Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2017, n. 20309 - Caduta durante l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Responsabilità del distaccatario


Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 09/11/2016

 

 

 

Fatto

 


S.A.F. ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 9.11.2015 in parziale riforma, quanto al solo trattamento sanzionatorio (ridotto a sei mesi di reclusione), della sentenza del Tribunale di Lecce con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all’art. 589 co. 3 per avere, in qualità di legale rappresentante della “Filanto s.p.a.”, per colpa, negligenza, imperizia inosservanza delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, provocato la morte di M.L., dipendente della TECNOSUOLE s.r.l., in distacco temporaneo presso la FILANTO; in particolare per aver adibito il M.L. a lavorare sull’impianto elettrico di videosorveglianza, salendo sulla copertura di un capannone della Filanto - costruito con materiale non sufficientemente resistente ed in assenza di idonee misure di sicurezza e del documento di valutazione dello specifico rischio (art. 7 co. 9 DPR 303/56 e D.lvo. 626/94) - copertura che cedeva, con caduta al suolo del M.L. da un altezza di mt. 7-8.
Come risulta dalla ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito, il M.L., elettricista dipendente della Tecnosuole s.r.l. in distacco presso la Filanto, dopo aver effettuato i lavori di installazione di un impianto di videosorveglianza sul terrazzo del capannone della Filanto, mentre camminava per raggiungere l’uscita, precipitava nel capannone da un lucernaio in plexiglas riportando trauma cranico encefalico e fratture multiple in conseguenza delle quali decedeva.
A sostegno del ricorso la difesa del S.A.F. ha dedotto i seguenti motivi:
1) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di motivazione con riguardo agli artt. 589, 40, 41 c.p.. Lamenta la difesa l’illogicità della motivazione volta ad escludere l’abnormità del comportamento del lavoratore inteso come fattore causale esclusivo nel determinismo dell’evento.
A tale proposito assume che la prestazione nella quale era impegnato il M.L. al momento dell’infortunio non faceva parte dell’attività produttiva della Filanto - per la quale era stato predisposto il documento di valutazione dei rischi ed erano state realizzate tutte le altre iniziative di competenza del datore di lavoro quale garante della sicurezza - essendo la stessa consistita nell’installazione di un impianto di videosorveglianza del capannone. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la presenza sulla copertura del capannone dei dipendenti impegnati in attività lavorative e la connessa possibilità di un loro transito sulla struttura in plexiglas dei lucernari, era un’ipotesi del tutto inusuale, estranea al ciclo della lavorazione, come del resto comprovato dalla deposizione dei funzionari del servizio di prevenzione e sicurezza della ASL di Lecce, da cui risulta che la salita del M.L. sulla copertura del capannone ed il relativo transito fu un “fatto eccezionale” perché stavano montando un impianto di videosorveglianza.
La difesa richiama un recente indirizzo della Suprema Corte - fondato non più sull’accentramento di responsabilità in capo al datore di lavoro bensì su un modello di collaborazione fra quest’ultimo ed il lavoratore - secondo cui il datore di lavoro non è investito di un obbligo assoluto di vigilanza sul lavoratore ma, una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponde dell’evento derivante dalla condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore; ciò non solo in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore (nozione che si riferisce alle condotte poste in essere in maniera imprevedibile, al di fuori del contesto lavorativo e, quindi, che nulla hanno a che fare con l’attività svolta) ma anche in presenza di un comportamento esorbitante del lavoratore (nozione che riguarda le condotte che fuoriescono dall’area del rischio che il datore è chiamato a valutare in via preventiva e che non rientrano nell’ambito delle mansioni, degli ordini e delle disposizioni concernenti il contesto lavorativo).
Nel caso in esame, secondo la difesa, il M.L. pose in essere una condotta “avente i caratteri di abnormità e di esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alla precise direttive ricevute connotandosi come del tutto imprevedibile, non potendo il datore di lavoro prevedere ed impedire che il lavoratore, anziché camminare sui percorsi in cemento presenti sul solaio, transitasse sulle fragili e ben visibili lastre in plexiglas”.
2) Inosservanza, erronea applicazione degli artt. 2 co. 1 c.p. 30 DLvo 276/2003 e 3 co. 6 D.lvo 81/2008 in relazione alla disciplina dell’assunzione di obblighi di prevenzione in capo al datore di lavoro distaccatario. Assume la difesa che al momento dell’infortunio la normativa di riferimento era data dal D.lgs 276/2003 contenente una definizione generale sulla nozione di “distacco” senza alcuna previsione della assunzione di obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro in capo al datore beneficiario del distacco; secondo la giurisprudenza formatasi sotto il vigore di quella normativa, gli obblighi in materia antinfortunistica continuavano a gravare sul “distaccante”, unico soggetto titolare del rapporto di lavoro col dipendente distaccato.
