Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22602 - Mezzo non stabilizzato e mancata formazione: responsabilità del DL per l'infortunio occorso al lavoratore che si sgancia dalla cintura per salvarsi la vita


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 21/03/2017

 

 

FattoDiritto

 

 

1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza 26/11/2015 con la quale il Tribunale di Palermo aveva ritenuto R.G. responsabile dei reati di cui agli artt. 590 comma 3 c.p. per aver cagionato, per colpa, lesioni personali guaribili in giorni 30 a LB.M. (capo A); per non aver garantito la stabilità del mezzo di lavoro durante il suo impiego in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto delle condizioni del suolo in violazione del disposto di cui all'art. 71 comma 3 d. lgs 81/08 (capo B); per non aver redatto, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS), in violazione del disposto di cui all'art. 93 comma 1 lett. G) d.lgs. 81/08 (capo C). E in punto di trattamento sanzionatorio ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi 6 di reclusione, previo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati.
2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il R.G. in punto di sua affermazione di penale responsabilità, nonché in punto di trattamento sanzionatorio.
2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente - dopo aver fatto presente che dall'istruzione dibattimentale era emerso che l'infortunio si era verificato perché il LB.M., preoccupato dall'improvviso scivolamento del camion-gru sul quale lavorava, benché munito di presidi di sicurezza (cintura, casco, ecc), preso da panico, si era sganciato dalla cintura di sicurezza (che lo agganciava al braccio meccanico della gru) e si era lanciato in terra da una altezza di circa 5 metri - fa presente che:
- quanto al fatto di cui al capo A: a) lui aveva fornito le attrezzature per il lavoro, aveva formato il lavoratore ed era in terra accanto al camion; non poteva prevedere che il mezzo scivolasse di qualche centimetro ma soprattutto non poteva prevedere che il suo dipendente, operaio esperto, si facesse prendere dal panico, arrivando addirittura a sganciarsi dai dispositivi di sicurezza e a lanciarsi nel vuoto da 5 metri; b) tale comportamento, di macroscopica imprudenza e del tutto imprevedibile, aveva determinato l'interruzione del nesso causale tra l'obbligo di protezione che risiede in capo al datore di lavoro e l'evento; d'altronde, nessuna rilevanza aveva avuto la mancata redazione del POS sulla realizzazione del sinistro;
- quanto al fatto di cui al capo B: l'art. 71 d. lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro riduca al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature e adotti le misure tecniche ed organizzative previste nell'allegato VI al decreto stesso, ma non prevede che il datore di lavoro debba garantire la stabilità del mezzo di lavoro;
- quanto al fatto di cui al capo C: l'art. 96 commi 1 e 1-bis d. lgs. 81/08 prevede che la redazione del POS è onere della ditta affidataria o esecutrice dei lavori e non anche delle imprese - come la sua - che effettuano mere forniture di materiali e attrezzature; lui ed il lavoratore infortunato stavano scaricando delle travi in legno ordinate dalla ditta Gazebo e D'intorni (impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, che aveva per l'appunto realizzato il POS); il suo unico onere era quello di accertarsi che forniva materiale ad una ditta munita del POS, obbligo che aveva puntualmente assolto.
2.2. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, il ricorrente si lamenta che la Corte avrebbe errato nel non concedergli le attenuanti generiche, determinando così una pena eccessiva, ed il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. In punto di fatto, secondo la ricostruzione effettuata da entrambi i giudici di merito:
-LB.M., al fine di espletare la propria attività lavorativa alle dipendenze del R.G., ebbe a sollevare alcune travi di legno, montandole su un mezzo non stabilizzato adeguatamente, senza essere stato dotato di adeguata attrezzatura anti infortuni e senza essere mai stato adeguatamente formato sulla prevenzione medesima, riportando la frattura scomposta del malleolo della gamba destra;
