Tipologia: Contratto territoriale
Data firma: 31 marzo 1998
Validità: 01.03.1998 - 28.02.2002
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione Industriale, Intersind e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, V.C.O.
Fonte: cnel.it

Sommario:

  1) Sistemi di informazione
2) Orario di lavoro
3) Indennità territoriale di settore
4) Premio di produzione impiegati
5) Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro
6) Indennità sostitutiva di mensa
7) Trasferta
8) Indennità per lavori in alta montagna
9) Lavori in galleria
10) Classificazione
11) Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
12) Igiene e ambiente di lavoro
  13) Prevenzione infortuni e sicurezza
14) Lavoro part-time
15) Appalti e subappalti
16) Ferie
17) Organismi paritetici
18) Elemento economico territoriale
19) Decorrenza e durata
20) Validità dei precedenti accordi
Lettera di intenti da allegare al Verbale di Accordo del 31 marzo 1998
Protocollo aggiuntivo "A" al verbale di accordo del 31 marzo 1998
Protocollo aggiuntivo "B" al verbale di accordo del 31 marzo 1998 (RLST)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Verbania

Il 31.3.1998 in Verbania Intra presso la Sede dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio Ossola, l'Associazione Sindacale Intersind di Torino e la Fillea - Cgil, la Filca - Cisl, la Feneal - Uil, vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale, da valere per la Provincia del Verbano - Cusio - Ossola, integrativo del vigente CCNL 5 Luglio 1995.

1) Sistemi di informazione
Le Parti nel confermare la validità del sistema di informazione definito dal CCNL 5 luglio 1995 si impegnano a darne attuazione con la periodicità prevista dalle norme contrattuali.
A tale scopo saranno messi a disposizione dalla Cassa Edile, in modo aggregato, i dati informativi secondo i seguenti criteri:
a) Movimentazione globale operai per categorie:
- apprendisti e contratto formazione e lavoro;
- operai comuni;
- operai qualificati;
- operai specializzati;
- operai IV livello;
b) Movimentazione operai per dimensioni di impresa
c) Movimentazione operai per fasce di età
d) Numero di addetti per mansioni e movimentazione operai per mansioni
e) Dimensioni di Imprese per classe di addetti
f) Ore lavorate e ore di assenza per malattia ed infortunio

2) Orario di lavoro
In presenza di grandi opere pubbliche infrastrutturali (es. grande viabilità) si potrà procedere, di comune accordo. all'esame di una distribuzione dell'orario nell'intento di favorire una maggiore produttività, un acceleramento del tempo di esecuzione dell'opera e un incremento dell'occupazione.

5) Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro
Con separato protocollo "A" di intesa allegato al presente di cui ne è parte integrante, le Parti hanno concordemente definito la costituzione, per la Provincia del Verbano - Cusio, Ossola, dell'Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro.
Gli scopi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le modalità di acquisizione dei dati sono contenuti nel documento a cui si rimanda per la completa conoscenza.

8) Indennità per lavori in alta montagna
Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 5 luglio 1995 relativo all'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le Parti concordano di mantenere i parametri attualmente in vigore che pertanto vengono così di seguito confermati:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul livello del mare: 8%
b) per lavori che si svolgono in località site oltre 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul livello del mare: 10%
c) per i lavori che si svolgono in località site oltre 2.000 metri sul livello del mare: 14%.
L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

9) Lavori in galleria
Ai sensi dell'art. 21, Gruppo B, del CCNL 5 luglio 1995 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità confermata nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%
Avuta presente la normativa del CCNL 5 luglio 1995, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

11) Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ai sensi dell'art. 6 del CCNL 5 luglio 1995 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Per i suddetti lavoratori - tra i quali sono da ricomprendersi gli autisti - qualora venga richiesta una applicazione assidua e continuativa, valgono le norme dell'art. 5 del CCNL 5 luglio 1995.
Nel periodo di maggiore intensità lavorativa, agli autisti di autobetoniere o di autopompe o di autocisterne per cemento sfuso, di carrelli per trasporto di mezzi d'opera, agli operatori delle centrali di betonaggio negli impianti di calcestruzzo preconfezionato ed al rimanente personale addetto alle centrali medesime, nonché gli operatori di autogru, ferma restando la disciplina di cui al comma 1, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione dell'8% sia per la nona che per la decima ora di lavoro ordinario giornaliero e comunque per le ore ordinarie lavorate oltre le quaranta e sino alle cinquanta settimanali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 a) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995.
Vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto presso le Aziende.
La presente norma sarà in ogni caso assorbita da eventuali pattuizioni definite in sede nazionale o da eventuali normative di legge in materia.

