafforzare le relazioni sindacali, pertanto pur nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori. - Si danno atto che il CCIP è parte integrante del CCNL e pertanto s'impegnano di promuovere iniziative affinché le Autorità costituite ognuno per la parte di sua competenza diano le direttive affinché tutti gli Istituti di Vigilanza comunque costituiti applicano nei confronti delle Guardie Particolari Giurate sia il CCNL sia il presente CCIP.
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo valevole per la provincia di Trento per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata.

Validità
Art. 1

Il presente Contratto di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini, in quanto complessivamente lo stesso è di miglior favore.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e dal CCNL

Art. 3 Ente Bilaterale
Le parti si impegnano a promuovere e favorire la costituzione dell'Ente Bilaterale, individuando l'ambito territoriale compatibile con la peculiarità della condizione locale. Si impegnano altresì, in materia di previdenza integrativa, secondo quanto previsto dal vigente CCNL di categoria, a valutare la possibilità di aderire a fondi già costituiti (Es: Labor Fond), o costituendi.

Art. 4 Professionalità sicurezza e formazione
Le parti con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale si sono riproposte l'obbiettivo di intervenire nei settori della Professionalità e Sicurezza strettamente connessi tra loro
Le parti intendono sviluppare la fase formativa tesa a migliorare la professionalità della Guardia Particolare Giurata in riferimento alle eventuali esigenze di maggior professionalità nell'espletamento del servizio e rivolta alla gestione dei nuovi servizi.
A tal fine le parti convengono di procedere alla definizione di un programma formativo.
Su questo argomento le parti si impegnano ad adottare le possibili soluzioni in materia di sicurezza, anche di concerto con le Istituzioni Pubbliche preposte alla sicurezza individuale e collettiva (Prefettura e Questura).
Le lezioni verranno tenute fuori dall'orario normale di lavoro; il tempo impiegato verrà retribuito con la normale retribuzione di cui l'articolo 92 del CCNL. La presenza deve intendersi obbligatoria per i convocati e le assenze non giustificate v'errano considerate inflazioni disciplinari previste dal CCNL.

Art. 5 Relazioni sindacali
Le parti, sulla base di quanto espresso nella premessa del presente accordo, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità, intendano con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale attuare un rafforzamento qualitativo a tutti i livelli delle relazioni sindacali.

Art. 6 Informazione
Fermo restando quanta previsto dal vigente CCNL, le aziende forniranno su eventuale richiesta delle OO.SS e delle eventuali RSA/RSU informazioni inerenti i seguenti aspetti: organico, ordine strutturale, prospettive di sviluppo in relazione alle nuove tipologie di servizi, eventuale introduzione di nuova tecnologia, entità delle prestazioni di lavoro straordinario, calendario riposi, contratti formazione lavoro, programma ferie.

Art. 7 Orario di lavoro per il personale del ruolo tecnico-operativo
Fermo restando quanto previsto dal RIDL del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in ore 40 per tutti i dipendenti.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando la competenza delle quote orarie come stabilite dal CCNL in vigore, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
La Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio. Qualora, per ragioni di servizio e su richiesta dell'Istituto, la guardia deve passare dalla sede aziendale primo o dopo il servizio l'orario di lavoro inizia e /o termina presso la sede aziendale.
Agli effetti del presente contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico-operativo, tali turni verranno comunicati ai lavoratori con congruo anticipo di tempo e comunque potranno eventualmente essere modificati per esigenze di servizio.
Per il personale tecnico operativo il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
Flessibilità: ove non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.
Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla Legge informando la RSA/RSU.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione,
Qualora in qualche Istituto di Vigilanza ci sono servizi che vengono svolti da lunedì a venerdì con esclusione di sabato e domenica, e il meccanismo del sistema 5 + 1 non è funzionale in quanto non ci sono servizi integrativi e per tanto si crea con un esubero di personale; in sostituzione del sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo), parte del personale potrà godere del giorno di riposo nelle giornate di Sabato o di Domenica; al fine di favorire tutti i lavoratori interessati ad usufruire anche di un certo numero di Domeniche consecutive, l'alternanza avverrà mensilmente.
Poiché i riposi contrattuali sono 61 e le settimane 52, in alcune settimane verranno concessi 2 riposi consecutivi.
Eventuali prestazioni straordinarie saranno contenute in maniera equilibrata e le stesse verranno distribuite equamente tra i lavoratori.