Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2017, n. 20333 - Infortunio mortale durante l'attività manutentiva rischiosa. Responsabilità del capo area logistica di Trenitalia


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 27/01/2017

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Lecce, sez distaccata di Taranto, con sentenza del 19 ottobre 2015, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto condannando L.M., nella qualità di capo area logistica di Trenitalia spa, ad anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 589, commi 1, e 2 cod pen commesso in danno del dipendente C.L. . Quest'ultimo, addetto ai lavori di manutenzione all'interno del capannone di una autofficina, a seguito del verificarsi di un difettoso funzionamento del gancio di un carroponte da sette tonnellate, al fine di accertarsi delle cause del suddetto malfunzionamento, utilizzando un diverso carroponte da "60", presente su altra campata, si portava, attraverso la via cd " di corsia", sul pianerottolo predisposto per la manutenzione del carroponte oggetto di verifica. Individuato il guasto, aveva chiesto al collega M., con il quale stava lavorando e che seguiva le operazioni da terra, di " traslare " il carroponte sino alla posizione cd di ricovero, in modo da scendere. Così facendo, restava sulla passerella di manutenzione, e, durante il movimento, a causa della esiguità dello spazio tra la trave della capriata del soffitto del capannone e la passerella su cui era salito, rimaneva incastrato tra trave e la ringhiera, subendo un urto che lo aveva spinto all'esterno del carroponte così precipitando da una altezza di dieci metri, riportando lesioni mortali (fatto accaduto il 20 novembre 2007). All'imputato veniva contestata la violazione degli artt. 375 DPR n.547/1955; nonché degli art. 5, lett. f) e 35 del d.lgs n.626/1994, avendo omesso di curare l'adozione di misure di sicurezza imposte dalla lavorazione con macchine in movimento, di controllare l'adozione, da parte dei lavoratori, dei mezzi di protezione individuale, poiché la vittima non aveva fatto uso di cinture di sicurezza; di fornire ai dipendenti attrezzature tali da consentire l'accesso ai carroponte in condizioni di sicurezza.
2. La Corte d'Appello riteneva configurabile la colpa consistita nella omessa adozione di misure di sicurezza e, in particolare, nella assenza di predisposizione di specifiche procedure da seguire in caso di attività manutentiva rischiosa quale quella eseguita, il che aveva consentito ai due operai di agire autonomamente e di decidere l'intervento di riparazione attuato con le modalità rischiose che avevano condotto alla morte del C.L.; l'imputato, inoltre, non aveva predisposto alcun provvedimento atto a garantire l'osservanza dei dispositivi di protezione individuale, pur disponibili in cantiere. Pertanto, anche se sussisteva il concorso colposo della vittima, che non aveva indossato la cintura di sicurezza per eseguire l'operazione, la violazione delle norme antinfortunistiche (e, in particolare, l'art. 4, comma 5, lett f) d lgs 626/94) consentiva di affermare la penale responsabilità dell'imputato, escludibile solo in caso di condotta abnorme, esulante dal caso di specie. Né poteva sostenersi, anche a voler affermare la violazione del citato art. 4, che comunque l'evento morte non sarebbe stato evitato mediante la cintura di sicurezza, essendo stato dimostrato che le lesioni mortali erano state determinate dalla caduta dall'alto, e non dal precedente urto. Ancora, era palese la violazione dell'art. 35, comma 1, d.lgs 626/94, relativo all'obbligo di messa a disposizione di attrezzature idonee alla sicurezza in ordine al lavoro da svolgere, essendo stato accertato che non era stato predisposto alcun sicuro meccanismo per il raggiungimento del carroponte che non si trovasse in posizione di ricovero e che dovesse essere " traslato". Era inoltre irrilevante l'assenza dell'imputato il giorno del sinistro mortale, atteso che la responsabilità di quest'ultimo risiedeva nella colpa di organizzazione; infine, la Corte ribadiva il giudizio del primo giudice in termini di negazione della attenuanti generiche, poiché non era rilevabile, né era stato dedotto, alcun elemento dotato di valenza attenuante.
