Tipologia: CPL
Data firma: 21 settembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori:
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Definizione degli operai agricoli
Art. 3 Cassa Integrazione salari
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Modalità di pagamento delle retribuzioni, cedolino paga ed acconto retribuzioni:
Art. 6 Classificazione degli operai agricoli
Art. 7 Riassunzione
Art. 8 Manodopera migrante
Art. 9 Lavori pesanti, disagiati o nocivi
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 12 Riposo settimanale
Art. 13 Ferie
Art. 14 Interruzioni - Recuperi
Art. 15 Permessi straordinari
Art. 16 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 17 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 18 Retribuzione
Art. 19 Cottimo
Art. 20 Integrazione trattamento di malattia e di infortunio sul lavoro
Art. 21 Malattia ed infortunio
Art. 22 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
  Art. 24 Dimissioni per giusta causa
Art. 25 Indennità di anzianità (Trattamento di fine rapporto)
Art. 26 Norme disciplinari
Art. 27 Quote sindacali per delega
Art. 28 Controversie collettive
Art. 29 Relazioni sindacali su vertenzialità
Art. 30 Condizioni di miglior favore
Art. 31 Decorrenza e durata
Art. 32 Norme finali
Art. 33 Esclusività di stampa
Note verbali
Allegati
Allegato n. 1 Tabelle minimi retributivi
Allegato n. 2 Atto costitutivo del Faila
Allegato n. 3 Relazioni sindacali
Allegato n. 4 Verbale di accordo sottoscritto dalle parti l'8 gennaio 1977 al Ministero del Lavoro.
Allegato n. 5
Verbale di accordo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Regolamento per il funzionamento del comitato paritetico provinciale per la gestione dei RLST
Allegato n. 6 Verbale di accordo in sede sindacale

Il giorno 21 settembre 2000, in Asti presso la sede dell'Unione Prov.le Agricoltori, tra: l'Unione Provinciale Agricoltori di Asti […], la Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Asti […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Asti […] e la Flai Cgil […], la Fisba Cisl […], la Uila Uil […], in applicazione dell'articolo 2 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998, è stato raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Asti.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale, regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli della provincia di Asti, secondo le specifiche norme nello stesso indicate. Il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche, ai giardinieri di ville private, alle aziende faunistiche - venatorie ed alle attività svolte dagli istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura. Ai fini del presente contratto sono florovivaistiche le aziende:
- vivaistiche produttrici di piante viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

Art. 2 Definizione degli operai agricoli
Oltre quanto previsto dall'art. 19 del CCNL (1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001) sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1° novembre 1971 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 633/49 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.

Art. 8 Manodopera migrante
Ad integrazione dell'art. 22 del CCNL vengono considerati manodopera migrante anche i lavoratori provenienti dalla stessa provincia con distanze superiori a 25 chilometri se gli stessi lavoratori vengono richiesti dall'azienda. L'azienda, in caso di non fornitura del pasto, deve garantire un intervallo di un'ora e mezza per dare la possibilità ai lavoratori di consumare il pasto in loco o in altro luogo. In caso di fornitura del pasto da parte dell'azienda il lavoratore contribuirà con una cifra di L. 3.000 per pasto. Per pasto si intende: un primo, un secondo con contorno, frutta, 1/4 di vino e acqua.