12) Igiene e ambiente di lavoro
Fermo restando quant'altro previsto dall'art. 87 del CCNL 5 luglio 1995, nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro le Imprese metteranno a disposizione degli operai occupati nei cantieri, purché questi abbiano una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere, quanta segue:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, di grandezza proporzionata all'effettivo numero di addetti al cantiere;
b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico - sanitari con acqua corrente anche calda;
Qualora sussistano quegli obiettivi impedimenti che non consentano la realizzazione degli approntamenti di cui sopra, l'Azienda ricercherà le possibili soluzioni alternative.

13) Prevenzione infortuni e sicurezza
Le Parti confermano la loro particolare attenzione e sensibilità in tema di prevenzione infortuni nel settore e concordano sulla necessità del pieno e puntuale rispetto delle normative di legge e di contratto sulla materia in ogni fase della attività edile.
A decorrere dal 1° marzo 1998 le imprese, provvederanno a dotare gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche. Resta inteso che la sostituzione di tale capo avverrà previa restituzione dell'usato.
Le Parti convengono inoltre che l'Azienda incaricherà la Cassa Edile di effettuare le opportune e necessarie ordinazioni. Alla consegna del numero dei capi ordinati provvederà al relativo pagamento.
Le Parti, nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 convengono di definire l'argomento attinente il Responsabile Lavoro Sicurezza con la stesura di un protocollo aggiuntivo "B" al quale si rimanda e che fa parte integrante del presente accordo.

14) Lavoro part-time
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a part-time le Parti fanno espresso riferimento all'art. 5 della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 ed all'art. 80 del CCNL 5 luglio 1995.

15) Appalti e subappalti
Le Parti concordano sul pieno rispetto delle norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto.
Le Imprese interessate al presente accordo si impegnano ad applicare quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 5 luglio 1995 con particolare riguardo alle procedure - nei tempi previsti - di comunicazione indicate nello stesso articolo quali Cassa Edile, istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza, organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o, in mancanza di questi, le organizzazioni sindacali dei Lavoratori per il tramite della organizzazione territoriale dei datori di lavoro.

17) Organismi paritetici
Le organizzazioni degli Imprenditori e dei Lavoratori riaffermano il convincimento che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e l'Ente Scuola sono strumenti idonei per contribuire, l'uno al miglioramento delle condizioni nei luoghi di lavoro, l'altro al miglioramento della qualità del lavoro e delle capacità tecnico - produttive delle Imprese attraverso la formazione di maestranze edili e/o l'arricchimento formativo dei lavoratori.
Le Parti promuoveranno appositi incontri allo scopo di effettuare un esame, la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai suddetti organismi.

20) Validità dei precedenti accordi
Le Parti concordano che il presente accordo annulla e sostituisce le precedenti intese in materia di contrattazione integrativa territoriale.

