Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2017, n. 23078 - Manovale edile cade dal ponteggio. Calcolo dei giorni di malattia


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 30/01/2017

 

Fatto

 

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 21 ottobre 2015, confermava in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani nei confronti di S.A. e S.V., disponendo la non menzione della condanna. I due imputati sono stati condannati alla pena di mesi uno e gorni dieci di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art.590, comma 3, in relazione all'art.583, comma 1, cod pen, poiché, nella qualità rispettivamente di titolare della ditta S. Costruzioni ed il secondo quale preposto al cantiere, cagionavano, in violazione delle norme disciplinanti gli infortuni sul lavoro, lesioni al dipendente P.D'A.. Quest'ultimo, manovale edile, era caduto da un ponteggio di altezza di circa 4 metri, procurandosi la frattura del setto nasale con spendimento ematico a carco dei seni mascellari, ferita lacero contusa naso e labbro, avulsione incisivo superiore, parziale lussazione falange del terzo dito della mano sinistra, dalle quali derivava una malattia superiore a gg. 40.
Ricorrono per Cassazione S.A. e S.V. a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, violazione di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 590, comma 3 e 583/Comma 1 cod pen. La Corte d'appello, disattendendo i motivi di gravame, aveva ritenuto che, nonostante il fatto - pacifico - che la parte offesa era tornata a lavorare il 7 gennaio 2011, ossia dopo 35 giorni dall'infortunio, ricorresse comunque l'ipotesi di una lesione di durata superiore a 40 giorni, richiamando contraddittoriamente la nota del dipartimento dell'ASP del 9 marzo 2011, dalla quale risultava, invece, che lo stato di malattia si era protratto per 35 giorni, mentre sarebbe occorso maggior tempo per definire i postumi, così erroneamente confondendo la nozione di malattia con quella di postumo. Inoltre, erroneamente la Corte aveva richiamato il fatto che nella durata della malattia dovessero essere ricompresi i periodi di convalescenza, posto che da alcun dato processuale risultava l'esistenza di un periodo di convalescenza da valutare ai fini del giudizio. Inoltre, la Corte aveva fatto riferimento - anziché alla alterazione patologico - alla incapacità di attendere le ordinarie occupazioni, in modo del tutto contraddittorio, posto che, come incontrovertibilmente accertato, la ripesa della attività lavorativa era avvenuta dopo soli 35 giorni. Attesa la durata della malattia, dunque, avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
 

 

Diritto

 


1. Deve essere preliminarmente dichiarata l'estinzione del reato nei confronti di S.A., che risulta deceduto come da certificazione prodotta all'odierna udienza. In ordine alla posizione del predetto ricorrente, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
2. Il motivo di ricorso proposto da S.V. è infondato.
3. La sentenza di merito è infatti congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di nozione, in senso penalistico, del concetto di malattia.
4. Sul punto va rammentato che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì quelle da cui deriva una limitazione funzionale, un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016, Rv. 267306 ). Detta recente decisione si colloca nel solco di quanto già ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che la durata dello stato di malattia oltre il 40 -giorno si riferisce anche al perdurare della limitazione funzionale (quindi ad eventuali periodi di convalescenza dipendenti da malattia: Sez. 5, n. 4014 del 27/10/2015, , Rv. 267556 , Sez. 4, n. 32687 del 08/07/2009, Rv. 245116).
5. Tanto premesso, la Corte territoriale ha richiamato - così come aveva fatto il Tribunale- le certificazioni acquisite al giudizio, ossia la certificazione INAIL del 5 gennaio 2011 e la nota del Dipartimento di prevenzione del 9 marzo 2011, dalle quali risulta che la parte offesa aveva riportato una limitazione funzionale al dito medio della mano sinistra e che, alla data del 5 gennaio 2011, stanti le condizioni della lesione, non era ancora possibile apprezzarne i postumi, per cui la menomazione della integrità fisica sarebbe stata valutata dall'INAIL solamente a partire dal 24 febbraio 2011. La Corte d'appello ha quindi correttamente rilevato che, data l'esistenza di postumi permanenti, la lesione aveva comportato - oltre che lo stato di alterazione dell'arto- anche una limitazione protrattasi certamente oltre la data del 5 gennaio 2011 e, almeno, fino alla data di stabilizzazione della lesione stessa, fissata dall'Inail nel successivo 24 febbraio 2011 (ben oltre i 40 giorni previsti dalla norma incriminatrice).
6. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.A. perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Rigetta il ricorso proposto dal S.V. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, 30 gennaio 2017