Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 maggio 2017, n. 10638 - Fruizione del beneficio degli sgravi ex L.n. 448/1998: tra le condizioni c'è anche il rispetto delle prescrizioni su salute e sicurezza dei lavoratori


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 02/05/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 21.4.2010, la Corte d'appello di Palermo ha riformato la pronuncia del Tribunale di Trapani che aveva accolto l'opposizione proposta dalla s.n.c G. Costruzioni di G.R. avverso il verbale ispettivo, notificato il 24 aprile 2006, e la successiva cartella esattoriale con cui era stato ingiunto alla società di pagare all'INPS la somma di Euro 127.777,42 per sgravi ex L. n. 448/1998 e fiscalizzazione di oneri sociali indebitamente fruiti.
La Corte ha ritenuto che tra le condizioni necessarie alla fruizione del beneficio degli sgravi ex L. cit., per effetto del rinvio all'art. 3 della L. n. 448/1998, vi fosse anche il rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, poiché il richiamo a tale testo non poteva che intendersi in senso inclusivo anche di discipline tecniche di settore e nel caso di specie era stata accertata dall'ispettorato del lavoro la violazione della disciplina sulla realizzazione dei ponteggi, si era verificata la decadenza del beneficio per tutto il periodo di fruizione dello sgravio. La sentenza di primo grado, poi, è stata riformata anche con riferimento alla conferma dell'ulteriore contestazione mossa dall'INPS e relativa all'accertamento ispettivo dell'assoggettamento a contribuzione di retribuzioni inferiori al minimale contributivo per gli anni 2004 e 2005, non riscontrato dal primo giudice.
Contro tali statuizioni ricorre G. Costruzioni s.n.c. con due motivi. L'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a resiste con controricorso. Serit Sicilia è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo di censura la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 626/1994, dall'art. 3 della legge n. 448/1998 e dalla legge n. 448/2001 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che fosse sufficiente a determinare la decadenza dallo sgravio per tutti i dipendenti il mero accertamento, da parte degli ispettori del lavoro, che una tavola ferma piede di un ponteggio non fosse posizionata in modo tecnicamente corretto. La ricorrente formula quesito di diritto domandando se la lieve violazione di norma tecnica nella realizzazione di ponteggi accertata dall'Ispettorato del lavoro, immediatamente eliminata con contestuale versamento dell'oblazione prevista, integri ipotesi di inosservanza della normativa dettata dal d.lgs. 626/1994 tale da determinare la decadenza della ricorrente dal diritto a fruire gli sgravi previsti dall'art. 3 della legge n. 448/1998 cui rimanda la legge n. 448/2001. In caso, poi, di risposta positiva, la parte chiede se tale decadenza debba essere limitata al solo periodo in contestazione aumentato del cinquanta per cento e se la perdita della riduzione non debba superare il maggiore importo tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta alla luce delle circolari Inps n. 97 del 1993 e n. 2 del 2003.
2. Quanto alla tecnica di formulazione dei motivi deve osservarsi che questa Corte, (Cass. 24597/2014) ha avuto modo di affermare che l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica <ratione temporis> ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Dunque, l'art. 366 bis c.p.c. non va applicato al presente ricorso che è proposto avverso sentenza pubblicata il 21 aprile 2010.
3. Il motivo è infondato. La L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3 sotto la rubrica "Incentivi per le imprese" prevede, al comma 5, nella parte che qui interessa, che "Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 6 prevede che "Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dal D.M. industria, del commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, art. 6, comma 6, lettera f), e successive modificazioni". Infine, la L. 28 dicembre 2001 , n. 448 , art. 44, comma 1 (legge finanziaria 2002) ha previsto, ai fini del riconoscimento degli sgravi per i nuovi assunti entro l'anno 2002 nelle suddette regioni del Meridione, la proroga del regime introdotto con la L. n. 448/1998, art. 3, comma 5.
4. Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 12 pre leggi, deve rilevarsi che la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6 nel contemplare le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 e nel precisarne l'ambito applicativo, richiede espressamente, alla lettera h) che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il legislatore mostra di voler favorire lo sviluppo di quelle zone ma pretende il rispetto specifico delle regole poste a salvaguardia della salute e della sicurezza nei posti di lavoro. Ciò spiega perché i benefici in esame sono riconosciuti alle aziende che non hanno violato le citate disposizioni, che operano nei territori individuati dalla norma citata e che abbiano portato ad un effettivo incremento dell'occupazione mediante la creazione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
3. La ricorrente, che non ha mai contestato l'accertamento ispettivo con il quale in data 17 marzo 2004 fu verificata la violazione dell'art. 24 comma 2 del d.p.r. 164/1956, fonda le proprie ragioni sulla considerazione che la corretta applicazione della norma ora interpretata imponga la necessità di effettuare anche un giudizio di sufficiente gravità della violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 626/1994. Pertanto, la violazione della normativa tecnica contenuta nel regolamento che disciplina la realizzazione dei ponteggi non sarebbe sufficiente a causare la perdita dei requisiti per la fruizione dello sgravio.
4. Tale tesi, però, non ha alcun fondamento alla luce del chiaro dettato normativo sopra riportato e dell'altrettanto chiara definizione del termine < prevenzione> contenuta nella lettera g) dell'art. 2 del d.lgs. n. 626/1994 ( sostituito dal 14 maggio 2008 dalla lettera n) dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008) secondo cui con il citato termine ci si riferisce < al complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Dunque, l'ambito normativo coperto dal raggio d'azione del d.lgs. 626/1994, ai fini in oggetto, non può che essere coincidente con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore.
