Tipologia: CIR
Data firma: 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Uncem e Fisba-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale/idraulico-agraria, Piemonte
Fonte: cnel.it
Sommario:
Art. 1 Sfera di applicazione Art. 2 Occupazione e garanzia occupazionale Art. 3 Assunzione Art. 4 Sistemi di informazione Art. 5 Diritti sindacali Art. 6 Orario di lavoro Art. 7 Festività Art. 8 Ferie Art. 9 Mensilità aggiuntive (13^ e 14^) Art. 10 Mezzi di trasporto - rimborso chilometrico Art. 11 Missioni e trasferte Art. 12 Congedo matrimoniale Art. 13 Formazione professionale Art. 14 Classificazione Art. 15 Permessi straordinari |
Art. 16 Salario integrativo regionale Art. 17 Mensa Art. 18 Assicurazioni sociali - anticipo e integrazione trattamenti Art. 19 Conservazione del posto Art. 20 Attrezzi di lavoro - equipaggiamento personale Art. 21 Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro Art. 22 Commissione regionale pari opportunità Art. 23 Attività di spegnimento incendi boschivi Art. 24 Ambiente e salute Art. 25 Corresponsione dei salari e degli stipendi Art. 26 Riferimento al CCNL Art. 27 Decorrenza e durata Allegato |
Contratto Integrativo Regionale
Art. 1 Sfera di applicazione
(rif. CCNL art. 1)
Il presente contratto integrativo regionale, di natura privatistica, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e disciplina i rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e la Regione Piemonte, le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in economia ad amministrazione diretta, o in affidamento se Cooperative o Enti ed imprese di altra natura, svolgono attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse alla difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Art. 2 Occupazione e garanzia occupazionale
(rif. CCNL art. 1)
Per gli anni 2000-2003 la Regione Piemonte si impegna a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato incrementando il numero di questi ultimi (attualmente 158 unità) da un minimo di 18 ad un massimo di 20 unità secondo la disponibilità finanziaria, con un minimo per l’anno 2000 di n° 4 unità. Per tale trasformazione si adotteranno criteri che tengano conto delle esigenze datoriali in ordine alla gestione delle squadre, della professionalità acquisita, dell'anzianità di servizio globale.
a) Per il numero di operai a tempo determinato in servizio nell'anno precedente perle varie province la Regione Piemontesi impegna a garantire (salvo cause di forza maggiore) n° 156 gg contributive, fatta eccezione per mutate condizioni tecnico-organizzative che verranno discusse tra le parti.
b) Le parti convengono sull'opportunità di effettuare opere di manutenzione ambientale, ivi compresa la regolarizzazione del deflusso dei corsi d'acqua di ogni ordine e grandezza, mediante il taglio della vegetazione e piccole opere di eliminazione di sovra alluvionamenti. Per la realizzazione di tali opere la Regione Piemonte provvederà anche ad assumere nuova mano d'opera in relazione ad ulteriori flussi di finanziamento che perverranno da Assessorati diversi rispetto all'Assessorato Economia Montana e Foreste. Per tale nuova mano d'opera, la Regione Piemonte non si assume nessun impegno in ordine alla durata dell'occupazione stessa, nonché al vincolo della riassunzione previsto dall'art. 48 CCNL In caso di riassunzione si deroga anche al minimo occupazionale riferito all'anno precedente.
c) Le parti, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 del CCNL attualmente vigente, demandano al confronto in sede territoriale o aziendale le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, la professionalità, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi, nonché quanto previsto dall'art. 10 del presente CIR.
Art. 4 Sistemi di informazione
(rif. CCNL art. 3)
Osservatorio regionale.
In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL, attualmente vigente, le parti concordano sull'istituzione dell'Osservatorio regionale. L'Osservatorio ha sede presso l'Assessorato Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte. È composto da sei membri di cui tre rappresentanti di parti datoriali, nominati dall'Assessore all'Economia Montana e Foreste, e tre nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il presente contratto. I compiti dell'Osservatorio sono quelli individuati dal CCNL nonché dagli artt. 2 e 13 del presente CIR. L'Osservatorio di norma dovrà essere convocato almeno 2 volte l'anno; la prima convocazione dovrà avvenire entro il 1° trimestre di ogni anno.
