Tipologia: CCRIL
Data firma: 12 settembre 2000
Validità: 01.07.1999 - 30.06.2003
Parti: Federalimentazione-Confartigianato, Associazione Alimentaristi-Cna, Fna-Casa e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Osservatorio
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 5 Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 6 Misure a sostegno dell'occupazione
Art. 7 Calendario feriale
Art. 8 Permessi individuali
  Art. 9 Banca ore
Art. 10 Flessibilità dell’orario di lavoro per le imprese di panificazione
Art. 11 Rapporti a tempo determinato
Art. 12 Rapporti a tempo parziale
Art. 13 Elemento integrativo regionale
Art. 14 Indennità di settore
Art. 15 Stampa e diffusione del contratto
Decorrenza e durata

Tra le Associazioni Artigiane: Federalimentazione Piemonte […], assistita da Confartigianato Piemonte […], Associazione Alimentaristi Cna […], assistita da Cna Piemonte […], Fna-Casa […], assistita da Casa Piemonte […] e le Organizzazioni Sindacali Fat-Cisl Piemonte [...], Flai-Cgil Piemonte […], Uila-Uil Piemonte […], viene stipulato il presente CCRIL.

Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell’artigianato alimentare e panificazione che rappresenta un sistema di imprese importante per lo sviluppo e l’occupazione nella nostra Regione. Le parti opereranno nelle reciproche autonomie per realizzare un sistema di relazioni sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle questioni specifiche che investono il settore, finalizzato al mantenimento e al raggiungimento di più elevati livelli occupazionali, ottenibili attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane che operano nei diversi comparti. Il settore alimentare e della panificazione deve fronteggiare un mercato in profondo cambiamento, caratterizzato da nuovi orientamenti dei consumatori, più sensibili ai temi della sicurezza alimentare, dalle nuove prospettive che si aprono per le aziende che scelgono di privilegiare le linee di prodotti di qualità, dal ruolo della grande distribuzione con la quale l’artigianato continua ad avere difficoltà di accesso e problemi sui termini di pagamento, sempre molto dilazionati, rispetto alla consegna. Le azioni da intraprendere per rispondere a queste nuove esigenze sono dirette alla realizzazione di progetti di filiera sulla sicurezza che possano tutelare anche le aziende trasformatrici dalla presenza di organismi geneticamente modificati, a sviluppare i consorzi di tutela e di promozione, i consorzi export, a creare marchi di denominazione d’origine protetta e d’identificazione geografica protetta, ossia tutte quelle forme di promozione che possono diventare un’importante leva per la crescita degli addetti e del fatturato. Le parti s’impegnano ad operare anche con autonome iniziative verso il Governo regionale affinché siano attivate le necessarie politiche di incentivazione a sostegno dell’artigianato alimentare e della panificazione in Piemonte, nonché alla concreta attuazione degli specifici interventi settoriali e/o per particolari aree territoriali, previsti dalla legge regionale 9/5/’97 n. 21” Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’Artigianato” così come modificata con legge regionale 31/8/’99 n. 24, dal Regolamento 1260/’99 del Docup 2000/2006 che definisce gli assi di ripartizione dei fondi strutturali per il Piemonte, dai Patti territoriali approvati recentemente.

Art. 2 Osservatorio
Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCNL vigente, concordano sull’istituzione di un Osservatorio sulle tendenze più significative del settore alimentare e della panificazione in Regione.
Compiti dell’Osservatorio saranno:
• l’acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica per l’artigianato, con dati disaggregati per comparto;
• l’acquisizione di informazioni sul numero e variazioni delle imprese, sull’andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti a termine, occupazione femminile;
• l’attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e/o privati;
• lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l’occupazione;
• la valutazione e lo studio di progetti per migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
• l’esame delle prospettive e dei problemi connessi ai processi di innovazione tecnologica;
• lo studio e l’analisi degli orari di lavoro nei due comparti;
• l’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica, istituita con il precedente CCRIL, tra le Organizzazioni dell’alimentare e panificazione Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, composta da un rappresentante, con supplente, per ciascuna organizzazione.
L’Osservatorio di settore avrà come riferimenti privilegiati l’Osservatorio regionale per l’Artigianato di cui alla legge regionale 5/1/’95 n. 4, le banche dati di Inps, Inail e dell’EBAP regionale. L’attività dell’Osservatorio non potrà determinare oneri aggiuntivi per le imprese del settore.

