Categoria: 2017
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 febbraio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Agidae e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl/Fist-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Servizi socio assistenziali, Agidae
Fonte: uiltucs.it

Sommario:

  Verbale di accordo
Premessa
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Condizioni di miglior favore
Art. 3 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 4 Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 6 Struttura della contrattazione
Art. 7 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 8 Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 9 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofìsiche
Art. 10 Tutela popolazione lavorativa anziana e prevenzione
Art. 11 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 12 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 Rappresentanze sindacali
Art. 14 Permessi per cariche sindacali
Art. 15 Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 16 Assemblea
Art. 17 Affissione e locali per attività sindacale
Art. 18 Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 Assunzione
Art. 20 Documenti di lavoro
Art. 21 Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 22 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 23 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 24 Apprendistato professionalizzante
Art. 25 Periodo di prova
Art. 26 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 27 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 28 Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 29 Trattamento di fine rapporto
Art. 30 Previdenza complementare
Art. 31 Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)
Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 32 Comportamento in servizio
Art. 33 Ritardi ed assenze
Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Art. 35 Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza
Art. 36 Ritiro della patente
Art. 37 Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 38 Sistema di classificazione del personale e categorie di inquadramento
Art. 39 Declaratoria delle categorie
Art. 40 Mansioni promiscue e variazioni temporanee delle mansioni
  Art. 41 Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Art. 42 Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 43 Orario normale di lavoro
Art. 44 Lavoro straordinario
Art. 45 Banca delle ore
Art. 46 Lavoro notturno
Art. 47 Lavoro festivo
Art. 48 Indennità per presenza notturna
Art. 49 Disponibilità
Art. 50 Reperibilità
Art. 51 Riposo giornaliero
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 52 Festività
Art. 53 Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 54 Permessi orari retribuiti
Art. 55 Permessi con recupero
Art. 56 Congedo matrimoniale
Art. 57 Tutela della maternità e paternità
Art. 58 Servizio militare, obiezione di coscienza
Art. 59 Donazioni sangue e midollo osseo
Art. 60 Congedi retribuiti
Art. 61 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 62 Congedi non retribuiti
Art. 63 Aspettativa non retribuita
Art. 64 Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 65 Diritto allo studio
Art. 66 Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 67 Trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 68 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 69 Superamento delle barriere architettoniche
Art. 70 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 71 Accordo quadro videosorveglianza
Titolo XII Retribuzione
Art. 72 Elementi della retribuzione
Art. 73 Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 74 Salario di anzianità
Art. 75 Tredicesima mensilità
Art. 76 Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 77 Rimborsi di trasferta o di missione
Art. 78 Attività di soggiorno fuorisede
Art. 79 Corresponsione della retribuzione
Art. 80 Premio di merito e progressione orizzontale di carriera
Art. 81 Abiti da lavoro
Titolo XIII Procedure per l’esame delle controversie
Art. 82 Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
Art. 83 Ente Bilaterale Nazionale
Nota a verbale

CCNL Socio-Assistenziale 2017-2019, Roma, 20 febbraio 2017

Verbale di accordo
In data 20 febbraio 2017, si sono incontrate, in Roma, presso la sede Agidae, in Via Vincenzo Bellini 10: Agidae […], Fp Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat/Cisl, affiliata alla Fist Cisl […] unitamente ad una delegazione trattante […], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], Uiltucs […], ed hanno proceduto alla firma del rinnovo del CCNL 1/1/2017 - 31/12/2019, dopo la sigla dell'ipotesi di rinnovo del 21.12.2016.

