Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 10 maggio 2017, n. 11433 - Riconoscimento di inabilità temporanea a seguito di infortunio ma negata la rendita


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 10/05/2017

 

 

Rilevato che:
1. V.DD. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, che confermò la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto in suo favore a carico dell'Inail unicamente l'inabilità temporanea conseguita all’infortunio subito il 13 settembre 2000, e negato la rendita, avendo accertato il c.t.u. un danno biologico pari al 3% e dunque inferiore alla soglia d’indennizzabilità ex d.lgs n. 38 del 2000.
2. La Corte territoriale argomentò che il consulente nominato in grado d'appello aveva ritenuto che la riportata lesione del menisco mediale del ginocchio destro non fosse riconducibile all'infortunio, conseguendo, invece, ad un evento successivo ed estraneo all'ambiente lavorativo. Né avevano pregio le censure mosse alla quantificazione del danno, operata dal c.t.u. di primo grado previa riduzione della capacità lavorativa già conseguita ai due precedenti infortuni del 1998 e 1999, mentre il diverso regime normativo cui tali eventi erano assoggettati impediva funificazione dei postumi.
3. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo il V.DD. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e sostiene che sulla natura di infortunio dell'evento occorso il 13 settembre 2000 e sulla derivazione da esso della lesione meniscale si sarebbe formato il giudicato in esito alla sentenza di primo grado. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 comma 6 del d.lgs n. 38 del 2000 e lamenta che la  Corte d'appello non abbia tenuto conto dei postumi dei precedenti infortuni subiti nel 1998 e nel 1999, valutandoli secondo la formula Gabrielli al fine di quantificare la riduzione della capacità lavorativa derivante dalla lesione al legamento crociato del menisco del ginocchio destro causata dall'infortunio del 13 settembre 2000.
4. L’Inail ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che:
1. il primo motivo è inammissibile. Esso infatti confonde i due profili, quello della dipendenza causale della denunciata malattia rispetto all’ attività lavorativa, con quello della ricostruzione dei fatti materiali verificatisi in data 13.9.2000 ed idonei a qualificare l’evento come infortunio sul lavoro (profili distinti, come ben evidenziato da Cass. 02-09-2016, n. 17528). La Corte territoriale, recependo le conclusioni del c.t.u., non ha infatti negato la verificazione dell’infortunio sul lavoro, dal quale è derivato il riconoscimento dell’invalidità temporanea, ma ha negato che esso fosse stato in concreto idoneo a determinare la patologia permanente lamentata (lesione del menisco mediale del ginocchio destro) o, quantomeno, che esso fosse stato idoneo a determinare un danno biologico superiore a quello accertato dal consulente tecnico di primo grado.
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Il richiamato comma 6 dell’art. 13 del d.lgs n. 38 del 2000 dispone che «Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni; il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofìsica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale ». La Corte d’appello ha argomentato che correttamente il c.t.u. di primo grado aveva determinato nella misura del 3% il danno biologico derivato dall’evento del 13.9.2000, «previa riduzione della capacità lavorativa già conseguita ai due precedenti infortuni». In tal senso, appare avere fatto applicazione del precetto legale: per confutare tale affermazione, il ricorrente avrebbe dovuto riportare il contenuto dell’elaborato peritale nella parte in cui è stato effettuato detto calcolo, in ottemperanza al principio di specificità dei motivi di ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.l, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. , onde comprendere sotto quale aspetto esso sia errato. Il ricorso propone invece un nuovo conteggio che contiene una commistione delle valutazioni operate dagli ausiliari nominati in primo e secondo grado, in sostanza sostituendo la propria valutazione finale a quelle ivi conseguite, ed il motivo si traduce in un’inammissibile rivisitazione del merito dell’accertamento peritale.
5. Segue l’inammissibilità del ricorso.
6. Il ricorrente non va assoggettato alle spese del giudizio, essendo applicabile al presente giudizio l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, delle legge 24 novembre 2003, n. 326 
7. Sussistono invece i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 qnater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato che il presupposto di insorgenza di detto obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del ngetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multìs Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso. Non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.3.2017