Solo col d.lvo 81/2008 il legislatore ha introdotto una specifica disciplina che prevede, all’art. 3 co. 6, l’assunzione, in caso di distacco, di tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.
Proprio l’introduzione di tale disciplina deve portare alla conclusione, secondo la difesa, che prima di essa non fosse prevista, nel silenzio del legislatore, alcuna assunzioni a carico del datore di lavoro distaccatario degli obblighi in materia antinfortunistica, che rimanevano a carico del distaccante, non valendo a smentire l’indirizzo di legittimità richiamato dai giudici di seconde cure, in quanto costituito da un unico isolato precedente. Di conseguenza la Corte territoriale, nel prevedere la responsabilità dell’imputato nella veste di datore di lavoro distaccatario, è incorsa nella violazione del principio della retroattività della norma penale sfavorevole.
3) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 40, 27 Cost., illogicità della motivazione.
Lamenta la difesa il vizio di motivazione quanto all’attribuzione al S.A.F. della responsabilità per l’omessa previsione del rischio. Rileva a tale proposito la previsione nell’organigramma della Filanto di due persone appositamente deputate alla predisposizione ed al rispetto della normativa antinfortunistica; in conformità al principio della SC secondo cui il nucleo fondamentale ed indelegabile della disciplina antinfortunistica è il dovere di valutazione dei rischi e di predisposizione del piano complessivo di misure consequenziali, si deve ritenere, secondo la difesa, che tutto ciò che esula dal dovere generale di organizzazione e dall’apprestamento di misure organizzative idonee a garantire un’adeguata articolazione di funzioni in tema di prevenzione degli infortuni, è delegabile con esclusione della responsabilità del datore di lavoro laddove la delega presenti i requisiti della efficacia e correttezza.
Il S.A.F. ha adempiuto agli obblighi in materia antinfortunistica che gli facevano carico, nella qualità di datore di lavoro, provvedendo a redigere il documento per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in conformità alla disciplina del d.lgs 80/2001.
Dunque la difesa denuncia l’illogicità della motivazione per aver ravvisato una colpevole omissione del datore di lavoro, in violazione degli obblighi in materia di prevenzione, nella mancata previsione, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico rischio relativo al camminamento sui lucernari posti sulla copertura del capannone. Osserva in proposito che siffatto rischio non avrebbe mai potuto essere preveduto nel documento di valutazione rischi trattandosi di mansione del tutto estranea al ciclo produttivo della Filanto (che prevedeva esclusivamente lavori interni all’opificio) ed in relazione al quale non poteva esigersi un controllo capillare del datore di lavoro in presenza dei responsabili per la sicurezza. Il documento in questione non poteva che prevedere rischi generali connessi alla lavorazione dell’impresa e al funzionamento degli impianti. Inconferente è il rilievo della responsabilità del datore di lavoro per carenze in materia di sicurezza attinenti a scelte, di carattere generale, della politica aziendale ovvero a carenze strutturali posto che nessuno di questi aspetti riguarda la responsabilità contestata al Filograna al quale si contesta il fatto di non aver previsto un rischio (e di non adottato le relative misure di prevenzione) che esulava da quelli connessi al ciclo produttivo dell’azienda.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è infondato nei termini di seguito indicati.
Quanto al primo motivo di ricorso - tramite il quale si censura la motivazione della sentenza di appello nella misura in cui esclude l’abnormità del comportamento del M.L. - occorre precisare che, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro non è certo esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio. Ciò perché il datore di lavoro, quale garante della correttezza dell’agire del lavoratore, è tenuto ad esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (art. 18 co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008).
Dunque il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e penetrante al fine di imporre ai lavoratori l’osservanza della normativa antinfortunistica e di evitare l’instaurarsi di prassi di lavoro pericolose.
Di norma, quindi, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è gravato, sulla base del principio dell’equivalenza delle cause vigente nel sistema penale di cui all'art. 41 co. 1 c.p. Tale regola, però, conosce un’importante eccezione - in ossequio ai principi in tema di interruzione del nesso causale (art. 41 co.2 c.p.) - qualora il comportamento del lavoratore risulti assolutamente eccezionale ed imprevedibile. In questa ipotesi, infatti, viene meno la rilevanza efficiente rispetto alla verificazione dell’infortunio della condotta colposa del datore di lavoro.
Ciò può verificarsi in presenza solo di comportamenti abnormi del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
