Cassazione Penale, Sez. 3, 28 aprile 2017, n. 20238 - Reato ex art. 18, comma 1, lett. d) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Prescrizione


 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 16/03/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 6 settembre 2016 il Tribunale di Asti ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di K.H. per essere estinto per prescrizione il reato ascrittogli, di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.
2.1. Il ricorrente ha osservato che erroneamente era stata dichiarata la prescrizione, atteso che non era maturato il termine quinquennale. In fatto, il decreto di citazione a giudizio avente effetto interruttivo risaliva al 24 gennaio 2014, laddove l'accertamento del reato contravvenzionale era avvenuto il 23 agosto 2012 (mentre la regolarizzazione era intervenuta entro il 27 settembre 2012, come da sopralluogo eseguito in tale data da parte dei tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl di Asti). In ragione di ciò, alla data del 6 settembre 2016, in cui era intervenuta la sentenza impugnata, non poteva dirsi maturata alcuna prescrizione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.
 

 

Diritto

 


4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Come è stato correttamente rilevato dal ricorrente, e tenuto conto che il reato risulta accertato il 23 agosto 2012, il decreto di citazione del 24 gennaio 2014 aveva comunque effetto interruttivo del corso della prescrizione a norma dell'art. 160, comma 1, cod. pen..
Ciò posto, anche in ragione del favor rei e comunque del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 1, cod. pen., il termine prescrizionale, quinquennale e non più quadriennale tenuto invero conto dell'evento interruttivo, non era ancora decorso alla data del 6 settembre 2016, visto che comunque la permanenza del reato era in ogni caso cessata anteriormente al favorevole controllo amministrativo del 27 settembre 2012, e quindi al più alla data dell'accertamento del 23 agosto 2012.
4.2. Il provvedimento impugnato, che all'evidenza non ha quantomeno verificato l'efficacia interruttiva del decreto di citazione, va pertanto annullato.
A tenore dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., e stante la punibilità del fatto con pena alternativa, il rinvio va disposto alla Corte di Appello di Torino competente per l'appello.

 


P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma il 16/03/2017