Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 09 maggio 2017, n. 11243 - Rendita ai superstiti


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 09/05/2017

 

 

 

RILEVATO
che, con sentenza del 28 maggio 2015, Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento di rigetto della domanda proposta da R.N. — quale vedova ed erede del defunto S.P. — nei confronti dell'INAIL ed intesa al riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 del TU n. 1124/1965 in relazione alla morte del proprio coniuge, già titolare in vita di rendita da malattia professionale (bronchite cronica); che il rigetto era motivato sulla scorta delle conclusioni della nuova consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado e dei chiarimenti resi in replica alle osservazioni dell’appellante; che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la R.N. affidato ad un unico motivo cui l’INAIL resiste con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la R.N. ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui si muovono critiche alla predetta proposta evidenziandosi che il ricorso è autosufficiente e non integra un dissenso diagnostico; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 196 cod. proc. civ. e 41 cod. pen. (in relazione all’art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ.) nonché insufficiente ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo (in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ.) avendo la Corte di Appello recepito acriticamente le errate conclusioni della consulenza tecnica nuovamente disposta in secondo grado senza fare menzione alcuna delle critiche alla medesima sollevate nelle quali si evidenziava il ruolo concausale della tecnopatia (BPCO - bronco pneumopatia cronico ostruttiva) nella produzione dell’arresto cardiaco per severa insufficienza cardiaca che aveva condotto all'exitus il S.P.;
che il motivo è inammissibile in quanto privo del requisito della specificità non riportando, neppure nei passi salienti, il contenuto della consulenza tecnica e dei chiarimenti resi dall’ausiliare proprio in merito alle osservazioni della R.N. ed al quale il giudice del gravame si è uniformato (v., ex multis, Cass. n. 21632 del 20/09/2013; Cass. n. 4201 del 22/02/2010); ed infatti, la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa o, come nella specie, nella sentenza che l'ha recepita, ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio e, dunque, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (v., ex multis, Cass. 4201/2010);
che, inoltre, con riferimento al denunciato vizio di motivazione per costante insegnamento di questa Corte, in materia di invalidità, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi; al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009);
che, peraltro, il motivo in questa parte non presenta neppure i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 360, primo comma, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte ( SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore non scalfita dai rilievi di cui alla memoria ex ar. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio avendo parte ricorrente reso la dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione “ratione temporis” applicabile alla presente controversia;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.