In questa prospettiva, si esclude che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.
Viceversa si ha comportamento abnorme nel caso in cui il lavoratore violi consapevolmente le cautele antinfortunistiche cagionando un pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare ovvero quando il predetto lavoratore provochi l’infortunio realizzando un’attività - non richiestagli - del tutto estranea alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro.
Tanto premesso, va precisato che perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro - pur in presenza di comportamenti imprudenti ma non abnormi del lavoratore - occorre pur sempre accertarne in concreto la colpa. In altri termini, anche in presenza dell’imprudenza del lavoratore, occorre che l’infortunio sia attribuibile alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell’incidente.
Ebbene sotto tale profilo la sentenza impugnata non è censurabile: la stessa, infatti, evidenzia che il datore di lavoro aveva omesso di predisporre o di far predisporre, in occasione di lavori importanti il rischio di caduta dall’alto, il necessario strumentario di prevenzione. Dunque la caduta del lavoratore gli viene addebitata, risultando irrilevante l’improvvido comportamento dello stesso lavoratore che pure aveva contributo al verificarsi della caduta.
Ancora i giudici di appello hanno congruamente motivato il proprio convincimento relativamente al fatto che il comportamento del M.L., seppur improvvido, si è comunque sviluppato nell’ambito di un contesto affatto abnorme ed inconferente rispetto alle mansioni attribuitegli. Da una parte, infatti, la Corte di appello ha evidenziato come la causa dell’infortunio fosse riconducibile alla mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di misure di sicurezza volte ad evitare il camminamento sul lucernario le cui fragili lastre di copertura non tolleravano il peso di una persona. Dall’altra la Corte territoriale ha escluso un comportamento abnorme del M.L. rilevando che, poiché il terrazzo del capannone era frequentato dai dipendenti per l’esecuzione di lavori di manutenzione — essendo su di esso allocate le tubazioni degli impianti dell’attività produttiva svolta all’interno del capannone - il passaggio dei lavoratori impegnati sul terrazzo attraverso le lastre in plexiglas dei lucernari, per quanto imprudente, non costituiva evento certo imprevedibile (data anche la presenza di impianti tecnologici che occupavano buona parte della superfìcie del terrazzo, non consentendo attraversamenti agevoli in modo da evitare di salire sulle lastre dei lucernari).
Al pari infondato risulta anche il secondo motivo tramite il quale si lamenta un’erronea interpretazione della disciplina in materia di distacco del lavoratore.
Correttamente, infatti, giudici di appello hanno ritenuto che la responsabilità dell’infortunio gravasse sul datore di lavoro “distaccatario” unitamente a quello “distaccante” in quanto il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del posto di lavoro nei confronti di tutti i soggetti che hanno prestato la loro opera nell’impresa qualunque sia il loro inquadramento lavorativo. Invero tale obbligo si estende, non solo ai lavoratori autonomi ma anche ai lavoratori distaccati i quali hanno pur sempre un rapporto di subordinazione funzionale nei confronti di chi si avvale della loro opera (Cass. Sez. IV n. 37079/2008 RV 241021).
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’art. 2087 c.c., nel prevedere che il datore di lavoro si faccia garante della sicurezza del luogo di lavoro e della incolumità fisica dei lavoratori, sancisce un obbligo di portata generale in presenza del quale non deve farsi distinzione fra lavoratore subordinato ed altre figure di soggetti operanti nell’impresa, a vario titolo, dovendosi ritenere tale obbligo esteso anche a persone estranee all’organico purché sia ravvisabile il nesso di causalità fra la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e l’infortunio (ex multis Cass. Sez. IV n. 31300/2013 Rv. 256397).
Quanto poi all’assenza di responsabilità dell’imputato per aver delegato ad altri le funzioni in materia di sicurezza del lavoro occorre precisare che, anche nelle strutture più complesse, non sono delegabili le attività di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori ove essi si riconnettano a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa attribuirsi al delegato della sicurezza (Cass. Sez. F., n. 32357/2010 Rv. 247996; Cass. Sez. IV n. 47137/2007 Rv. 238659; Cass. Sez. IV n.4123/2009 Rv. 242480).
Ebbene, come precisato nell’impugnata sentenza, nel caso in esame il rischio connesso al transito sulla lastre in plexiglas dei lucernari da parte dei lavoratori impegnati in lavori sul terrazzo del capannone non era stato trattato nel documento di valutazione dei rischi specifici per i lavori di manutenzione e di installazione di impianti tecnologici che prevedevano l’accesso alle coperture. Tale manchevolezza, pur in presenza di specifiche figure responsabili della sicurezza, non può non porsi a carico del datore di lavoro (Cass. Sez. IV n. 37861/2009 Rv. 245276; Cass. Sez. IV n. 1841/2010 Rv. 246163).
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 9 novembre 2016.