Categoria: 2001
Visite: 6365

Tipologia: CCRIL
Data firma: 1° febbraio 2001
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Federservizi-Confartigianato, Unione Regionale Odontotecnici-Confartigianato, Sindacato Nazionale Odontotecnico-Cna, Fiam-Casa e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odontotecnici, Artigianato, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Osservatorio
Art. 2 Formazione professionale
Art. 3 Attività dell’EBAP
Art. 4 Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 5 Permessi individuali
Art. 6 Calendario feriale
Art. 7 Orario di lavoro
  Art. 8 Rapporti a tempo determinato
Art. 9 Rapporti a tempo parziale
Art. 10 Previdenza complementare
Art. 11 Elemento integrativo regionale
Art. 12 Indennità di settore
Art. 13 Quota contrattuale
Decorrenza e durata

Tra le Associazioni Artigiane: Federservizi-Confartigianato […], Unione Regionale Odontotecnici-Confartigianato […], assistite da Confartigianato Piemonte […], Sindacato Nazionale Odontotecnico-Cna Piemonte […], assistito da Cna Piemonte […], Federazione Italiana Artigiani Metalmeccanici Fiam-Casa Piemonte […] assistito da Casa Piemonte […] e le Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl Piemonte […], Fiom-Cgil Piemonte […], Uilm-Uil Piemonte […], viene stipulato il presente CCRIL.

Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, nel riconoscere l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto nell’economia della Regione Piemonte, convengono che il Contratto Collettivo Regionale Integrativo del Lavoro per le aziende artigiane del settore odontotecnico è un’importante occasione per realizzare relazioni sindacali stabili ed utili tra le parti e con le amministrazioni locali.
Pur nella piena e reciproca autonomia e distinzione dei ruoli e delle competenze, le parti individueranno momenti di analisi congiunta per avviare politiche attive per il lavoro, iniziative per lo sviluppo del settore e necessari programmi per la formazione professionale al fine di rendere più strutturate, programmate e qualificate le prospettive delle imprese artigiane.
Le parti collaboreranno affinché il settore acquisisca la capacità di rendere stabile e qualificata l’occupazione attraverso lo sviluppo dell’impresa artigiana nel tessuto produttivo della Regione per mantenere ed incrementare i livelli occupazionali quantitativi e qualitativi.
Le parti concordano nell’impostare rapporti anche congiunti con gli Enti locali per rendere visibili i problemi del settore artigiano e le sue vere necessità, concertando azioni ed iniziative di monitoraggio, analisi e supporto.

Art. 1 Osservatorio
Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCRIL artigiano, confermano la validità dell’Osservatorio per monitorare le tendenze più significative, del settore Odontotecnico:
Compiti dell’Osservatorio saranno:
• L’acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica per l’artigianato con dati disaggregati per comparto;
• l’acquisizione di informazioni sul numero e sulle variazioni delle imprese, sull’andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, su apprendistato, contratti a termine e occupazione femminile;
• l’attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare la qualità delle informazioni nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e/o privati;
• lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi, volti a qualificare i settori e a sviluppare l’occupazione;
• la valutazione e lo studio di progetti per migliorare i saperi, la qualificazione e la formazione professionale di imprenditori e lavoratori dipendenti;
• l’esame delle prospettive e dei problemi connessi ai processi di innovazione tecnologica;
• l’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica, così come istituita dal precedente CCRIL, tra le Organizzazioni dei Datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione, con supplenti, per favorire l’esame dei problemi nel comparto.
L’Osservatorio avrà come riferimenti privilegiati l’Osservatorio regionale per l’Artigianato di cui alla legge regionale 5/1/’95 n.4, le banche dati di Inps, Inail, e dell’EBAP.
L’attività dell’Osservatorio non potrà determinare oneri aggiuntivi per le imprese del settore.