Premessa
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio- sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae, le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte, contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'Agidae e le OO.SS. Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato al l’interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell’utenza, all’assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'Agidae e le OO.SS. Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli Contratti.
Le parti condividono l'impegno a sottoscrivere un avviso comune che individui le criticità del settore e le richieste di intervento, per portarle al confronto con le istituzioni nazionali e regionali.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
Le Istituzioni sono suddivise, a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'Autorità ecclesiastica,
Area socio-sanitaria
• Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
> Istituti di assistenza domiciliare;
> Case albergo;
> Case protette;
> Case di riposo con reparto protetto;
> Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
> servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio).
Area socio-assistenziale educativa
• Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
• servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio);
• Centri di aggregazione giovanile;
• servizi di animazione;
• Centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
• Centri culturali, ricreativi e sportivi;
• Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti.
Area accoglienza - servizi - attività artistiche, culturali e sportive
• Colonie marine e montane, Case per ferie, Accoglienza pellegrini, Pensionati e/o Patronati per studenti;
• Case per esercizi spirituali;
• Istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio, Catacombe, Musei, Biblioteche, ecc.;
• uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
• Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
• Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

Titolo II Relazioni sindacali
Le parti si impegnano entro il 31 dicembre 2017 a definire con le Organizzazioni sindacali confederali un accordo per il nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.

Art. 5 Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. In particolare le parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.
Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall’altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita c di lavoro, lo stress da lavoro correlato.
Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell’impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle Direttive Europee in tema di informazione e consultazione.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello d'istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSA/RSU, e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA/RSU, e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità, in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, i lavoratori assenti per malattia, sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituzioni e/o di ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della Legge n. 428 del 1990 e dal D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 18.

Art. 6 Struttura della contrattazione
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e decentrata.
Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo aziendale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.
1. Il Contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche clic normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]
2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
[…]
- il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
- l’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000).
A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, in Istituti con più di 15 dipendenti, le RSA/RSU congiuntamente alle Organizzazioni sindacali confederali firmatarie del presente CCNL.
La contrattazione d'istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono:
- istituzione del servizio di reperibilità;
- assistenza e vigilanza notturna;
[…]
- le categorie ed i profili professionali, i contingenti di personale, […];
- il regolamento della banca delle ore, di cui all’art. 44;
- la programmazione dell’epoca e dei turni di ferie del personale;
- le modalità di fruizione del diritto di cui agli artt. 65 e 66;
- le modalità e le clausole relative alla eventuale deroga dalle 11 ore di riposo giornaliero come previsto all’art. 51;
in base all’accordo quadro che verrà definito a livello nazionale, l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ad eccezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori;
ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.
Durante la vigenza contrattuale, il contratto integrativo, sia a livello regionale, sia a livello d’istituto, potrà essere sottoscritto una sola volta.

Art. 8 Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Agidae, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente.
L'Agidae assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.
Nel l'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 9 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofìsiche
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla Legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.

Art. 10 Tutela popolazione lavorativa anziana e prevenzione
Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa anche per effetto dell’attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e politiche di gestione del personale, finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento della propria attività professionale dei lavoratori e le conseguenti ricadute sull’organizzazione dei servizi.
In questo ambito si devono considerare le diverse cause che concorrono all’insorgenza delle problematiche fisiche a carico dei lavoratori, oltre al fenomeno dell’invecchiamento:
a) su richiesta del lavoratore, prevedere momentanee esclusioni dal lavoro notturno, eventualmente definire le causali, in accordo con l’interessato;
b) ampliare le causali di ricorso al part-time.

Art. 11 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla Legge n. 238/2000 e agli arti. 19 e 20 della Legge n. 53/2000.

Art. 12 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica Legge-Quadro 11 agosto 1991, n. 266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell'Istituto, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 Rappresentanze sindacali

In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA o RSU, elette sulla base dell'apposito Regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'Agidae, in data 8 maggio 1995, e così composte:
- in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 RSA/RSU ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di quattro;
- in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 RSA/RSU per ogni Organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei.
[…]

Art. 16 Assemblea
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 13 del presente CCNL.
In assenza delle RSU, le dieci ore annue di assemblea sono indette dalle RSA unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data alla Direzione dell'Istituto tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.