5. Anche il profilo ulteriore del motivo in esame è infondato. La ricorrente, in particolare, censura la decisione impugnata laddove la stessa ha negato che la sanzione riguardi il periodo in contestazione quale esso sia, eventualmente aumentato del 50 per cento alla stregua della stessa circolare INPS richiamata. La Corte d'appello, in effetti, ha rilevato sul punto che la <ratio> di tutela della salute dei lavoratori importa la conseguenza che il recupero degli sgravi fruiti illegittimamente si estenda a tutto l'arco temporale di fruizione. Invero, come osservato dall'INPS anche in contro ricorso, la contestazione mossa nei confronti della società e la successiva cartella hanno avuto ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi non versati e delle relative sanzioni, per effetto della fruizione illegittima, nel solo periodo in cui si è protratta l'infrazione e precisamente dal mese di marzo 2002 al mese di febbraio 2004. La ricorrente, erroneamente, confonde il periodo di durata dell'infrazione con quello intercorrente tra la data in cui l'infrazione è stata accertata (verbale del 17 marzo 2004) e la data in cui è avvenuto l'intervento di ripristino della tavola ferma piede utilizzata nel ponteggio oggetto di contestazione. Una diversa estensione temporale del periodo di fruizione legittima dello sgravio avrebbe dovuto essere allegata e provata dalla società, ad es. provando che il ponteggio era stato posto in essere in modo scorretto solo da una certa data. Ciò in applicazione del principio generale secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008; 22314/2016).
6. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. nonché, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione del c.c.n.I. di categoria alla stregua delle circolari INPS del 24 aprile 1993 n. 97 e del 7 gennaio 2003 n.2. Formula, poi, quesito tendente a far accertare un errore di diritto laddove la Corte d'appello ha ritenuto di non procedere ad accertamento tecnico contabile. In sostanza, ci si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe compreso che la difesa della società, in ordine alla contestazione dell'INPS di aver corrisposto retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale del settore edilizia, era stata fondata sull'affermazione che le retribuzioni corrisposte erano quelle previste dal contratto collettivo nazionale edile artigiano, effettivamente applicato. Pertanto, in caso di dubbio, la Corte di merito avrebbe dovuto espletare c.t.u. al fine di accertare la correttezza della retribuzione erogata ai lavoratori in elenco.
7. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. La sentenza della Corte d'appello di Palermo ha dato atto che con la contestazione di cui alla lettera < A > del verbale ispettivo (assoggettamento a contribuzione di retribuzioni inferiori ai minimali contributivi relativamente agli anni 2004 e 2005 e conseguente recupero delle agevolazioni contributive) l'Inps ha preteso il recupero delle riduzioni previste dall'art. 6 della legge n. 389/1989 a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali essendosi verificata la condizione ostativa prevista dal comma nove dello stesso articolo, relativa all'accertamento di lavoratori retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. Tali lavoratori risultavano, in seno al verbale ispettivo notificato alla società, elencati unitamente alle retribuzioni percepite ed all'indicazione delle differenze negative rispetto ai minimi contrattuali collettivi nazionali di categoria richiamati dall'art. 1 comma 1 della I. n. 389/1989.
8. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 10448/2016) ha più volte affermato che spetta al datore di lavoro che pretenda il riconoscimento di un beneficio o di una agevolazione contributiva provare la sussistenza delle condizioni per fruirne poiché il sistema previdenziale è fondato sul rispetto del principio del così detto minimale, nel senso che l’esigenza di garantire agli istituti operanti nel settore un livello minimo di entrate, tale da consentire la disponibilità di risorse sufficienti per l'erogazione delle prestazioni dovute agli assicurati ed anche di attribuire ai lavoratori di un unico settore economico, attraverso la parità della contribuzione, una pensione di pari ammontare (Cass. 9 gennaio 1999, n. 140), mediante la determinazione dei contributi ad un livello minimo retributivo, 
pur se in concreto è stata corrisposta al lavoratore una somma inferiore. A tal fine l'art. 1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, stabilisce che i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali possono essere presi a parametro ai fini della suddetta determinazione solo se la retribuzione è di importo superiore.
D'altra parte, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, grava sul datore di lavoro l'onere di provare le c.d. circostanze eccettuative cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga rispetto all'onere contributivo ordinariamente previsto. In particolare, Cass. n. 2387/2004, in ordine al riparto dell'onere della prova riguardo alle condizioni di fruizione delle riduzioni per fiscalizzazione degli oneri sociali, ha fissato il principio secondo cui incombe sul datore di lavoro dimostrare la spettanza del proprio diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 9, nono comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del 1989, e non già sull'INPS l’onere di dimostrare la carenza delle condizioni previste dalla legge per il diritto alla fiscalizzazione. Da ciò discende che la mera allegazione di prospetti contabili predisposti dal datore di lavoro, dai quali si assume dovrebbe emergere il dato dell'erogazione di somme superiori al cd. minimale, non costituisce adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte datoriale data la consistenza del medesimo onere che comprende anche la prova dell'effettiva e tempestiva erogazione delle retribuzioni medesime (Cass. 2112/2016; 1571/2013). Da ciò, naturalmente, deriva anche l'inammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertamenti del tutto esplorativi.
9. Deve, infine, rilevarsi l'assoluta carenza di specificità del profilo sollevato relativamente all'affermata violazione delle circolari INPS n. 97/1993 e 2/2003, posto che la ricorrente non illustra in quale punto della sentenza impugnata la violazione di specifici contenuti di tali circolari abbia determinato il vizio di motivazione contemplato dall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. indicato in rubrica.
10. Le spese, atteso il rigetto del ricorso, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte contro ricorrente. Nulla deve disporsi nei riguardi di Serit Sicilia s.p.a. rimasta intimata.
 

 

P. Q. M.

 


Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.2017.