Categoria: Cassazione penale
Visite: 11580

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2017, n. 23112 - Operaio investito dal treno durante i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario. Varie responsabilità per la mancata predisposizione di una via di passaggio


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 14/03/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza in data 29 giugno 2015 confermava la condanna pronunciata dal locale Tribunale, Sezione di San Donà di Piave, nei confronti di S.A., C.A. A., M.L. (e M.P. non ricorrente) quali responsabili di omicidio colposo, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ai danni di M.G., dipendente della ditta NCC srl, investito da un treno il 20 aprile 2006 in Quarto d'Altino mentre stava attraversando la rete ferroviaria, all'interno di un cantiere ove erano in corso lavori per la realizzazione di un sottopasso.
2. La realizzazione del sottopasso ferroviario aveva costituito l'oggetto di una convenzione, sottoscritta in data 27.2.2002, tra Rete Ferroviaria Italiana Spa, la Provincia di Venezia ed i Comuni interessati (tra i quali il Comune di Quarto d'Altino); in data 5.3.2002 la Provincia di Venezia aveva approvato il progetto esecutivo e il 4.2.2004 aveva stipulato contratto di appalto con la NCC srl.
Il sinistro era avvenuto dopo il posizionamento del monolite-tunnel sotto la linea ferroviaria, linea che divideva l'intero cantiere in due parti, appunto collegate dal tunnel, all'interno del quale erano in corso opere edili necessarie per la realizzazione della strada: in particolare, il giorno del sinistro era stata effettuata una gettata di calcestruzzo sulla platea-fondo del sottopasso per tutta la sua larghezza. Le due aree del cantiere erano collegate da un percorso lungo quasi tre chilometri con passaggio a livello, ed una recinzione mobile proteggeva la massicciata ferroviaria. Era quindi accaduto che la sera del fatto, a fine lavoro, il M.G., che doveva raggiungere l'auto in sosta dall'altra parte del cantiere, dato che la gettata di calcestruzzo era ancora non consolidata, aveva attraversato la ferrovia, senza accorgersi del sopraggiungere del treno, anche perché erano in funzione rumorose pompe dell'impianto di aggrottamento delle acque.
2.1. Di tale evento mortale erano stati chiamati a rispondere:
- S.A., amministratore unico della NCC srl, appaltatrice dei lavori e datore di lavoro del M.G., per non aver predisposto una via di comunicazione tra le due aree del cantiere separate dalla linea ferroviaria; per non aver dato attuazione all'accordo intervenuto tra Rete Ferroviaria Italiana Spa, Provincia di Venezia e NCC srl del 19.4.2005 (parte integrante del Piano di Sicurezza e di Coordinamento) nella parte in cui si prevedeva l'allestimento di una delimitazione per mezzo di recinzione del cantiere rispetto alla linea ferroviaria; per non aver preteso l'osservanza da parte dei lavoratori del divieto di passaggio attraverso la linea ferroviaria di cui alla pianificazione di sicurezza; per aver omesso di apporre la segnaletica di sicurezza che vietasse l'ingresso sulla linea ferroviaria.
- C.A.A., per le medesime omissioni, quale procuratore della NCC sulla base di procura da parte dello S.A. del 19.3.2004 e responsabile del cantiere per conto della NCC srl.
- M.L., coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dell'opera, per aver omesso di effettuare il controllo pertinente al rispetto da parte della NCC srl delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare di quelle inserite mediante la prescrizioni di FFSS ed in particolare "gli accordi collegiali" sottoscritti da FFSS, committente Provincia di Venezia, coordinatore della sicurezza e ditta appaltatrice in data 19.4.2005, nonché mediante le disposizioni da egli stesso elaborate in apposita modifica del PSC dell'1.8.2005, pertinenti la predisposizione di recinzioni sul perimetro delimitante l'area del cantiere e la sede ferroviaria nonché l'attuazione del divieto di attraversamento dei binari; per non aver provveduto, riscontrata la grave carenza del PSC, ad integrarlo adeguatamente anche con accurate disposizioni pertinenti le segnalazioni, le misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno, ed una buona viabilità principale di cantiere, indispensabile per scongiurare il pericolo di elusione del divieto di attraversamento dei binari; per aver omesso, una volta appreso dell'attraversamento dei binari da parte dei lavori per l'assenza di recinzione tra area di cantiere e sede ferroviaria, di intervenire disponendo la sospensione dei lavori del cantiere.