Art. 17 Affissione e locali per attività sindacale
Le RSA/RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori al l'interno dell'Istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
In conformità con quanto previsto dall’art. 27 della Legge 300/1970, nelle Istituzioni con almeno 200 dipendenti, alle rappresentanze sindacali aziendali è assegnato permanentemente, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.
Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 Documenti di lavoro

1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate se previsto dalla normativa;
[…]
f) libretto sanitario, ove richiesto.
2. È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
[…]

Art. 21 Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Istituti aderenti all’Agidae è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
21.1 Contratto a tempo determinato. Apposizione del termine e contingente
[…]
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 61/2000, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
3. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali (periodi di epidemie, aumento temporaneo di persone non autosufficienti);
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la sostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla Congregazione che gestisce l'Istituto dispensato temporaneamente per esigenze di salute, formazione, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione, anche per patte dell’orario di servizio.
[…]
È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto stesso.
[…]
21.2 Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.3 Disciplina della proroga […]
21.4 Scadenza del termine
[…]
21.5 Successione dei contratti
[…]
21.6 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
• i contratti di somministrazione;
• i contratti di apprendistato;
• le attività di stage e tirocinio.
21.7 Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
21.8 Diritto di precedenza e informazione
[…]
4. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Art. 22 Rapporto di lavoro a tempo parziale
A - Norme di carattere generale
1. Ai sensi del D.Lgs n. 61/2000 e del D.Lgs n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.
3. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
4. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
[…]
9. L’eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
B - Lavoro supplementare […]
C - Clausole elastiche
[…]
D - Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
E - Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.
[…]
Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l’Istituzione, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part-time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
1. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
2. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
3. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni;
4. situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.
L’Istituzione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell’orario di lavoro così come stabilito in sede di concessione del part-time.

Art. 23 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti c nelle seguenti fattispecie:
• per particolari punte di attività;
• per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
• per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto.
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione, anche per il tramite dell’Agidae, è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
[…]
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Art. 24 Apprendistato professionalizzante
Le OO.SS. e l'Agidae, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le Direttive dell'Unione Europea, alla luce delle normative introdotte dal D.Lgs n. 81/2015, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato a causa mista finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell’apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b) per consentire all’interno degli Istituti associati il rilancio dell’occupazione soprattutto giovanile. Per quanto riguarda le altre forme di apprendistato, le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
1 - Disciplina generale
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato è necessario un contratto in forma scritta nel quale debbono essere indicati la prestazione di lavoro, le relative mansioni, il periodo di prova, la durata del contratto di apprendistato, il livello di inquadramento iniziale e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita, il piano formativo individuale (secondo lo schema contenuto nell’Allegato al presente accordo) che contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle maturate dal lavoratore.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione Paritetica Nazionale che esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alla disciplina di legge in materia di apprendistato da rilasciare entro 15 gg. dalla convocazione della Commissione.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 gg. consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. […]
2 - Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti nella misura massima del 30% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.
Possono altresì essere assunti, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs n. 81/2015, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
3 - Tutor
L’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti nell’allegato e delle previsioni contenute nel presente Accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno o esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
La funzione di referente interno potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso di requisiti professionali adeguati che dovrà avere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Nel caso in cui l’Istituto intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura di formazione esterna messa a disposizione dall’Associazione datoriale, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte. 
4 - Attività formativa: durata e contenuti
Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs n. 81/2015, comma 2, la durata della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell’arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
Gli Istituti potranno avvalersi, per l’erogazione della formazione pubblica, della Fondazione Agidae Labor, struttura formativa accreditata per l’erogazione di formazione di base e trasversale di cui al DGR n. 41 del 3/02/2012 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
5 - Durata del rapporto di apprendistato
La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
 

Categoria

Durata

A2

6 mesi

A3

12 mesi

B2

24 mesi

C1

24 mesi

C2

24 mesi

D

36 mesi

6 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Istituti, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno riconosciute dal nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
7- Trattamento normativo ed economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli è stato assunto.
[…]
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 32 Comportamento in servizio

La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
[…]
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità, alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
1. inosservanza dell'orario di lavoro;
[…]
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
4. irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
1. inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
[…]
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
5. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6. insubordinazione verso i superiori;
[…]
8. assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
9. rifiuto ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritto può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6. danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
[…]
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 41 Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l'Istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento, la lavoratrice e il lavoratore seguiranno la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 43 Orario normale di lavoro

L’orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall’Istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice cd al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente Contratto rinvia esplicitamente.
In relazione alla peculiarità dell’Area accoglienza-servizi-attività artistiche, culturali e sportive, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti.
Possono essere concordate tra le parti durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e, inoltre, articolazioni basate su una quantificazione annuale.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Le prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potranno essere effettuate per un numero di settimane superiore a tredici, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale.

