Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 21 marzo 2003
Validità: dal 01.03.2003
Parti: Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Novara V.C.O.
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Indennità territoriale di settore
Art. 2 Premio di produzione impiegati
Art. 3 Elemento economico territoriale
Art. 4 Mensa
Art. 5 Trasferta operai
Art. 6 Lavori in galleria
Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 8 Prestazioni assistenziali della cassa edile
  Art. 9 Utilizzo di mezzi del lavoratore
Art. 10 Reperibilità
Art. 11 Medicina del lavoro
Art. 12 Formazione professionale
Art. 13 Sfera di applicazione
Art. 14 Decorrenza e durata
Allegato

Addì 21 marzo 2003 in Novara presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola, tra la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola […], la Cna - Confederazione dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese - Associazione Provinciale di Novara […] e la Fillea - Cgil […], la Filca - Cisl […], la Feneal - Uil […], che costituiscono la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni, viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Novara, in applicazione del CCNL 15.06.2000, dell’Accordo Nazionale 24.04.2002 e del CCRIL del Piemonte 13.01.2003 .

Art. 6 Lavori in galleria
Ai sensi dell’art. 24 Gruppo B. del CCNL 15.06.2000 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 28%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;
Avuta presente la normativa del CCNL 15.06.2000 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nelle seguenti percentuali:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: 8%;
b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: 10%;
c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.
L’indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.
[…]

Art. 10 Reperibilità
Nell'eventualità che sia richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

Art. 11 Medicina del lavoro
Le Imprese che entro la data del 28 febbraio di ciascun anno presenteranno alla Cassa Edile di Novara le fatture emesse nell’anno solare precedente (1° gennaio - 31 Dicembre) a loro carico per le prestazioni del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche a favore del personale dipendente, avranno dalla cassa Edile medesima -nel mese di giugno e successivamente alle verifiche dell'effettivo versamento delle contribuzioni spettanti all'Istituto e riferite al medesimo anno solare sopra individuato- il rimborso degli oneri sostenuti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale dello 0,20% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.
Le parti, nel comune intento di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di visite mediche per i lavoratori del settore costruzioni promuoveranno, tramite gli Enti paritetici competenti, convenzioni con le Organizzazioni di medicina del lavoro operanti sul territorio.

Art. 13 Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 15.06.2000 e del CCRIL 13.01.2003

Art. 14 Decorrenza e durata
[…]
Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.