3. La Corte territoriale, nel ripercorrere il contenuto della sentenza di primo grado in ordine alle acquisizioni probatorie, ricostruiva il fatto osservando che la causa immediata dell'evento era stata l'attraversamento della sede ferroviaria in concomitanza con il passaggio del treno, e che tale condotta della vittima era avvenuta in un contesto in cui la protezione della sede ferroviaria era mobile: il M.G., per raggiungere l'altra area del cantiere dove l'attendevano i colleghi, aveva due percorsi alternativi, l'uno, lungo quasi tre chilometri, e l'altro, assai breve, che comportava però l'attraversamento della gettata di calcestruzzo non ancora consolidata.
La Corte, come già il Tribunale, escludeva la rilevanza della condotta relativa alla realizzazione della recinzione mobile, come del resto quella relativa al difetto di segnaletica del divieto di attraversamento della linea ferroviaria. Individuava invece, come condizione necessaria dell'evento, l'assenza di un'agevole via di comunicazione tra le due aree di cantiere, valorizzando quindi tutte le condotte degli imputati connesse a tale circostanza: l'omessa previsione nel PSC di un'agevole via di comunicazione, il mancato controllo sull'adeguatezza del PSC, l'omesso controllo sulle condotte dei lavoratori.
Procedeva quindi alla verifica delle singole posizioni di garanzia in relazione all'impedimento dell'evento. 
3.1. Quanto allo S.A., lo ha ritenuto responsabile della sicurezza del cantiere perché tenuto, quale appaltatore, alla valutazione dei rischi e a definire le vie di circolazione all'interno del cantiere stesso; rilevava che la procura speciale al Castellano riguardava il compimento di singoli atti negoziali nell'interesse della società e dunque era inidonea ad attuare il trasferimento della posizione di garanzia e che la nomina del Castellano a responsabile di cantiere comportava il sorgere di una ulteriore posizione di garanzia ma non faceva venire meno quella in capo al datore di lavoro.
Incontestata era la qualifica del C.A.A. come preposto: nel POS era indicato come responsabile della sicurezza di cantiere, e quindi suo principale obbligo era quello di sovrintendere al mantenimento delle condizioni di sicurezza, svolgendo attività sia di informazione e controllo sui lavoratori che di attuazione delle misure di sicurezza.
Documentata ed incontestata anche la nomina di M.L. a Coordinatore della sicurezza nella esecuzione dei lavori.
3.2. Accertate quindi le condotte omissive addebitate a ciascun imputato, la Corte considerava che l'evento sarebbe stato evitato se fosse stata compiuta la condotta doverosa omessa, costituita dalla predisposizione di un passaggio pedonale nel contesto del getto unico di calcestruzzo nel sottopasso e dall'adeguamento del PSC alla modifica dell'originario progetto, che prevedeva invece la realizzazione della platea di fondazione del tunnel in più fasi.
L'imprudente comportamento della vittima non si era configurato come condizione sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità, poiché l'attraversamento della linea ferroviaria era la modalità più semplice per passare da una zona all'altra del cantiere, ed integrava proprio quell'evento che le cautele omesse avrebbero impedito.
Il rischio andava gestito dai tre imputati.
4. M.L., C.A. A. e S.A. hanno proposto, tramite i rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi.
5. Il ricorso del M.L. è affidato a due motivi.
5.1. Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art.5, comma 1. lett. a) b) f) D.Lgs.n.494/1996. Rileva che quale coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dell'opera egli era tenuto ad una funzione di "alta vigilanza", riguardante la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle attività lavorative, compito questo demandato al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri, cioè il dirigente ed il preposto. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato era consentita la sospensione dei lavori. Nel caso di specie egli non si era limitato meramente pianificare in modo statico la sicurezza del cantiere ma aveva operato sul campo, verificando personalmente ed il più occasioni, il rispetto dei piani predisposti in base all'avanzamento dei lavori, come attestato da ben 41 verbali di sopralluogo dal 9.6.2004 al 7.4.2006, in due dei quali era stato segnalato alla NCC ed ai suoi responsabili proprio il tentativo di un operaio di attraversare i binari. Evidenzia ancora che nel PSC era stata ampiamente prevista una strada di collegamento tra i due lati, ove non fosse stato possibile l'attraversamento diretto del sottopasso, ovvero una strada di 1,8 km che collegava le due aree. In ogni caso, atteso il posizionamento del monolite-tunnel sotto la linea ferroviaria, era emersa la percorribilità con appositi stivali della gettata di cemento, anche se non consolidata.
