Ministero della difesa
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017
Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.
Giornale Ufficiale della Difesa 10 aprile 2017, n. 10

Il Ministro della Difesa
 

VISTO l’articolo 22, comma 1, lett. c-bis), del “codice dell’ordinamento militare” di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 1, commi 1, lett. d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;
VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, datato 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”;
VISTO l’articolo 16 del decreto del Ministro della difesa datato 16 gennaio 2013, recante “Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
VISTO il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti;
VISTO il decreto del Ministro della difesa 1 giugno 2016, recante la disciplina tecnica e procedurale dell’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici;
 

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza c vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell’apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n. 82, di seguito denominato “albo”.

 

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici: l’insieme delle attività di ricerca, scoprimento, identificazione, valutazione sul terreno, messa in sicurezza e neutralizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici;
b) bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici condotta, normalmente, da imprese specializzate iscritte all’albo. A seconda dell’ambiente in cui viene condotta, la bonifica sistematica si distingue in:
1) bonifica sistematica, terrestre: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
2) bonifica sistematica subacquea: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi;
c) bonifica occasionale del territorio, terrestre e subacquea, da ordigni esplosivi residuati bellici: le attività di identificazione, valutazione, messa in sicurezza e successiva neutralizzazione, mediante inertizzazione, distruzione definitiva in sito, ovvero rimozione e distruzione in luogo idoneo, di ordigni esplosivi residuati bellici rinvenuti casualmente o per effetto di specifiche attività di ricerca, svolta dagli enti di cui all’articolo 3.

 

Art. 3
(Competenze)

1. Alle attività di vigilanza connesse alla bonifica sistematica terrestre e subacquea, condotta sia sulle aree del demanio militare sia sulle aree private a cura e spese dei soggetti interessati, è preposta la Direzione dei lavori e de! demanio, che si avvale:
a) per la bonifica sistematica terrestre, delle articolazioni esecutive periferiche definite dallo Stato maggiore dell’Esercito;
b) per la bonifica sistematica subacquea, condotta sotto la superficie di mari, laghi, fiumi o altri corpi d’acqua, la cui profondità comporta l’esigenza di impiegare apparecchiature per l’immersione o particolari attrezzature subacquee di ricerca, delle articolazioni esecutive periferiche definite dallo Stato maggiore della Marina.
2. Sulle aree in uso ai Ministero della difesa la bonifica sistematica può essere condotta anche attraverso l’impiego di assetti specializzati delle Forze armate.
3. Alla bonifica occasionale terrestre e subacquea sono preposti, rispettivamente, lo Stato Maggiore dell’Esercito e lo Stato Maggiore della Marina, che si avvalgono all’uopo degli assetti specialistici definiti secondo l'ordinamento di Forza armata, nonché di eventuali comandi con competenza territoriale ritenuti necessari per interfacciarsi a livello locale con le Prefetture, che effettuano il coordinato culo dell’attività ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
4. Se per la bonifica occasionale è necessario intervenire con assetti sia terrestri sia subacquei, il coordinamento operativo è affidato alla Forza armata responsabile in base al luogo di rinvenimento dell’ordigno.
5. Le attività di bonifica occasionale sono disciplinate da direttive tecniche della Forza armata competente.

 

Art. 4
(Organizzazione della attività di vigilanza sulla bonifica bellica sistematica)

1. La Direzione dei lavori e del demanio è responsabile dell’attività di direzione, coordinamento e controllo sulle attività di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici che, a scopo precauzionale, sono eseguite su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante imprese che impiegano personale specializzato ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c-bis), numero 1), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi all’uopo del supporto fornito dalle competenti articolazioni esecutive periferiche definite dagli Stati maggiori dell’Esercito e della Marina, rispettivamente, per la bonifica sistematica terrestre e per quella subacquea.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore della bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, la Direzione dei lavori e del demanio emana le direttive e le prescrizioni tecniche generali cui le imprese specializzate devono attenersi nell’esecuzione delle attività di bonifica, ed esercita la vigilanza sul puntuale rispetto delle stesse.
3. Per le attività di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici condotte con assetti militari su aree in uso al Ministero della difesa, ferme restando le prescrizioni tecniche generali rilasciate dalla Direzione dei lavori e del demanio, l’attività di vigilanza risale alla Forza armata competente.

 

Art. 5
(Formazione nel settore della bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici)

1. All’organizzazione dei corsi per l’addestramento di personale addetto alla ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici interrati o, comunque, non individuabili a vista, sia in ambiente terrestre sia subacqueo, è preposta la Direzione dei lavori e del demanio.
2. Per l’effettuazione dei corsi la predetta Direzione si avvale del concorso, per la parte didattica, di personale, materiali e infrastrutture degli enti addestrativi definiti dallo Stato maggiore dell’Esercito e, per la formazione integrativa del personale preposto alla bonifica bellica sistematica subacquea, degli enti addestrativi definiti dallo Stato maggiore della Marina.
3. I corsi di cui al comma 1 sono indetti tramite comunicato, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, che disciplina le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande di ammissione degli aspiranti frequentatori.