3. Ricorre per Cassazione L.M. a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale. La Corte d'Appello, affermando che qualora l'imputato avesse ottemperato all'obbligo di mettere a punto una precisa procedura scritta, il C.L. avrebbe saputo come operare nel modo più sicuro possibile, non aveva eseguito il necessario controllo critico dei fatti e dei dettagli del caso concreto, richiesto dalle recente giurisprudenza a sezioni Unite, e non aveva in particolare considerato che la vittima era un lavoratore particolarmente esperto, formato ed addestrato per lo specifico intervento di manutenzione. Pertanto, l'omissione contestata non poteva essere assolutamente collegata causalmente al sinistro mortale, posto che il lavoratore conosceva le procedure di intervento e a nulla rilevava che detta procedura non fosse consacrata in un atto scritto. Inoltre, il controllo circa effettivo uso dei dispositivi di sicurezza non poteva essere rimproverato all'imputato, peraltro assente dal posto di lavoro nella giornata in cui il sinistro si era verificato, in quanto vi erano altri due lavoratori sovraordinati al C.L. che avrebbero dovuto vigilare; inoltre, non era provato, al di là di ogni possibile dubbio, che le lesioni che avevano causato la morte del C.L. erano dovute alla caduta e non al violentissimo impatto con la trave della capriata del capannone. Con il secondo motivo, l'imputato denuncia violazione di legge in relazione all'art. 1, comma ter, d.lgs n.626 /1994 e successive modificazioni, secondo cui il datore di lavoro non poteva delegare la identificazione e valutazione dei rischi nonché la redazione del relativo documento e la designazione del responsabile della prevenzione. All'imputato, nella sua posizione di capo area logistica di produzione, non aveva alcun potere decisionale e di spesa; né era titolare di alcuna attività di organizzazione. Con il terzo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale aveva disatteso la regola del ragionevole dubbio, omettendo di valutare alla stregua del crisma della plausibilità la prospettazione difensiva della ininfluenza causale delle violazioni riscontrate rispetto
al concreto atteggiarsi del fatto. Infine, la Corte aveva omesso di riportare in dispositivo che all'imputato era stata concessa la sospensione condizionale della pena, come stabilito nella motivazione della sentenza di primo grado.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
2. Va esaminato, per priorità logica, il secondo motivo, con il quale il L.M. deduce vizio di violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art.1, comma ter, del d.lgs n.626 del 1994, contestando, in particolare, la propria posizione di garanzia, non essendo egli titolare di alcun potere decisionale né di autonomo potere di spesa. In proposito, deve rilevarsi che il vizio non è stato dedotto con i motivi di appello, così come imposto dall'art. 606, terzo comma, cod proc pen, con conseguente inammissibilità dell'esaminata doglianza. In ogni caso, anche a voler interpretare la censura come vizio di motivazione, è agevole osservare come il ricorrente non contesta, ma anzi ammette, che, in base all'organigramma aziendale della Officina Manutenzione Rotabili di Taranto, egli aveva il compito di " assicurare la corretta conservazione, la verifica e la manutenzione degli attrezzi e degli strumenti di misura; nonché di gestire la sicurezza e l'igiene del lavoro"; essendo, in concreto, preposto allo specifico settore. Né sarebbe comunque configurabile alcun vizio di contraddittorietà, non essendo mai stata dedotta ed esaminata la lamentata assenza di poteri gestionali e di spesa. Peraltro, trattandosi di pronuncia " doppia conforme", l'esame del vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 è limitato al devoluto, mentre, nel caso in esame, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della affermazione della penale responsabilità (Cass., n. 5223/07, ric. Medina, Rv. 236130).
3. Il primo e il terzo motivo (che possono essere congiuntamente esaminati per connessione logica) con i quali il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale, sono infondati. Deduce il ricorrente l'omessa valutazione di un elemento di prova acquisito al processo, e cioè la circostanza che il C.L. fosse un operaio esperto, e quindi la illocigità della impugnata sentenza laddove aveva ritenuto influente, sul processo causale, l'omissione della predisposizione di procedure scritte per eseguire gli interventi sul carroponte. In merito, questa Corte ha già affermato che in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa (Sez. 4, Sentenza n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266860 Sez. 4, Sentenza n. 21242 del 12/02/2014,Rv. 259219).