5.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione all'art.192 c.p.p. e all'art.40 c.p. Rileva, sotto il profilo del nesso di causalità, che la condotta imprudente della vittima si configurava come condizione sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale e andava ritenuta causa esclusiva dell'evento. Il sottopasso era attraversabile e la condotta della vittima era stata imprevedibile ed abnorme, siccome del tutto estranea al processo lavorativo ed esorbitante rispetto alle mansioni attribuite.
6. I ricorsi dello S.A. e del C.A.A. constano ciascuno di tre motivi.
6.1. Con il primo motivo entrambi lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertata posizione di garanzia.
Lo S.A., sul rilievo che la Corte d'Appello, nel confermare la sua condanna quale amministratore unico della NCC, società datrice di lavoro del M.G., non aveva considerato che con procura speciale per notar Giambo del 19.3.2004 egli aveva nominato C.A. A. procuratore e responsabile di cantiere per conto della NCC srl, rendendolo destinatario "iure proprio" delle norme antinfortunistiche, quale preposto alla vigilanza.
Il C.A.A., sul rilievo che la Corte d'Appello, nel confermare la sua condanna, non aveva adeguatamente considerato che egli era solo un procuratore nominato con procura speciale del 19.3.2004 per notar Giambo, che non prevedeva alcuna gestione né la predisposizione di alcuna spesa. Era lo S.A. che si doveva attivare per mettere in sicurezza il cantiere rispetto alla linea ferroviaria.
6.2. Gli altri due motivi sono di identico tenore.
Con il secondo deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al reato di omicidio colposo. Osservano che i giudici hanno fondato la penale responsabilità di esso ricorrente sul presupposto di una carenza del Piano di Sicurezza per omessa previsione del rischio che ha poi causato l'evento mortale, senza considerare che la redazione di tale Piano e la previsione di tutti i rischi connessi ricadevano sul Committente e sui Responsabili tecnici ed amministrativi, individuabili ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 nei soggetti titolari dei poteri di decisione, di controllo e di spesa nella gestione dell'appalto. Nel caso di specie la NCC srl aveva sottoscritto un contratto di appalto il 4.2.2004 ed una successiva variante in corso d'opera del 25.11.2005 da cui risulta che i poteri decisionali e di spesa per l'intera gestione dell'appalto erano stati sempre esercitati dal Committente, su cui gravava anche l'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, adempimento espletato con determina del 27.3.2003.
6.3. Con il terzo si dolgono dell'erronea verifica della causalità per non aver imposto un divieto di passaggio attraverso la linea ferroviaria ed omesso di ricorrere alla segnaletica di sicurezza in ordine al medesimo divieto. Rilevano che la Corte aveva confuso tra prevedibilità-evitabilità dell'evento quale elemento costitutivo della colpa e la verifica dell'efficacia eziologica del comportamento omissivo, e ribadiscono che nella fase pratica dell'esecuzione dei lavori il controllo dell'osservanza dei precetti in tema di sicurezza era stato affidato per delega ad altro soggetto.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi non sono fondati.
2. Si ribadisce che la Corte di Venezia, come già il Tribunale, ha escluso la rilevanza della condotta - contestata a ciascun imputato come profilo di colpa specifica - avente ad oggetto la predisposizione di recinzioni tra l'area di cantiere e la sede ferroviaria e l'attuazione del divieto di attraversamento dei binari mediante l'apposizione di segnaletica, individuando come unica condizione necessaria dell'evento l'assenza di un'agevole via di comunicazione tra le due aree di cantiere. Di conseguenza ha esaminato e valutato tutte le condotte degli imputati connesse a tale circostanza, ovvero l'omessa previsione nel PSC di un'agevole via di comunicazione, il mancato controllo sull'adeguatezza del PSC e l'omesso controllo sulle condotte dei lavoratori, ed ha verificato in relazione a ciascun imputato la sussistenza della posizione di garanzia.
Per tale ragione il terzo motivo di ricorso dello S.A. e del C.A.A. è inconferente rispetto al contenuto della decisione impugnata.