 

Art. 6
(Categorie di specializzazione)

1. I corsi di cui all’articolo 5 sono finalizzati alla formazione delle seguenti categorie di personale specializzato:
a) dirigenti tecnici, con compiti di progettazione, organizzazione e direzione delle attività di bonifica sistematica;
b) assistenti tecnici, con compiti di coordinamento esecutivo e pratico delle attività di ricerca e scoprimento, sorveglianza e tenuta dei documenti di cantiere;
c) rastrellatori, con compiti di esecuzione pratica delle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.
2. Per ciascuna delle categorie di cui al comma 1, la frequenza di uno specifico modulo addestrativo svolto a cura della Marina Militare e il superamento del relativo esame ai sensi dell’articolo 10 abilitano il personale allo svolgimento delle attività di ricerca e scoprimento dì ordigni bellici in ambiente subacqueo.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono, altresì, finalizzati alla formazione del personale del Ministero della difesa preposto alla vigilanza sulle attività di bonifica sistematica condotte dalle imprese specializzate, ovvero allo svolgimento delle medesime attività condotte sulle aree in uso al Ministero della difesa o per interesse dello stesso.

 

Art. 7
(Requisiti per l'ammissione ai corsi)

1. Ai corsi per dirigenti tecnici possono essere ammessi:
a) personale di ditte iscritte all’albo, o che hanno presentato istanza di iscrizione ad esso, in possesso di laurea di tipo tecnico-scientifico, ovvero di diploma della scuola secondaria di II grado quale perito tecnico o geometra;
b) ufficiali dell’Arma del Genio o del Corpo Ingegneri dell’Esercito (specialità infrastrutture), del Corpo del Genio della Marina (specialità infrastrutture) ovvero del Corpo del Genio Aeronautico (con specializzazione in materia di infrastrutture o chimico/fisica);
c) personale civile del Ministero della difesa di livello non inferiore alla 3ª Area, con profilo tecnico e in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera a).
2. Ai corsi per assistenti tecnici possono essere ammessi:
a) personale di ditte iscritte all’albo, o che hanno presentato istanza di iscrizione ad esso, in possesso di titolo di studio della scuola secondaria di II grado quale perito tecnico o geometra e del brevetto di rastrellatore conseguito da almeno due anni, fatto salvo il personale già in possesso del brevetto di rastrellatore alla data di pubblicazione del presente decreto;
b) sottufficiali appartenenti al ruolo Marescialli o Sergenti in possesso di specifica formazione professionale nel settore o in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera a);
c) personale civile del Ministero della difesa appartenente alla 2ª Area, con profilo tecnico e in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera a).
3 Ai corsi per rastrellatoli possono essere ammessi:
a) personale di ditte iscritte all’albo, o che hanno presentato istanza di iscrizione ad esso, in possesso di titolo di studio della scuola secondaria di I grado;
b) graduati in servizio permanente o volontari in ferma prefissata quadriennale in possesso di incarico definito dalla Forza armata di appartenenza;
c) personale civile del Ministero della difesa appartenente alla 1ª oppure alla 2ª Area, con profilo tecnico e in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a).
4. Per l’acquisizione della qualifica subacquea, in aggiunta ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e alle condizioni di cui all’articolo 9, il personale deve essere in possesso di qualifica professionale di sommozzatore conseguita a seguito di frequenza del corso di operatore tecnico subacqueo (O.T.S.) ai sensi del decreto 13 gennaio 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979
5. La Direzione dei lavori e del demanio dispone l’ammissione ai corsi degli aspiranti, secondo le specifiche necessità riportate nei comunicati di cui all’articolo 5, comma 3.

 

Art. 8
(Idoneità fisica per l’ammissione ai corsi)

1. Per l’ammissione ai corsi è richiesta la certificazione sanitaria, rilasciata da un ufficiale medico in servizio permanente delle Forze armate o di polizia, attestante, sulla base degli accertamenti diagnostici (obbligatorio l’esame audiometrico, facoltativa la visita oculistica e/o ulteriori accertamenti per dubbio diagnostico) effettuati presso struttura sanitaria militare o pubblica, il possesso da parte dell’aspirante dei requisiti psico-fisici riportati nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

 

Art. 9
(Ulteriori requisiti per il personale estraneo al Ministero della difesa)

1. Il personale estraneo al Ministero della difesa può partecipare ai corsi purché:
a) dichiari di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli articoli 11, 12 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
b) faccia parte delle maestranze di una ditta che sia iscritta all’albo, ovvero che abbia presentato domanda di iscrizione ad esso, carente esclusivamente per mancanza del requisito di cui all’articolo 9, comma 7, del decreto 11 maggio 2015, n. 82;
c) sia munito di assicurazione contro gli infortuni.