4. Peraltro, il ricorrente non ha censurato l'articolato passaggio della impugnata sentenza con il quale, in modo del tutto ineccepibile dal punto di vista logico, la Corte d'Appello attribuisce efficienza causale rispetto all'incidente alla mancata predisposizione delle attrezzature adeguate per eseguire l'accesso a fini manutentivi del carroponte posto in posizione diversa da quella di ricovero ( quindi alla specifica violazione dell'art. 35, comma 1, d.lgs 626/1994, secondo cui il datore di lavoro - in questo caso, quale preposto alla sicurezza dell'impianto, l'odierno ricorrente - deve mettere a disposizione le attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ai fini della sicurezza e della salute). L'infortunio, infatti, si era verificato durante la traslazione del carroponte per raggiungere la posizione di ricovero. Durante detta fase il C.L. si trovava sulla passerella di manutenzione e, in seguito allo spostamento, nonostante si fosse piegato per non urtare le travi della campata del capannone, era rimasto incastrato tra la trave e il parapetto e sospinto, in seguito all'urto, oltre la ringhiera della passerella, precipitando al suolo. Rilevano i giudici di merito che, a seguito dell'incidente, l'azienda aveva predisposto una piattaforma per raggiungere da terra in altezza il carroponte, in modo tale da evitare che i lavoratori percorressero la via di corsia del carroponte stesso, istallando altresì una gabbia metallica di contenimento sotto di esso. Per di più, nessuna illogicità manifesta o contraddittorietà si coglie nella motivazione della sentenza impugnata laddove, richiamate le risultanze della perizia medico legale disposta in dibattimento nonché le concordi deposizioni dei colleghi di lavoro, ricollega il decesso della vittima alle lesioni derivate dalla caduta dall'alto, e non a quelle riportate a seguito dell'urto con la capriata del capannone, posto oltretutto che, anche a seguito dell'urto, il povero C.L. aveva tentato di aggrapparsi, ancora vivo, all'ultimo sostegno di ferro del carroponte, precipitando poi al suolo. Del tutto corretta, dunque, è l'imputazione, a titolo di omissione colposa, della mancata vigilanza circa l'adozione, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di sicurezza, di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) d.lgs 626/1994, all'epoca vigente, così come corretto è il passaggio motivazionale per cui se fosse stata presente la piattaforma solo successivamente istallata e se il L.M. avesse imposto l'adozione della cintura di sicurezza per l'espletamento dell'attività, l'infortunio non si sarebbe verificato.
Detta valutazione, sotto il profilo causale, è invero pienamente rispondente al ripetuto insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causalità, bisogna verificare sulla base delle evidenze processuali se, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa omessa (o al contrario non compiuta la condotta commissiva) assunta a causa dell'evento, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale prossima alla certezza, non si sarebbe verificato, oppure sarebbe avvenuto molto dopo, o avrebbe comunque avuto minore intensità lesiva. Non è, però, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata la conclusione che la condotta dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica prossime alla certezza, (cfr. per tutte S. U. n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv.22139 e S.U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103). Di certo ipotizzando come espletata l'azione doverosa omessa ( predisposizione della piattaforma di accesso e della gabbia protettiva e vigilanza sull'indossare le cinture di sicurezza) si può affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il sinistro non si sarebbe verificato e comunque non avrebbe avuto le tragiche conseguenze del caso.
5. Parimenti infondato è il motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. E' invero principio costantemente affermato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e1 sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sezione III, 8 ottobre 2009, Esposito): il giudice si è attenuto a tale principio, evidenziando, da un lato, che con i motivi di appello non era stato dedotto alcun elemento di valenza attenuante, e, dall'altro, ha valorizzato negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall'articolo 133 c.p., la gravità della condotta, poiché attinente ad un contesto lavorativo particolarmente delicato ed estremamente rischioso per la incolumità dei lavoratori. 
6. Venendo, infine, alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur se il relativo passaggio motivazionale era presente nella sentenza di primo grado, si rileva che non si apprezza, in tal caso, un vizio di motivazione, bensì un mero errore materiale. Orbene, questa Corte ha già ripetutamente affermato che nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Rv. 267153; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Rv. 266660).
7. Il ricorso va dunque respinto. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.