3. L'esame delle posizioni di garanzia postula un breve richiamo - correttamente effettuato dalla Corte territoriale - alla normativa di riferimento, costituita dal d.lgs.n.494/1996, vigente all'epoca dei fatti e poi riprodotto nel d.lgs.n.81/2008, dal d.p.r.n.164/1956 pure all'epoca in vigore, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei anche ferroviari.
Si è fatto quindi cenno:
- al committente, ovvero al responsabile dei lavori da questi incaricato, quale soggetto tenuto alle misure generali previste dal d.lgs.626/1994 nelle fasi della progettazione esecutiva dell'opera, della esecuzione del progetto e della organizzazione delle operazioni di cantiere, cui grava l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- al datore di lavoro, tenuto quale esecutore delle opere alle misure generali previste dal d.lgs.626/1994;
- al coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, quale soggetto cui spetta la redazione del piano di sicurezza ed il suo adeguamento in base all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, obblighi di cui il committente, o il responsabile dei lavori, è tenuto a verificare l'adempimento;
- al preposto, la cui figura è oggi definita dal d.lgs.n.81/2008 (artt.2 e 19) ed all'epoca dalla normativa di cui all'art.4 d.lgs.626/94 e dagli artt.4 e 5 dpr 547/1955, in forza del rinvio operato dall'art.3 dpr 164/1956, tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e ad informare il datore di lavoro delle situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.
Gli odierni imputati sono stati tutti ritenuti responsabili, secondo il ruolo da ciascuno svolto, della mancata predisposizione di una comoda via di passaggio da un lato all'altro del cantiere, diviso dalla linea ferroviaria, omissione da cui è scaturito il pericoloso attraversamento dei binari da parte del lavoratore.
La motivazione della Corte d'Appello è sul punto ampia, approfondita ed immune da censure.
4. Esaminando le singole posizioni si osserva quanto segue.
Il M.L. era stato nominato coordinatore della sicurezza nell'esecuzione dei lavori.
Tale carica gli attribuisce ex lege (art.5 d.lgs.494/1996 riprodotto nell'alt. 92 lett.f d.lgs.81/2008) una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Non è invece tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto (Sez.4, sent.n.27165 del 24/5/2016, Rv.267735; Sez.4, sent.n.47834 del 26/4/2016, Rv.268255; Sez.4, sent.n.44977 del 12/6/2013, Rv.257167).
Questi dunque i compiti del M.L., ritenuto responsabile dell'evento, secondo l'ipotesi accusatoria condivisa dai giudici di merito, per non aver effettuato il controllo sul PSC, risultato inadeguato perché non aveva previsto la realizzazione di un passaggio pedonale nel contesto del getto di calcestruzzo nel sottopasso. In realtà l'originario progetto aveva previsto la realizzazione della platea di fondazione del tunnel in più fasi e non con un'unica gettata, in modo tale da assicurare sempre da un lato il passaggio pedonale, mentre nel corso dell'avanzamento dei lavori, e precisamente nel 2005, il progetto era stato modificato, con la previsione appunto di un'unica gettata, senza alcun conseguente adeguamento del PSC.
Il M.L. quindi avrebbe dovuto predisporre un agevole percorso pedonale, che consentisse l'attraversamento del cantiere senza rischi nel tempo necessario al consolidamento del getto di calcestruzzo, essendo altrimenti possibile e prevedibile il passaggio sui binari da parte degli operai, posto che il percorso alternativo era molto lungo (quasi di tre chilometri).
Dopo il 2.10.2005 (data di infissione del monolite e della conseguente realizzazione del tunnel) sarebbe stata sufficiente - come rilevato dal Tribunale in un passaggio motivazionale della sentenza cui la Corte di Venezia si è conformata - la realizzazione all'interno del tunnel di una passerella in legno con appositi parapetti che poggiasse sulle putrelle di sostegno delle pareti laterali del tunnel: con tale soluzione tecnica, poi in concreto effettuata su indicazione dei tecnici dello Spisal intervenuti dopo il sinistro, si sarebbe creata una via di collegamento tra le due parti del cantiere, tale da consentire il passaggio in condizioni di assoluta comodità e sicurezza, senza alcuna interferenza con la linea ferroviaria e senza bisogno di ricorrere al lungo e disagevole percorso al momento esistente.