Art. 4 Ambiente di lavoro e sicurezza
Gli artigiani, i lavoratori dipendenti e le rispettive organizzazioni hanno un comune interesse all’applicazione delle norme e leggi vigenti. In materia di ambiente e sicurezza le parti rimandano a quanto previsto dagli Accordi interconfederali regionali, applicativi della legge [dlgs] 626/94. Le parti si attiveranno per monitorare lo stato di attuazione e di applicazione nel comparto della legge [dlgs] 626/’94 e delle leggi successive tramite:
• informazione periodica ad imprese e lavoratori attraverso la pubblicistica dell’EBAP;
• prossima pubblicazione dello specifico quaderno sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per il settore alimentare e panificazione da parte dell’EBAP e diffusione presso le aziende e i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda l’entrata a regime dell’autocontrollo (D.Lvo 155/’97), avvenuto nei mesi scorsi, con l’applicazione del sistema HACCP, le parti si attiveranno per fare in modo che:
• l’applicazione del sistema di autocontrollo in tutte le aziende alimentari e della panificazione possa avvenire, specie nelle microaziende, in modo semplificato e senza stravolgere gli attuali assetti strutturali;
• il personale dipendente sia informato sui contenuti del piano di autocontrollo, riceva una formazione d’igiene di base e istruzioni operative per la corretta applicazione delle procedure;
• i manuali di corretta prassi igienica per ogni comparto, stampati dall’EBAP, importanti linee guida che possono aiutare la predisposizione dei singoli piani aziendali di autocontrollo, vengano diffusi capillarmente tra le imprese e i lavoratori dipendenti.

Art. 5 Occupazione femminile e pari opportunità
La Commissione paritetica per l'Osservatorio lavorerà anche nell'ottica dell'individuazione di iniziative volte alla sperimentazione di azioni positive finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile e delle pari opportunità. La Commissione si impegna ad indirizzare le aziende del comparto alla puntuale attuazione delle norme in materia.

Art. 9 Banca ore
Al fine di fronteggiare periodi di congiuntura negativa, le parti, a livello regionale possono realizzare accordi di gestione di regimi di orario, nell’ambito settimanale o ciclico su più settimane, differenti da quelli di norma in vigore. Le parti potranno concordare la costituzione di modelli di banca ore, anche in combinazione con gli strumenti di natura bilaterale. Fermo restando che per l’applicazione della banca ore individuale si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 24 del vigente CCNL, le parti concordano che il lavoratore possa utilizzare almeno il 30% delle ore accantonate dalla banca ore individuale come riposi compensativi, non inferiori a 4 ore giornaliere, da concordarsi con l’impresa.

Art. 10 Flessibilità dell’orario di lavoro per le imprese di panificazione
Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa e nell’intento di dare massima flessibilità dell’orario di lavoro, considerate le particolari caratteristiche di settore, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 96 ore. Per quanto riguarda le compensazioni, le maggiorazioni e quant’altro si applica quanto previsto dagli articoli 25, 25bis del vigente CCNL.

Art. 11 Rapporti a tempo determinato
Le parti, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 37 del vigente CCNL in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore, caratterizzato anche dalla presenza di laboratori artigiani di trasformazione di semilavorati di prodotti per conto terzi e della grande distribuzione, le cui produzioni sono caratterizzate da punte d'intensa attività non sempre programmabili, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita, per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività, l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro), per le aziende che occupano fino a 6 dipendenti. Per le imprese che occupano oltre 6 dipendenti, calcolati con le modalità di cui sopra, le unità superiori a 6 vengono considerate al 50%. Il numero massimo di rapporti a termine non potrà comunque superare le 9 unità. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, le aziende potranno dare la precedenza ai lavoratori che nei sei mesi precedenti abbiano concluso, con la medesima azienda, un rapporto a tempo determinato avente le medesime caratteristiche professionali.

Art. 12 Rapporti a tempo parziale
1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo del 28 gennaio 2000, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo; in questo caso l’azienda ne darà notizia all’Osservatorio regionale di cui all’art. 2 del vigente contratto regionale. L’applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell’orario ridotto pattuito.
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