Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857 - Mancata nomina del RSPP. Nessuna specifica formalità di notificazione


Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 17/01/2017

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 7.1.2016 il Tribunale di Roma, ritenuta la continuazione, ha condannato P.G. alla pena di € 8.000,00 di ammenda, pena sospesa, e revoca del decreto penale di condanna n. 390/14. L'imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di cui al capo A), art. 29, comma 1, e 55, comma 1, sub a), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, e di cui al capo B), art. 17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, sub b), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; in Roma, via Casale del Finocchio, 198, accertamento del 3.10.2012. 
2. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per erronea applicazione di norme giuridiche processuali in relazione all'art. 161 c.p.p. Espone che era stato tratto a giudizio, a seguito di decreto penale opposto, per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, nonché per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La violazione del reato era stata accertata a seguito di un infortunio sul lavoro occorso a I.B. che, come meccanico, aveva eseguito un intervento di cambio dell'olio sul camion del figlio, P.A.. La sua qualità di datore di lavoro era stata accertata solo attraverso la dichiarazione resa all'operante G.R. dell'ASL Roma B, che, a seguito della segnalazione della persona offesa, si era recato presso la sede della P. Service Group a r.l. ove aveva assunto informazioni. Dagli atti di causa non risultava notificata alcuna contravvenzione ma era stato redatto solo il verbale di elezione di domicilio in data 3.10.2012 per un reato ancora non perfezionato e poi era stata elevata la contravvenzione il 4.1.2013, dopo il decorso del termine indicato per l'esecuzione delle prescrizioni. Le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 erano illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente si duole del fatto che le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 sono illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo.
Tale doglianza non trova fondamento nel decreto legislativo citato ed è del tutto extra-vagante rispetto al sistema che, non a caso, non prescrive alcuna specifica formalità di notificazione o comunicazione, perché mira al raggiungimento dello scopo che è quello della conoscenza della prescrizione da parte del destinatario perché possa uniformarvisi.
Il ricorrente non contesta di aver avuto conoscenza effettiva della prescrizione, sicché poteva e doveva adempiervi immediatamente.
In tema, va ribadito l'orientamento risalente di questa Sezione, n. 7673/80, Rv 145638, secondo cui "La procedura di notificazione, prevista dall'art 142 cod proc civ, applicabile, salvo specifiche previsioni, alla notificazione di atto dell’amministrazione finanziaria a privati, comprende varie attività dirette a far sì che essa possa raggiungere lo scopo di provocare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario non residente, nè dimorante, nè domiciliato nella Repubblica, sempre che però tale destinatario non abbia eletto domicilio nella Repubblica. Se invece tale elezione sia avvenuta - e non ha Rilevanza la circostanza che ciò si sia verificato nel caso e in occasione di un procedimento penale e che il domiciliatario sia stato eletto nella persona del difensore - validamente la notifica dell'invito alla conciliazione amministrativa del contesto deve ritenersi effettuata presso il difensore domiciliatario, che, accettando di ricevere la notificazione, determina il conseguimento dello scopo di essa, (fattispecie relativa alla procedura di cui agli artt 10 e 11 legge 3 gennaio 1951, n 27)" (mass, uff.)
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso, il 17 gennaio 2017.