Tipologia: CPL
Data firma: 17 febbraio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Fisba-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Modena
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 4 Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Titolo III Classificazione
Art. 5 Classificazione del personale
Titolo IV Norme di organizzazione aziendale
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Riposo settimanale
Art. 8 Permessi
Titolo V Trattamento economico
Art. 9 Retribuzione
Art. 10 Aumenti periodici per anzianità di servizio
  Art. 11 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 12 Mezzi di trasporto
Titolo VI Previdenza assistenza e tutela della salute

Art. 13 Previdenza ed assistenza
Art. 14 Tutela della salute
Titolo VII Sospensione e cessazione del rapporto - licenziamenti
Art. 15 Trasferimenti
Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Art. 17 Modalità relative alla cessazione del rapporto
Titolo VIII Diritti sindacali
Art. 18 Controversie individuali
Titolo IX Disposizioni finali e transitorie
Art. 19 Disposizioni generali
Art. 20 Cassa integrazione

Il giorno 17/02/1998 in Modena, presso la sede della Associazione Agricoltori - Via Emilio Diena, 7 tra l'Associazione Provinciale Agricoltori di Modena […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti, Impiegati e Tecnici Agricoli (Fisba-Cisl) […], la Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti Aziende Agricole […], la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Agro Industria (Flai-Cgil) […], la Unione Italiana Lavoratori Agricoli (Uila-Uil) […], è stato stipulato il presente Contratto territoriale di Lavoro per i tecnici e gli impiegati dipendenti a datori di lavoro della agricoltura della Provincia di Modena.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto territoriale, unitamente al Contratto Collettivo nazionale di lavoro del 13/11/1996 regola i rapporti di lavoro fra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o comunque associate, conduttrici a qualsiasi titolo di aziende agricole, forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, esercenti attività affini e connesse con l'agricoltura e i tecnici e gli impiegati dipendenti della provincia di Modena ed è integrativo del Contratto Nazionale suddetto, che è ovviamente valido per gli articoli o comma di articoli non richiamati nel presente Contratto territoriale.

Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 4 Assunzione a tempo indeterminato ed a termine

In aggiunta all'art. 5 del CCNL è confermato il seguente comma: "Le norme del presente Contratto, escluse quelle relative alla durata del periodo di preavviso, si applicano anche nel caso di contratto a termine".

Titolo IV Norme di organizzazione aziendale
Art. 6 Orario di lavoro

In applicazione del 2° comma dell'art. 14 del CCNL la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è così stabilita:
- ore 7 giornaliere dal lunedì al venerdì compreso, e
- ore 4 il sabato mattina.
È facoltà delle parti spostare due ore del sabato mattino in altri o più giorni della settimana.
È altresì facoltà delle parti, considerato l'orario praticato in azienda, distribuire l'orario delle 39 ore settimanali in 5 giorni con il sabato libero.
Come prevede il CCNL, il sabato non lavorato non è considerato festivo, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
La possibilità di suddividere l'orario ordinario di lavoro in cinque giorni è esclusa per le aziende ove si alleva bestiame bovino, suino o di altro genere. Per corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori di lavoro, sentiti i delegati sindacali di Azienda o, in mancanza, i lavoratori interessati, possono stabilire di estendere il normale orario di lavoro fino a 44 ore settimanali per un periodo massimo di 80 giorni di calendario nell'anno, compensando tale flessibilità in altri periodi dell'anno per arrivare così ad una media annuale di 39 ore settimanali.

Art. 7 Riposo settimanale
In sostituzione del 1° comma dell'art. 16 del CCNL si conviene il seguente: " agli impiegati è dovuto ogni settimana un periodo di riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica".

Titolo VI Previdenza assistenza e tutela della salute
Art. 14 Tutela della salute

Per tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si fa riferimento alle norme previste dalla Legge [dlgs] 626/94, e successivi aggiornamenti, in materia di:
- dispositivi di protezione individuali;
- accertamenti e visite mediche;
- formazione ed informazione;
- rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza.

Titolo VII Sospensione e cessazione del rapporto - licenziamenti
Art. 16 Provvedimenti disciplinari

Le parti convengono di non applicare in Provincia di Modena quanto disposto dal 1° comma punto C) dell'art. 40 del CCNL.