 

Art. 10
(Rilascio, validità e rinnovo dei brevetti di specializzazione)

1. I frequentatori che al termine del corso hanno superato apposito esame, da svolgere con modalità da definire a cura della Direzione dei lavori e del demanio, conseguono un brevetto attestante la specializzazione acquisita, come da modello in allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La Commissione esaminatrice preposta all’accertamento dell’idoneità al termine del corso è nominata con atto del Direttore della Direzione di cui al comma 1.
3. Il brevetto di specializzazione, rilasciato a firma del Direttore della Direzione dei lavori e del demanio, o di un funzionario da lui delegato, ha validità di due anni dal rilascio. Dopo la scadenza del brevetto, il personale non è autorizzato a svolgere le relative mansioni.
4. Alla scadenza, il brevetto può essere rinnovato per ulteriori due anni su istanza dell’interessato, previo accertamento dell’idoneità psico-fisica con le modalità di cui all’articolo 8.
5. Se il brevetto non è rinnovato alla scadenza naturale dei due anni, trascorsi ulteriori due anni decade definitivamente.

 

Art. 11
(Sospensione e revoca dei brevetti di specializzazione.)

1. Il brevetto di specializzazione è sospeso, per un periodo di tempo compreso tra tre e dodici mesi, ovvero revocato, per uno dei seguenti motivi:
a) perdita dei requisiti di idoneità psico-fisica;
b) perdita dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a);
c) gravi negligenze o inadempienze nel rispetto delle procedure operative, tali da pregiudicare la corretta esecuzione delle attività di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, compromettendo la sicurezza del personale operante nel cantiere;
d) reiterate violazioni in materia di tenuta della documentazione di cantiere ovvero degli obblighi inerenti le comunicazioni da effettuare prima, durante e al termine delle operazioni di bonifica bellica sistematica, in aderenza alle specifiche disposizioni emanate in materia dalla Direzione dei lavori e del demanio.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono disposti con decreto motivato del Direttore della Direzione dei lavori e del demanio.

 

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri finanziari connessi all’esercizio delle attività di vigilanza delle bonifiche sistematiche gravano sulle assegnazioni ordinarie del Segretariato generale della difesa - Direzione dei lavori c del demanio.
2. Gli oneri finanziari connessi all'organizzazione e all’esecuzione dei corsi di cui all’articolo 5 gravano sulle assegnazioni ordinarie delle Forze armate da cui dipendono gli enti addestrativi responsabili del loro svolgimento.
3. Il personale delle ditte specializzale è ammesso alla frequenza dei corsi di cui al comma 2 previo pagamento di una tassa di frequenza, che si configura quale rimborso delle spese sostenute dal Ministero della difesa per l’organizzazione dei corsi medesimi, il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono rese note nel comunicato di cui all’articolo 5, comma 3.

 

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I requisiti culturali previsti all’articolo 7 per l’ammissione ai corsi di formazione nel settore della bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici sono necessari solo per il rilascio dei nuovi brevetti di specializzazione.
2. I brevetti conseguiti ai sensi del decreto 23 ottobre 2003 conservano piena validità e sono rinnovati sulla base del nuovo modello (Allegato 2) alla loro scadenza biennale, previa presentazione della certificazione medica attestante il mantenimento dei requisiti fisici.
3. L’attribuzione della qualifica subacquea a favore del personale in possesso dei brevetti di dirigente tecnico, assistente tecnico e rastrellatore, già inserito nell’organico di imprese specializzate in bonifica bellica sistematica subacquea e materialmente operante in tale ambito all’atto dell’emanazione del presente decreto, avviene a cura della Direzione dei lavori e del demanio, previo accertamento dei requisiti necessari. Nel periodo transitorio il personale può continuare ad operare.
4. Il presente decreto abroga e sostituisco il decreto 1 giugno 2016.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel Giornale
Ufficiale della Difesa, nonché comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 28 febbraio 2017

Il Ministro della difesa
Roberta PINOTTI

ALLEGATO 1
IDONEITÀ FISICA PER L’AMMISSIONE AI CORSI

Il personale che richiede l’ammissione ai corsi di cui al presente decreto deve essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:
- normale sviluppo psico-fisico;
- assenza di infermità o imperfezioni che determino limitazioni funzionali di rilievo, tali da comportare impedimento all’utile espletamento delle mansioni proprie della qualifica ovvero che possano risentire negativamente dell’espletamento delle medesime mansioni;
- udito bilaterale utile per la voce ordinaria di conversazione a 5 metri, con perdita non superiore ai 25 dB anche in una sola delle frequenze dei 500, 1000, 2000 e 3000 Hz;
- acutezza visiva per assistenti tecnici e rastrellatori uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione ben tollerata; campo visivo e visione binoculare normali; senso cromatico normale alle matassine colorate;
- acutezza visiva minima per dirigenti tecnici uguale a quella richiesta per la conduzione di autoveicoli civili di cui alla patente tipo “B”, campo visivo e visione binoculare normali; senso cromatico normale alle matassine colorate
 

ALLEGATO 2
MODELLI BREVETTI


MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Comunicato relativo alla disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.
G.U. 29 aprile 2017, n. 99

Si comunica che, con decreto datato 28 febbraio 2017, il Ministro della difesa ha approvato la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali interni relativi all'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché disposizioni relative alla formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici. Il predetto decreto, che abroga il decreto del Ministro della difesa 1° giugno 2016, di pari oggetto, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa e sul sito web del Ministero della difesa.