Art. 44 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro normale o programmato stabilito dall’art. 43.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
[…]

Art. 45 Banca delle ore
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie di cui all’art. 43, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’intera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, confluiranno nella banca ore le residue ore di riduzione oraria di cui all’art. 54, i riposi compensativi delle festività lavorate di cui all’art. 52, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
Ulteriori articolazioni dell’istituto, la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, ai sensi dell’art. 6.2.
Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all’anno precedente e non fruiti.

Art. 46 Lavoro notturno
Per lavoro notturno s’intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
[…]
Il lavoratore può chiedere di essere esonerato dal lavoro notturno nei seguenti casi:
• per la sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa azienda/ente con figli fino a sei anni di età;
• per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
• in caso di parti gemellali anche oltre i periodi di legge;
• in caso di effettuazione di terapie salvavita;
• in caso di unica assistenza di padre o madre non ricoverati affetti da demenza senile certificata (e similari).

Art. 48 Indennità per presenza notturna
1. Esclusivamente alle figure educative operanti in strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di € 35,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
La richiesta dei gestori come l’adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
2. L’Istituto, esclusivamente nelle comunità per minori, laddove non sia possibile garantire la presenza con il personale di cui al punto precedente, potrà anche assumere apposito personale, senza titolo specifico, con mansione di Prestazione esclusivamente d’attesa notturna, inquadrato nella categoria A. La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Dette assunzioni saranno rivolte prevalentemente a persone disoccupate, in cassa integrazione, studenti.
[…]

Art. 49 Disponibilità
Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell’Istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate.

Art. 50 Reperibilità
Per reperibilità s’intende la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell’Istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell’arco delle 24 ore giornaliere.
L’Istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte al mese.
Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con una indennità oraria di 1,5 euro.
In caso di servizio prestato, al lavoratore va comunque garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio effettivo.
[…]

Art. 51 Riposo giornaliero
1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
2. Le parti concordano che per il personale impegnato in lavoro organizzato in turni continuativi ed avvicendati, è possibile in via eccezionale derogare al principio della consecutività del riposo giornaliero, con periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a nove ore consecutive. Le modalità e le clausole per poter accedere a detta deroga, così come le misure compensative, devono essere oggetto di accordo in contrattazione aziendale, ai sensi dell’art. 6.2.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 57 Tutela della maternità e paternità

A - Norme di carattere generale
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.Lgs n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione clic il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.
[…]
B - Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità […]
C - Riposi giornalieri

1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 Legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
4. In caso di adozione c/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
D - Malattia figlio […]
E - Permessi per esami prenatali

1. Ai sensi del D.Lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 59 Donazioni sangue e midollo osseo
La lavoratrice e il lavoratore che donino il sangue e/o il midollo osseo hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo onere.

Art. 61 Congedi per eventi e cause particolari
[…]
D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi così come prevede la legge ed un ulteriore periodo di 2 mesi di congedo non retribuito.
Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Durante il periodo di congedo ordinario (attualmente massimo di 3 mesi), la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico (art. 24 D.Lgs 80/2015).
Parimenti, il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 68 Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 69 Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 70 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81) si fa riferimento al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Agidae in data 22 maggio 1997 che le parti si impegnano ad aggiornare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL.

Titolo XIII Procedure per l’esame delle controversie
Art. 83 Ente Bilaterale Nazionale

1. Nell'ottica di favorire l’evoluzione del sistema socio-educativo-assistenziale non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore socio-assistenziale non statale religioso.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
d) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
a) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
b) promuovere forme di previdenza complementare.