Tipologia: Accordo RLS/RLST
Data firma: 15 settembre 2003
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2006
Parti: Gruppo Costruttori Edili-Unione Industriale e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Asti
Fonte: cnel.it

Sommario:
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
1) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti
2) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali


In Asti, addì 15 settembre 2003, tra il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti […], assistiti dal[…]l’Unione industriale e (in ordine alfabetico) la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal - Sindacato Provinciale di Asti […], la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale di Asti […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato provinciale di Asti […], visti
• il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
• l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995;
si conviene e stipula quanto segue

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
1) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti

Nelle imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale 22/1995, tra i componenti della RSU. In assenza di RSU è eletto dai lavoratori al loro interno.

2) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Per le imprese o unità produttive operanti velia provincia di Asti che occupano sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla elezione degli RLS, le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
a) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) saranno designati in numero di tre dalle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata al Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti, nonché al CPT.
b) Nel caso in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nominato od eletto all'interno dell’azienda, rimettesse il proprio mandato si procederà con elezione interna, in conformità al D.lgs. 626/94, alla nomina di un nuovo rappresentante aziendale.
Qualora, decorsi sei mesi dalla remissione del mandato, non sia stato ancora eletto il RLS aziendale, potrà subentrare il RLST previo consenso dei lavoratoti e dell'impresa.
c) La formazione degli RLST, prima dell'espletamento delle loro funzioni, sarà impartita mediante apposito corso predisposto in accordo con il CPT e nel rispetto di criteri c modalità da definirsi tra le parti contraenti.
d) Gli RLST durano in carica tre anni, salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS. designanti.
Ogni RLST è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dal D.Lgs. 626/94, dal CCNL e dall'Accordo Interconfederale 22/6/95, secondo modalità che verranno fissate dagli accordi provinciali in materia, e pertanto deve intendersi esclusa ogni attività di carattere sindacale che trova applicazione nei competenti diritti sindacali previsti per le RSU.
e) Il costo annuo omnicomprensivo per l'attività degli RLS. non potrà superare l'importo di € 39.000.
Per la copertura di detto costo verrà istituito presso il CPT un separato conto autonomo denominato "Fondo RLST", alimentato dagli accantonamenti, giacenti e non più esigibili dai beneficiari delle relative prestazioni, di cui al fondo residui erogazioni APE ed al fondo residui erogazioni GNF di cui all'Accordo provinciale di lavoro 20 luglio 1999.
Ad esaurimento di tali giacenze, e comunque a partire dalle retribuzioni del mese di ottobre 2004, le imprese iscritte alla Cassa Edile e all'interno delle quali non sia stato eletto e/o nominato il RLS verseranno alla Cassa Edile un contributo aggiuntivo nella misura che verrà determinata dalle parti contraenti entro il 30 giugno 2004.
Il presente accordo decorre dall'1/1/2004, riveste carattere sperimentale, ha durata triennale e scadrà il 31/12/2006.
Entro il 31/12/2005 le parti procederanno ad una verifica del suo funzionamento.