-la dinamica dell'incidente era stata spiegata, con dovizia di particolari, dalla persona offesa, la quale, nel corso della sua audizione nel dibattimento di primo grado, aveva spiegato di aver ricevuto l'incarico di spostare alcune travi di legno, al fine di portarle su un lastrico solare in un condominio di via Marchese di Villabianca per la realizzazione di un gazebo, e, per questo, aveva posizionato, su ordine del R.G., il camion in uno scivolo posto nel piano seminterrato del suddetto condominio; mentre lui stava sostituendo il gancio in dotazione nella gru, sempre su ordine del R.G., il mezzo aveva iniziato ad andare in dietro, non essendo stato ancorato con tutti gli stabilizzatori, circostanza che lo aveva costretto a saltare giù dal braccio dell'autogrù, provocandosi la frattura scomposta della gamba destra, in esito alla quale era stato anche operato con applicazione di una placca metallica di sintesi e delle viti;
-la dinamica dell'incidente, fornita dalla persona offesa, aveva trovato un significativo riscontro nella relazione tecnica redatta da S. e C. in detta relazione era stato spiegato che il sinistro in questione ebbe a verificarsi a causa dell'imperizia del R.G., il quale: a) non aveva garantito, in primo luogo, la sicurezza del luogo, ove il lavoro doveva essere effettuato, avendo posizionato il camion con la gru in una discesa e, soprattutto, avendo ordinato di effettuare l'operazione in presenza di condizioni climatiche e logistiche avverse, atteso che in quel momento pioveva e la discesa ove era stato posizionato il camion era piena di chiazze d'olio; b) aveva ordinato la sostituzione in loco dell'attrezzo, mentre l'operazione di sostituzione del gancio, essendo di per sé complessa, avrebbe richiesto la messa in sicurezza.
3.2. Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di merito, con motivazione ineccepibile da un punto di vista logico e giuridico, ha affermato la penale responsabilità del R.G., osservando che:
-non era in alcun modo credibile la tesi difensiva secondo cui la persona offesa avrebbe causato il sinistro, scendendo dal mezzo mentre lo stesso stava scivolando, con ciò escludendo qualsiasi colpa del R.G. nella fattispecie contestata, in quanto, come emerso dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa e confermato dalla relazione tecnica in atti, il LB.M. ebbe soltanto ad eseguire gli ordini del R.G. ed anche la sua condotta di saltare giù dal camion che stava scivolando ebbe soltanto a salvargli con molta probabilità la vita, evitando che l'impatto potesse avere delle conseguenze ben peggiori; e, d'altronde, era del tutto inverosimile che il LB.M. possa avere iniziato una manovra così pesante e complessa, come quella di sostituire il gancio della gru, di sua spontanea volontà, senza avere avuto un preciso ordine in tale senso;
-dall'istruttoria dibattimentale era risultato che il LB.M. non soltanto non era stato dotato dell'attrezzatura adatta per l'operazione che andava a compiere ma soprattutto non era stato mai adeguatamente sottoposto a corsi di prevenzione degli infortuni né adeguatamente informato sugli stessi; d'altra parte, il R.G. aveva il preciso obbligo di predisporre la sicurezza del mezzo di lavoro ed uno specifico POS, proprio in forza delle norme la cui violazione era stata allo stesso contestata;
-indubbio era il nesso di causalità tra la violazione di tali regole cautelari e la condotta lesiva patita dal LB.M., il quale, proprio per tali omissioni, ha patito le lesioni contestate, ponendo in essere una condotta, su ordine del suo datore di lavoro, senza essere stato dallo stesso né adeguatamente informato circa i rischi né munito di adeguata attrezzatura per lo svolgimento dei lavori intrapresi.
Occorre soltanto aggiungere che, essendo il ricorso manifestamente infondato, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non assume rilievo il fatto che, per le violazioni contestate ai capi B e C, sia maturato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 5.
3.3. Anche in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente.
Invero la Corte di merito ha ritenuto corretta la decisione del giudice di prime cure che - in relazione alle modalità del fatto, sicuramente indicative di una preoccupante noncuranza della sicurezza dei lavoratori - aveva negato le attenuanti generiche, applicando una pena abbastanza contenuta rispetto al minimo edittale previsto per l'ipotesi delittuosa di cui all'alt. 590 comma 3 c.p.
E, d'altra parte, il Giudice di primo grado aveva rilevato che la sussistenza di un precedente specifico a carico deN'imputato, per il quale lo stesso già aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, escludeva che lo stesso fosse meritevole della concessione, per la seconda volta, del suddetto beneficio.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2017.