Categoria: 1999
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Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 29 marzo 1999
Validità: dal 01.05.1999
Parti: Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Novara V.C.O.
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Indennità territoriale di settore
Art. 2 Premio di produzione impiegati
Art. 3 Elemento economico territoriale
Art. 4 Mensa
Art. 5 Trasferta Operai
  Art. 6 Lavori in galleria
Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 8 Sfera di applicazione
Art. 9 Decorrenza e durata
Allegati

Verbale di accordo

Addì 29 marzo 1999 in Novara presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola tra la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola […], la Cna - Confederazione dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese - Associazione Provinciale di Novara […] e la Fillea - Cgil […], la Filca - Cisl […], la Feneal - Uil […], che costituiscono la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Novara, in applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL del Piemonte 11.02.1999.

Art. 6 Lavori in galleria
Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 27 ottobre 1995 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;
Avuta presente la normativa del CCNL 27 ottobre 1995 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 27 ottobre 1995 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna viene stabilita nella seguente misura:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: 8%;
b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: 10%;
c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.
L’indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza. Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

Art. 8 Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL 11.02.1999.

Art. 9 Decorrenza e durata
[…] Per le normative non espressamente modificate dal presente accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale, che peraltro le parti si impegnano a ridefinire in sede di Commissione interassociativa entro il 31 maggio 1999.