Tipologia: CPL
Data firma: 19 febbraio 2001
Validità: 01.03.2001 - 28.02.2004
Parti: Associazione Provinciale dell’Artigianato, Unione Artigiani Altotesini e Asgb Metall, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  1) Formazione Professionale
2) Inquadramento
3) Ente Bilaterale
4) Ambiente di lavoro
5) Orario di lavoro
  6) Salario
7) Fondo Previdenza Integrativa
8) Vestiario e indumenti da lavoro
9) Durata

1) Formazione Professionale
Le parti si danno atto di verificare l’opportunità di attivare forme idonee utilizzando i fondi stanziati dalla CEE per la riqualificazione del settore

4) Ambiente di lavoro
Le parti consapevoli di dare priorità alla tutela della salute ritengono di attuare il D.L[gs] 626/94 e/o successive modifiche, deroghe e/o proroghe.

5) Orario di lavoro
Le parti convengono che a far data dal 01/04/1996 le 16 ore di permessi previsti dall’art. 17 del CCNL potranno essere usufruite con le medesime modalità previste per le ferie dell’art. 7 parte 2 e dall’art. 6 parte 3, del CCNL previo accordo datore di lavoro e dipendente.
Considerate le particolari caratteristiche del territorio e del settore in aggiunta all’art. 17 del CCNL si stabilisce che le aziende che eseguono particolari lavorazioni non attuabili durante il periodo invernale, per le avversità atmosferiche, possono fruire di ulteriori 80 ore di orario flessibile.
Qualora necessitano ulteriori ore di lavoro flessibili fino ad un massimo di 40 ore, verrà corrisposta una indennità retributiva pari a 8 ore di lavoro.

8) Vestiario e indumenti da lavoro
Si conviene che ai lavoratori addetti a determinate lavorazioni particolarmente imbrattanti, verrà data la possibilità di usare indumenti protettivi in dotazione all’impresa.