Tipologia: CIPL
Data firma: 29 gennaio 1997
Parti: Unione Interprovinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Fisba-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Biella e Vercelli
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 9 - Commissione provinciale
Art. 19 - Riassunzione
Art. 27 - Classificazione
Art. 30 - Orario di lavoro
  Art. 51 - Rimborso spese
Rappresentante lavoratori sicurezza
Art. 82 - Quote sindacali
Art. 45 - Retribuzione

Il 29 gennaio 1997, presso la sede dell'Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella sono intervenute: l'Unione interprovinciale agricoltori di Vercelli e Biella; la Federazione provinciale coltivatori diretti di Vercelli e Biella; la Confederazione italiana agricoltori di Vercelli e Biella; la Fisba - Cisl di Vercelli e Biella; la Flai - Cgil delle provincie di Vercelli e Biella; la Uila - Uil della provincia di Vercelli […]

Art. 9 - Commissione provinciale
Al fine di superare la prassi informativa e sviluppare un sistema di confronto costante nel tempo, che preveda un livello di analisi preventiva e di approfondimento sulle politiche occupazionali ed organizzative delle imprese, per dare effettiva fruibilità a quanto previsto agli artt. 15 e 25, le parti si impegnano a costituire entro 30 giorni dalla firma del presente contratto la commissione di cui all'art. 9 del CCNL.
Tale commissione si riunirà a cadenza annuale ed ogni volta che almeno una delle parti lo richieda.
suddetta commissione viene infine demandato il compito di verifica periodica delle modalità di applicazione delle normative in materia previdenziale e fiscale.

Rappresentante lavoratori sicurezza
Le parti si impegnano a riunirsi entro 30 giorni per dare attuazione all'Accordo Nazionale del 18.12.1996 (626/1994 e successive modificazioni). Qualora in tale sede vengano previsti rappresentanti di bacino verrà costituito un fondo di solidarietà tra le aziende, gestito dal CIMIAV, al fine di distribuirne i costi.

Art. 45 - Retribuzione
[…]
Compensi speciali
[…]
Vengono aboliti i compensi per lo spargimento della Calciocianamide e delle scorie Thomas fermo restando l'obbligo di consegnare, a cura e spese del datore di lavoro, tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge [dlgs] 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.