Art. 5 Diritti sindacali
(rif. CCNL artt. 4 e 5)
[…] Per quanto attiene all'art. 4 lettera A del CCNL, si precisa che il limite di 13 ore annue spettanti ai lavoratori per riunioni ed assemblee è comunque da considerarsi diritto individuale annuale e come tale non superabile dai lavoratori anche quando gli stessi vengano occupati durante l’anno in più di un cantiere, o presso più Enti datori di lavoro. Fermo restando il disposto dell'intero impianto dell'art. 4 del CCNL si precisa che i Settori territoriali della Direzione Economia Montana e Foreste, le Comunità Montane, i Consorzi forestali, le Aziende speciali e gli altri Enti già citati all'art. 1 del presente CIR, sono da considerare singole unità produttive, ovvero strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Ne discende che i Rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivo di 3 nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori. […]
Art. 6 Orario di lavoro
(rif. CCNL art. 9)
L'orario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della Legge n. 37 del 16 Febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL). L'orario di lavoro degli operai è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì per 8 ore giornaliere, il venerdì per 7 ore giornaliere) di norma dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con pausa mensa dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Nel periodo estivo per il personale operante nei cantieri e nei vivai l'orario di lavoro sopra individuato potrà subire delle variazioni da concordare con il datore di lavoro. L'orario di lavoro decorre dall'inizio effettivo, oppure dalla fermata dei mezzi meccanici, nel caso che il raggiungimento del cantiere debba essere effettuato a piedi. L'orario di lavoro degli impiegati è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì 8 ore e il venerdì 7 ore) ed è flessibile per quanto riguarda l'ora di entrata tra le 8,00 e le 9,00. In casi particolari e per limitati periodi stagionali, tra gli Enti datori di lavoro e le OO.SS. potrà essere esaminata la possibilità di adottare l'orario continuato. In quest'ultima ipotesi verrà concessa una pausa retribuita paria mezz'ora.
Art. 13 Formazione professionale
(rif. CCNL art. 21)
Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire nella realtà regionale, l'Ente datore di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, si impegna a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La Regione Piemonte effettuerà i corsi di formazione professionale preferibilmente nei periodi invernali. La pianificazione tecnico-finanziaria dei corsi viene demandata all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 4 del presente CIR.
Art. 14 Classificazione
(rif. CCNL artt. 35 e 49)
[…]
- I capisquadra sono i preposti del datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro in applicazione della legge [dlgs] 626/94.
- Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal Direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere e di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
- Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto ai lavori si conviene che, nei casi di assenza del caposquadra, le funzioni di preposto alla sorveglianza vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Pertanto ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del CCNL a detto operaio, scelto tra gli appartenenti alla qualifica più elevata, sarà corrisposta una indennità fissa pari a £. 8.000 giornaliere sempre che tale operaio non sia inquadrato nel 4° livello specializzato super.
- Le parti concordano che il responsabile della sicurezza dei lavoratori (RSL), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni, segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal Datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
[…]
Art. 20 Attrezzi di lavoro - equipaggiamento personale
(rif. CCNL artt. 22 e 55 )
A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività. Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.
Art. 22 Commissione regionale pari opportunità
(rif. CCNL art. 19)
In attuazione all'art. 19 del CCNL vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, vengono demandate all'Osservatorio regionale di cui all'art. 4 del presente CIR.
Art. 23 Attività di spegnimento incendi boschivi
(rif. CCNL artt. 56 e 57)
Tenuto conto che l'attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà l'art. 57 del CCNL
Art. 24 Ambiente e salute
(rif. CCNL art. 22)
In applicazione a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose;
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere; gli operai addetti ai lavori in acqua godranno di una riduzione dell'orario giornaliero di un'ora. I Datori di lavoro sono impegnati ad applicare le disposizioni vigenti e quelle che saranno eventualmente emesse in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Art. 26 Riferimento al CCNL
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo Regionale si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in Roma in data 16 luglio 1998. […]