Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 10 maggio 2017, n. 11412 - Riduzione della capacità lavorativa a seguito di infortunio.  Diritto all’indennizzo in capitale


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 10/05/2017

 

 

Rilevato che:
1. G.A. impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che, in parziale riforma della decisione appellata, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo in capitale tenuto conto della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all’8 per cento derivata dall’infortunio sul lavoro occorso il 15 giugno 2003;
2. il ricorso è affidato a due motivi;
3. l’INAIL ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
 

 

Considerato che:
5. il motivo con il quale si denunzia la mancanza di specificità dei motivi di appello dell'INAIL è infondato per avere l’Istituto appellante specificamente contestato le ragioni della sentenza di primo grado, invocando le erronee conclusioni cui era pervenuto il consulente officiato in giudizio, e alle quali aveva prestato adesione il primo giudice, quanto all’esame obiettivo e alla quantificazione dello stesso, contestando altresì la correlazione eziologica svolta in maniera approssimativa e superficiale dei periodi di ricaduta non riconducibili all’evento infortunistico e richiamando, per relationem, la consulenza medica dell'Istituto, in guisa di parte integrante dell’atto di gravame, come le difese svolte nel grado precedente; 
6. nella delibazione del secondo mezzo d’impugnazione va richiamato il principio affermato da Cass., Sez. U, 6 maggio 2015, n. 9100, secondo cui il fatto che un singolo motivo del ricorso per cassazione sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere, con chiarezza, le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati;
7. nella specie l’illustrazione del motivo all’esame non permette di distinguere esattamente i diversi profili e, nelle conclusioni, non solo denuncia, in modo inidoneo, un errar in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel far proprie le conclusioni del consulente officiato nel giudizio di appello senza stabilire “un confronto tecnico” con le conclusioni dell’ausiliare officiato in primo grado, giacché la comparazione tra consulenze acquisite in giudizio attiene alla motivazione e non alla violazione di una regola processuale, ma neanche riproduce o reca indicazione della sede processuale, nella fase di merito, dove rinvenire la consulenza tecnica di primo grado;
8. il ricorso va, pertanto, rigettato;
9. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo non sussistendo le condizioni per beneficiare dell’esonero a norma dell'art.152 disp att. cod.proc.civ., nel testo applicabile ratio ne temporis;
10. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1- qnater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
 

 

P.Q.M.

 


1 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2017