Tipologia: CCIRL
Data firma: 3 ottobre 2000
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Federservizi Confartigianato, Satla-Cna, Fna-Casa e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Artigianato, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - (Qualificazione, sostegno e sviluppo del settore)
Art. 2 - (Osservatorio)
Art. 3 - (Formazione professionale)
Art. 4 - (Occupazione femminile e pari opportunità)
Art. 5 - (Misure a sostegno dell'occupazione)
  Art. 6 - (Calendario feriale)
Art. 7 - (Elemento integrativo regionale)
Art. 8 - (Indennità di settore)
Art. 9 - (Rapporti a tempo determinato)
Art. 10 - (Rapporti a tempo parziale)
Art. 11 - (Quota contrattuale)
Decorrenza e durata

Addì 3 ottobre 2000, tra Federservizi Confartigianato, Satla - Cna, Fna - Casa e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, è stato stipulato il presente contratto regionale per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore lavanderie della regione Piemonte, integrativo del CCNL 29 luglio 1998.

Premessa
Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell'artigianato che, per numero di addetti e volume di fatturato, rappresenta un sistema d'imprese decisivo per lo sviluppo e l'occupazione.
Le parti opereranno nell'ambito delle reciproche autonomie, per il consolidamento delle relazioni sindacali.
Considerato che non sono in alcun modo posti in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, riconosciuta l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della regione Piemonte, concordano sulla realizzazione di un sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al mantenimento ed al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane del settore.

Art. 2 - (Osservatorio)
Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCNL artigiani, confermano la validità dell'Osservatorio sulle dinamiche più significative del settore pulitintolavanderie in Piemonte.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.
A tal fine, viene confermata la Commissione paritetica tra le Organizzazioni artigiane delle pulitintolavanderie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, composta da un Rappresentante per ciascuna Organizzazione.
L'Osservatorio di settore avrà come riferimenti privilegiati l'Osservatorio regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 4, le banche dati Inps e Inail e l'EBAP regionale.
L'attività dell'Osservatorio non potrà determinare costi e oneri aggiuntivi per le imprese del settore.

Art. 3 - (Formazione professionale)
Le parti convengono di consolidare il coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per il settore pulitintolavanderie, attuando azioni di formazione per i comparti, dando piena attuazione alla regolamentazione quadro sull'apprendistato.
A tal fine la Commissione paritetica indirizzerà l'attività di monitoraggio e promozione sui seguenti punti:
- formazione professionale continua e/o nuove specializzazioni (aggiornamenti delle mansioni/competenze);
- formazione professionale per il reinserimento occupazionale (riqualificazione).
Sarà inoltre compito della Commissione paritetica regionale valutare e coordinare i rimandi in ambito territoriale in materia di progetti e programmi per la formazione degli apprendisti fermo restando quanto definito dall'accordo regionale interconfederale/intercategoriale 30 aprile 1999.

Art. 4 - (Occupazione femminile e pari opportunità)
La Commissione paritetica per l'Osservatorio lavorerà anche nell'ottica dell'individuazione di iniziative volte alla sperimentazione di azioni positive finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile ed alle pari opportunità.
La Commissione si impegna ad indirizzare le aziende del comparto alla puntuale attuazione delle norme in materia.

Art. 9 - (Rapporti a tempo determinato)
Le parti, in applicazione a quanto previsto dall'art. 18 del vigente CCNL 29 luglio 1998 in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore, caratterizzato da picchi stagionali di lavoro principalmente nelle aree a particolare vocazione turistica, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro) per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività..

Art. 10 - (Rapporti a tempo parziale)
1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo del 28 gennaio 2000, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo.
L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito.
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