Art. 9 Lavori pesanti, disagiati o nocivi
Fermo restando il rispetto del contratto nazionale e delle leggi in materia, allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori pesanti o che presentino fattori di nocività, viene stabilito:
A) sono considerati lavori pesanti:
- carico, scarico e trasporto manuale di casse, sacchi e ceste di peso unitario superiore a chilogrammi 25 per le donne e chilogrammi 35 per gli uomini (fatti salvi i limiti stabiliti dall'art. 14 della legge 17/10/1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
B) sono considerati lavori disagiati:
- carico e scarico manuale essicatoio;
- carico e scarico manuale celle frigorifere;
- recupero scorie macelli derivanti da sventrature dei capi;
- scalvatura piante a capitozzo;
- pulizia manuale vasi vinari senza utilizzazione di mezzi meccanici;
- carico e scarico manuale silos da foraggio;
- carico e scarico manuale di letame;
- vuotatura manuale pozzi neri;
- vuotatura manuale pozzetti delle concimaie;
- lavori nelle stalle non risanate da riproduzione e/o latte;
- coltivazione artificiale di funghi.
C) sono considerati lavori con fattori di nocività:
- preparazione e distribuzione di diserbanti, insetticidi ed anticrittogamici nominati a norma di legge nella prima e seconda classe tossicologica, i quali sulla confezione portano indicati rispettivamente il teschio e la croce di Sant'Andrea:
- coltivazione artificiale di funghi sotterranea.
Fermo restando tutto quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65, 66 del CCNL e dalla vigente legge in materia, agli operai addetti ai lavori nocivi verranno concessi fino a 4 permessi giornalieri retribuiti annui per visite mediche specialistiche. Tali permessi verranno retribuiti dietro esibizione di idoneo documento comprovante l'avvenuta esecuzione della visita specialistica. Per i lavoratori adibiti alla preparazione e alla distribuzione di diserbanti, insetticidi e anticrittogamici il datore di lavoro dovrà fornire indumenti idonei quali tuta, guanti di gomma, maschera adeguata, occhiali protettivi e stivali di gomma. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e sulla classe di appartenenza del prodotto che dovrà usare. Il lavoratore potrà rifiutarsi di usare il prodotto senza peraltro incorrere in sanzioni, qualora gli fosse tenuta ignota la qualità e la classe di appartenenza del presidio sanitario. I lavoratori addetti a tali mansioni avranno diritto ad una riduzione di orario pari a 2 ore e 20 minuti giornalieri, proporzionali alle ore svolte nella giornata, senza riduzione di retribuzione. Per i lavori considerati pesanti e/o disagiati i lavoratori avranno diritto ad una riduzione di 1 ora e mezza giornaliera.

Art. 10 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore medie settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. Per gli addetti all'allevamento, l'orario è di 6,30 ore giornaliere per sei giorni alla settimana. Fermo restando che, laddove le esigenze produttive lo consentano verrà privilegiata la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni, l'orario di lavoro per i lavoratori dei campi viene stabilito come segue:
- dicembre, gennaio, febbraio: 7 ore x 5 giorni sabato non lavorativo;
- marzo, agosto, novembre: 7 ore x 5 giorni, sabato 3 ore;
- aprile, luglio, settembre: 7 ore x 5 giorni, sabato 4 ore;
- maggio, giugno, ottobre: 8 ore x 5 giorni, sabato 4 ore.
L'eventuale lavoro prestato dopo le 13 di sabato, sarà considerato straordinario feriale. Nelle aziende miste (allevamento ed altri lavori), qualora nel corso dell'anno per esigenze tecniche e/o produttive si dovesse sostituire l'orario di lavoro in essere, si dovrà fare in modo che a fine anno l'orario medio sia di 39 ore settimanali. L'orario di lavoro ha inizio in azienda ed ha fine sul posto di lavoro quando la prestazione viene effettuata nella stessa azienda. Al datore di lavoro che ha, con la direzione dell'azienda, la maggiore responsabilità nella produzione; spetta la disciplina del lavoro; il datore di lavoro o chi per esso, può spostare per esigenze tecniche e/o produttive dell'azienda, il tempo di riposo e la distribuzione normale e prefissata dell'orario di lavoro ordinario, dandone comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima.
Settore florovivaistico:
Le parti firmatarie del presente contratto si rendono disponibili, nel rispetto dell'art. 30 del CCNL del 18/07/1995, a rincontrarsi su richiesta di una delle parti per rivedere l'orario per il settore.
Settore zootecnico:
Per i lavoratori della stalla e addetti agli allevamenti zootecnici, suinicoli, avicoli e animali in genere l'orario di lavoro ordinario non può superare, nell'anno la media di 39 ore settimanali e 6,30 giornaliere. Esso sarà distribuito con ugual numero di ore in tutte le giornate dal lunedì al sabato compresi, nei due turni del mattino e del pomeriggio, secondo le modalità del presente articolo. Per tali lavoratori non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro prestato nel pomeriggio di sabato. L'orario di lavoro dovrà essere affisso nei locali dell'azienda. L'orario di lavoro dovrà essere applicato anche agli operai addetti al bestiame in quelle aziende ove particolari sistemi per il governo, la custodia e l'allevamento del bestiame, rispondenti ad elevata attrezzatura, permette l'adozione del sistema dell'orario ad orologio. Nelle stalle comuni di tipo poderale, sprovviste cioè di attrezzatura meccanica e di approvvigionamento idrico, nelle quali la discontinuità delle prestazioni degli operai addetti al bestiame, rende impossibile l'adozione dell'orario ad orologio, questo verrà determinato dal numero dei capi di bestiame e dalle mansioni affidate. A tal fine la dotazione completa di bestiame per gli addetti alle stalle comuni di tipo poderale (tradizionali) viene così stabilita:
n. 22 capi bovini adulti in genere;
n. 17 capi bovini da latte in lattazione.
La dotazione completa potrà essere aumentata di altri tre capi per le stalle dotate di abbeverata diretta. L'equivalenza fra i capi bovini ed altra specie di bestiame, da valere esclusivamente per l'allevamento nelle stalle comuni di tipo poderale, si commisura come segue:
- 3 vitelli sotto i 18 mesi di età = 2 capi adulti
- 15 suini di peso non inferiore a 20 kg. =1 capo adulto
- 10 suini di peso non inferiore a 30 kg. = 1 capo adulto
- 7 ovini in genere esclusi gli agnelli = 1 capo adulto
- 2 verri in esercizio = 1 capo adulto
- 1 toro funzionante = 3 capi adulti.
Qualora l'operaio abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa sarà adibito ad altre mansioni, per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente. Quando per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale, l'operaio, per il periodo in cui si verifica tale circostanza, ha diritto ad un compenso corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporti. Per le stalle all'aperto o per il bestiame allo stato brado, il numero dei capi da affidare ad un operaio sarà fissato direttamente dalle parti al momento dell'inizio del rapporto di lavoro. L'accordo dovrà essere riportato sul contratto individuale di lavoro. In tutti i casi all'operaio addetto al bestiame deve essere assicurato il riposo notturno continuativo dalle ore 20 alle ore 6 solari.
Nota a verbale: Le parti si danno reciprocamente atto della possibilità di aumentare proporzionalmente il carico di bestiame, ferma restando la retribuzione riferita all'orario di lavoro contrattuale, in quelle stalle ove siano stati effettuati degli interventi di miglioramento funzionale e di meccanizzazione impianto di mungitura meccanica e/o nastro trasportatore letame) tali da comportare una effettiva riduzione dell'orario di lavoro, ma non ancora sufficienti per l'adozione dell'orario ad orologio.

Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, nel caso in cui, per necessità aziendali, si rendesse necessario effettuare ore straordinarie, queste verranno computate con le seguenti maggiorazioni:
- Lavoro straordinario festivo 50%
- Lavoro festivo notturno 60%
Per il lavoro di irrigazione svolto di notte, oltre alla maggiorazione per lavoro notturno, è dovuta un'ulteriore maggiorazione del 10%. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 12%. Si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6. […]

Art. 12 Riposo settimanale
Qualora agli operai addetti al bestiame, o aventi particolari mansioni non sia possibile, per esigenze aziendali, usufruire dell'intero riposo settimanale né di riposo compensativo, il datore di lavoro dovrà ridurre al minimo le prestazioni lavorative nel giorno considerato.

Art. 14 Interruzioni - Recuperi
Il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, nel rispetto delle leggi vigenti, dovrà effettuarsi per gli operai a tempo determinato entro una settimana, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali. In caso di interruzione del lavoro non per colpa del lavoratore, operaio a tempo indeterminato, non si farà luogo a recupero alcuno, quando questi abbia adempiuto alla sua obbligazione primaria di restare a disposizione dell'azienda; la retribuzione gli è dovuta anche se la sua attività non è stata per qualsiasi ragione effettivamente utilizzata.

Art. 19 Cottimo
In provincia di Asti il lavoro a cottimo è abolito.

Art. 23 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Sono motivi di licenziamento per giusta causa:
a) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
[…]
c) accertata responsabilità dolosa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro o suoi rappresentanti dell'azienda per lesioni;
d) danneggiamenti dolosi degli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame, agli stabili;
[…]
g) recidività per gravi mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione del massimo delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 72 e 73 del CCNL.
[…]

Art. 26 Norme disciplinari
Qualsiasi indisciplina sul lavoro da parte dell'operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) multa fino all'importo di due ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni tre.
Il datore di lavoro, nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra, deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art. 7 della legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Multe:
Il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) quando, senza giustificato motivo, l'operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando, per negligenza, l'operaio arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine, ai fabbricati;
c) quando si presenta al lavoro in stato di ubriachezza.
[…]
Sospensione:
La sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra.

Art. 28 Controversie collettive
Le eventuali controversie collettive dipendenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.