Art. 2 Formazione professionale
Le parti convengono sulla necessità di attuare un coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per il settore Odontotecnico attuando azioni di formazione e realizzando quanto previsto dalla regolamentazione quadro dell’apprendistato.
Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio, dei risultati dell’indagine nazionale sui fabbisogni formativi svolta dall’EBNA e della valutazione dei corsi terminati, la Commissione paritetica, di cui al punto precedente, indicherà alle Agenzie formative, che gestiscono i corsi per gli apprendisti, proposte di programmi formativi più specifici tenendo conto delle esigenze del mercato e dei percorsi formativi dei corsisti.
Tutto ciò nell’ambito di quanto definito dall’Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 30/4/’99.
Inoltre la Commissione paritetica indirizzerà l’attività di monitoraggio e di promozione, con lo scopo di disegnare percorsi di acquisizione del sapere professionale e di anticipare i fabbisogni posti dall’innovazione, concentrandosi sui seguenti punti:
• formazione professionale continua e/o nuove specializzazioni;
• formazione professionale per il reinserimento occupazionale;
• verifica dell’utilizzo delle 150 ore (diritto allo studio) in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 del vigente CCNL.

Art. 3 Attività dell’EBAP
Le parti confermano l’importanza dell’Ente Bilaterale Piemontese quale strumento a favore della categoria per sopperire ad eventuali situazioni di crisi aziendale.
In tale ottica le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure previste dagli accordi e dalle leggi vigenti quali, ad esempio, l’attivazione delle procedure per la disoccupazione ordinaria.
Qualora intervenissero provvedimenti legislativi in materia di ammortizzatori sociali che coinvolgano il comparto artigiano, le Parti si impegnano a sollecitare i rispettivi livelli interconfederali regionali e nazionali per l’adozione di idonee misure.
Le parti concordano, per il conseguimento di obiettivi tesi al miglioramento delle relazioni sindacali utili a tutelare maggiormente gli interessi dei lavoratori e delle imprese artigiane, di incontrarsi periodicamente al fine di valutare l’opportunità di attivare eventuali forme assicurative mutualizzabili per gli infortuni, così come già realizzato da parte dell’EBAP.

Art. 4 Ambiente di lavoro e sicurezza
Gli artigiani, i lavoratori dipendenti e le rispettive organizzazioni hanno un comune interesse all’applicazione delle norme e delle leggi vigenti in materia di ambiente e sicurezza; le parti rimandano a quanto previsto dagli accordi interconfederali regionali, applicativi della legge [dlgs] 626/’94.
Le parti si attiveranno per monitorare lo stato di attuazione e di applicazione nel comparto della legge [dlgs] 626 e delle leggi successive tramite:
• informazione periodica ad imprese e lavoratori attraverso la pubblicistica dell’EBAP;
• pubblicazione dello specifico quaderno sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per il settore da parte dell’EBAP e diffusione presso le aziende e i lavoratori dipendenti.

Art. 7 Orario di lavoro
Al fine di fronteggiare periodi di congiuntura negativa, le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione di regimi di orario, nell’ambito settimanale o ciclico su più settimane, differenti da quelli di norma in vigore.
In tale ottica le parti potranno altresì predisporre strumenti quali, ad esempio una banca ore o quant’altro nell’ambito di quanto espressamente previsto in merito dal CCNL vigente, che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni, da utilizzarsi in combinazione con gli strumenti di natura bilaterale.

Art. 8 Rapporti a tempo determinato
Le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 del vigente CCNL in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita, per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività, l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro) per le aziende che occupano fino a 6 dipendenti.
Per le imprese che occupano oltre 6 dipendenti, calcolati con le modalità di cui sopra, le unità superiori a 6 vengono considerate al 50%.
Il numero massimo di rapporti a termine non potrà comunque superare le 9 unità.
[…]

Art. 9 Rapporti a tempo parziale
1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo del 28 gennaio 2000, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo; in questo caso l’azienda ne darà notizia all’Osservatorio regionale di cui all’art. 2 del vigente contratto regionale.
L’applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell’orario ridotto pattuito.
[…]