Protocollo aggiuntivo "A" al verbale di accordo del 31 marzo 1998
Tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale dei V.C.O. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil del V.C.O..
Al termine di una approfondita analisi delle problematiche del Settore delle Costruzioni nel territorio dei Verbano, Cusio, Ossola in cui si sono evidenziate le difficoltà che la categoria dei Costruttori incontra nell'operare in modo costante si conviene di assumere e rendere operative le seguenti determinazioni al fine di rilanciare l'Industria delle Costruzioni e di dotarsi di strumenti che la preservino da una concorrenza, non sempre corretta, che utilizza strumenti non sempre inseriti nella legalità.
A tal proposito ritengono preliminarmente indispensabile un autorevole intervento del Prefetto di Verbania nei confronti delle pubbliche Amministrazioni appaltanti affinché le stesse operino in sintonia con le disposizioni di Legge.
Tra queste in particolare:
- le pubbliche amministrazioni forniscono alla Cassa Edile i bandi di gara che vengono pubblicati;
- le stazioni appaltanti, nella lettera di invito di partecipazione alle gare, richiedono alle Imprese partecipanti di dimostrare, fra i requisiti di pre-ammissione, la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (Inps, Inail, e Cassa Edile) pena l'esclusione dalla gara stessa;
- in caso di aggiudicazione l'Impresa, prima della firma del Contratto, dovrà documentare l'avvenuta denuncia del nuovo lavoro agli Istituti (Inps, Inail e Cassa Edile);
- le stazioni appaltanti, oltre alle comunicazioni di aggiudicazione, stipula del Contratto, stati avanzamento lavori e conti finali, dovranno inviare alla Cassa Edile, l'elenco delle autorizzazioni al subappalto nonché il nominativo delle Imprese subappaltatrici. Tutto ciò per permettere alla Cassa Edile di verificare la regolarità contributiva per il conseguente rilascio delle certificazioni di competenza previste dalle Leggi.
Gli elementi di cui sopra, acquisiti ed elaborati dalla Cassa Edile, verranno forniti alle Parti con periodicità semestrale su supporto informatico e/o tabulato in modo da fornire un servizio aggiuntivo alle Imprese del Settore e per consentire di poter verificare gli ostacoli che bloccano o rallentano il regolare svolgimento delle procedure burocratiche e/o dei cantieri ed intervenire nei confronti delle Autorità Competenti.
Per quanto riguarda i lavori privati le Parti stipulanti il presente Accordo richiedono il rispetto delle seguenti norme:
- di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 in forza del quale i Comuni sono tenuti a trasmettere all'Inail "l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate":
- di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 23.5.1997 n. 135 il quale dispone che "la denuncia di attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione del nominativo dell'Impresa cui si intendono affidare i lavori";
- della notifica preliminare dei cantieri che il Committente dovrà fare alla competente USL ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 494/96 (Direttiva CEE per i cantieri temporanei e mobili).
Inoltre richiedono alle Amministrazioni Comunali di inviare alla Cassa Edile l'elenco delle concessioni rilasciate con l'indicazione dell'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori al fine di permettere alla Cassa stessa di monitorare il tessuto locale del settore in relazione anche all'andamento occupazionale.
In conclusione, le Parti, promuoveranno, a questo fine e per una corretta gestione degli appalti pubblici e privati, incontri congiunti con le Amministrazioni locali, con l'Inps, con l'Inail, con l'Ispettorato del Lavoro ed il Prefetto per il superamento dei problemi in essere.
Mercato del Lavoro. Formazione Professionale e Necessità Occupazionali
Con l'obiettivo di meglio nazionalizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, le Parti ritengono fondamentale l'istituzione di una "lista di disponibilità" degli operai iscritti nelle liste di mobilità e/o in attesa di nuova occupazione.
La lista di disponibilità può essere costituita presso la Cassa Edile in stretta collaborazione con la Scuola Edile, gli Uffici di Collocamento o altri eventuali Enti preposti al servizio.
La Cassa Edile, attraverso la gestione di un archivio contenente i nominativi degli operai licenziati o in Cassa Integrazione Guadagni, di disoccupati o di allievi della scuola in attesa di occupazione, a far data dal 1° marzo 1998 offre un servizio alle Imprese che necessitano di manodopera indicando la residenza la qualifica e la mansione professionale.
Al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro ritengono fondamentale effettuare, a cura della Scuola Edile, almeno ogni due anni, una indagine conoscitiva dei bisogni formativi quanti-qualificativi della manodopera delle Imprese Edili e, sempre a cura dell'Ente Scuola, predisporre i moduli formativi in base alle esigenze manifestate dalle Imprese del Settore.
Enti paritetici
Per meglio razionalizzare il funzionamento degli Enti Paritetici e garantire la massima collaborazione per gli interessi comuni del settore:
- la Cassa Edile fornirà all'Ente Scuola ed al Comitato Paritetico Territoriale, con periodicità mensile, l'elenco completo delle Imprese, dei Lavoratori, e degli Appalti aggiudicati;
- l'Ente Scuola avrà cura di tenere aggiornato l'archivio del percorso lavorativo, formativo e professionale dei lavoratori.
Le informazioni di cui al presente accordo, unicamente ad altre eventuali provenienti da fonti esterne o previste dai CCNL, saranno oggetto di una sessione di studio ed esame tra le parti al fine di verificare eventuali iniziative comuni nell'interesse generale del Settore.