Categoria: Cassazione civile
Visite: 7523

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 maggio 2017, n. 11168 - Carcinoma polmonare: eziologia professionale della malattia. Rendita per i superstiti


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 08/05/2017

 

 

 

Rilevato

 

Che C.V., vedova di B.G., affetto da silicosi di origine professionale derivata da lavoro in fonderia e deceduto a seguito di carcinoma polmonare, assumendo l'eziologia professionale della malattia ha chiesto la rendita per i supersiti;
che effettuata consulenza tecnica la domanda è stata rigettata in primo grado, ravvisandosi la causa del decesso nell'esasperato tabagismo dell'assicurato; appellata la sentenza dalla soccombente, la Corte d'Appello (sentenza 22.02.11) rinnovava la consulenza e, rilevata l'azione oncogenetica dell'inalazione delle polveri di silice e la indiscussa saturazione di sostanze nocive dell'ambiente di lavoro, assegnava effetto quantomeno concausale al fattore professionale, riconoscendo quindi la richiesta rendita dalla data del decesso;
che propone ricorso per cassazione l'INAIL con unico motivo, denunziando il vizio di ultrapetizione, ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. in quanto la ricorrente nel ricorso introduttivo aveva chiesto soltanto la condanna dell'Istituto all'indennizzo del danno biologico, ovvero alle prestazioni che in vita sarebbero spettate al marito e non anche alla prestazione a lei spettante iure proprio ai sensi dell'art. 85 del d.p.r. 1124.
che la Compagnoni resiste con controricorso.
 

 

Considerato
che risulta incontestato che la domanda svolta in giudizio, a seguito della morte del lavoratore per malattia professionale allegata in ricorso, fosse stata proposta dall'attrice anche nella sua qualità di "vedova" (e non soltanto di "erede") del lavoratore deceduto;
che in relazione a tale qualità, il giudice territoriale ha qualificato la domanda come volta al conseguimento della rendita spettante, iure proprio, all'attrice in quanto "coniuge superstite di B.G. deceduto a causa del carcinoma polmonare insorto a seguito di malattia professionale"; prestazione il cui contenuto è determinato dalla legge, ai sensi degli artt. 85 ss e dell'art. 131 DPR 1124/1965;
che deve ritenersi perciò non si sia verificata la modificazione dei fatti costitutivi della domanda e prodotto alcun vizio di ultra o extrapetizione, vertendosi invece in materia di interpretazione della domanda rientrante nei poteri del giudice di merito, il cui unico limite consiste, com'è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti (Cass. Sez Un. 1099/1998, Evangelista).
che secondo la costante giurisprudenza (sentenza n. 17947 del 08/08/2006) ai fini dell'esatta individuazione della domanda il giudice deve infatti procedere mediante l'esame complessivo dell'atto, prendendo in considerazione i documenti allegati da entrambi le parti ed ogni altro elemento utile allo scopo,

che pertanto il ricorso è infondato e deve essere rigettato;

che le spese devono essere liquidate secondo soccombenza come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2600 di cui € 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 22.2.2017