Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20711 - Omessa valutazione dei rischi e omessa designazione del RSPP. Procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro


Presidente: GRILLO RENATO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 06/06/2016

 

FattoDiritto

 


1. Il sig. G.W. ricorre per l'annullamento della sentenza del 04/10/2013 del Tribunale di Livorno che lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 4, comma 2, lett. b), e 89, d.lgs. n. 626 del 1994, 17, comma 1, lett. b), e 55, d.lgs. n. 81 del 2008 a lui ascritto per aver omesso di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non adottando il documento contenente l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché per aver omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il fatto è contestato come accertato in Livorno a seguito di sopralluogo del 12/12/2008.
1.1. Con il primo motivo, deducendo il pagamento, ancorché tardivo, dell'oblazione amministrativa nella misura determinata dagli ispettori a seguito della accertata regolarizzazione delle violazioni contestate, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 21, d.lgs. n. 758 del 1994 e l'errata applicazione delle norme incriminatrici.
1.2. Con il secondo motivo, deducendo che l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa è stata consegnata, a mezzo posta, al portiere dello stabile della sede societaria e che successivamente l'ufficiale giudiziario non aveva provveduto a spedirgli la comunicazione di avviso di notifica, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 157, comma 3, cod. proc. pen., e mancanza di motivazione in ordine alla assenza della condizione di procedibilità dell'azione penale.
1.3. Con il terzo eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3. Osserva a tal fine il Collegio che:
3.1. la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 24 del D.L.G. n. 758 del 1994 è a formazione progressiva e si realizza all'atto della compiuta verificazione, in tutte le sue fasi e passaggi indicati dagli articoli 20 e segg. d.lgs. n. 758 del 1994, ultimo dei quali il tempestivo pagamento, con il quale si perfeziona. Ne consegue che l'operatività di tale causa di estinzione è subordinata alla esecuzione del pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, stessa legge, entro il termine di trenta giorni (Sez. 3, n. 23921 del 27/03/2003, Piacquadio, Rv. 224772). Inoltre poiché il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile la speciale causa estintiva prevista dall'art. 24, cit. non opera in caso di pagamento oltre tale termine (Sez. 3, n. 21696 del 05/04/2007, Orsi, Rv. 236674; Sez. 3, n. 11265 del 11/02/2010, Freda, Rv. 246460). Più recentemente il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Sollano, Rv. 267105, che ha condivisibilmente ricordato <<che nulla rileva (...) che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità, perché, da un lato, tutto il procedimento di estinzione appare chiaramente improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, dall'altro, la mancata previsione discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale (nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti I suoi estremi, la procedura di estinzione). A tale conclusione conducono, del resto, anche le considerazioni del carattere eccezionale della trasformazione di un illecito da penale in amministrativo e della complessiva ratio della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull'esigenza del sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiari intenti deflattivi. Tali considerazioni inducono a ribadire il principio in base al quale nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi e/o anche per altri motivi connessi, lo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nel termini previsti e, comunque, prima del processo, ma non più quando lo Stato, di fronte all'Inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo>> ;
3.2.la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevista dall'art. 19 della legge 19 dicembre 1994 n. 758, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A. successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione, essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine (Sez. 3, n. 38680 del 08/07/2004, Coscia, Rv. 229628);
3.3.il ricorrente non aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, né del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché non sussiste l'eccepito vizio di carenza di motivazione sul punto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare cause estintive del reato sopravvenute alla decisione impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/06/2016