5. Lo S.A. ed il C.A.A., ciascuno a propria difesa, propongono una differente ed opposta lettura della procura in data 19 marzo 2004 acquisita agli atti: lo S.A. per sostenere la delega al C.A.A. di poteri di gestione nel settore degli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro, il C.A.A. per negare tale contenuto dell'atto.
La Corte territoriale ha ben chiarito, con un accertamento sul tenore del documento visionato, che non consente un nuovo esame da parte di questa Corte di legittimità, che si tratta di una procura speciale relativa ad una serie di negozi giuridici interessanti la srl NCC, soggetto mandante, che non fa menzione degli obblighi inerenti la sicurezza dei cantieri, in particolare del cantiere di Quarto d'Altino, non attribuisce al delegato poteri di organizzazione del lavoro nei cantieri, né gli riconosce un'autonomia di spesa ed è quindi inidonea ad attuare il trasferimento della posizione di garanzia. 
Ciò posto, esclusa ogni valenza del menzionato atto di delega ai fini che rilevano nel processo, la impugnata sentenza indica con precisione gli obblighi dei due ricorrenti.
Lo S.A., amministratore unico dell'impresa datrice di lavoro del M.G. ed appaltatrice dei lavori, era tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza (art.3 d.lgs.626/1994) e a definire le vie di circolazione all'interno del cantiere (art.8 d.lgs.494/1996 e art.4 dpr 164/1956): trattasi di obblighi che derivano ex lege dalla qualifica ricoperta, il cui inadempimento è stato ben valorizzato dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di penale responsabilità.
Per tale ragione la censura del ricorrente - secondo la quale i giudici avrebbero fondato la penale responsabilità sul presupposto di una carenza del Piano di sicurezza per omessa previsione del rischio che ha poi causato l'evento mortale, senza considerare che la redazione di tale piano e dei connessi rischi ricadevano sul Committente e sui Responsabili tecnici ed amministrativi individuabili ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sugli Enti Locali - esposta nel secondo motivo, comune anche al C.A.A., non si confronta con quanto sul punto evidenziato nella sentenza di condanna.
Il C.A.A., quale preposto ed indicato nel POS come responsabile della sicurezza di cantiere, era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, ed aveva lo specifico dovere di segnalare ogni situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori: tale qualifica comporta infatti il compito di sovraintendere alle attività di cantiere, impartire istruzioni, dirigere gli operai, attuare le direttive ricevute e controllarne l'esecuzione (Sez.4, n.4340 del 24/11/2015, Rv.265977; Sez.4, n.9491 del 10/1/2013, Rv.254403).
Più soggetti erano quindi tenuti alla gestione del rischio.
6. Nell'impugnata sentenza la Corte distrettuale tratta poi diffusamente della responsabilità colposa degli imputati, essendosi concretizzato proprio l'evento che la cautela intendeva presidiare (c.d. causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto solo quell'evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez.4, 22/4/2016, imp. Ganau, non massimata; Sez.4, 11 ottobre 2011 n.43645, Rv.251913; Sez.4, 3 ottobre 2014 n.1819, Rv. 261768): nella specie la mancanza di un'agevole via di collegamento tra le due aree di cantiere ha comportato la scelta del lavoratore di seguire il percorso più facile e breve attraverso l'attraversamento dei binari della ferrovia.
Sicuramente si è trattato di una condotta imprudente ma non abnorme, nel senso più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito è corretto anche su questo tema, laddove ha affermato che se i soggetti, chiamati a vario titolo a governare il rischio, si fossero conformati alle regole di cautela e avessero preso in doverosa considerazione, stante la rispettiva posizione di garanzia, anche un eventuale comportamento inadeguato del dipendente, e valutato che anche in precedenza era stato segnalato un episodio di attraversamento dei binari nel corso dei lavori, l'infortunio non si sarebbe verificato.
Il rispetto delle norme prevenzionali ha infatti lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l'errore dell'operatore, generato anche da imprudenza.
Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere (Sez.4, 5 marzo 2015 n.16397, Rv.263386; Sez.4, 14 marzo 2014 n.22249, Rv.259228) e non anche quando l'evento sia conseguito ad una carente organizzazione dei lavori, ad un omesso controllo nell'area di cantiere e alla omessa realizzazione di percorsi interni sicuri, omissioni che si sono poste come condizioni necessarie dell'evento mortale.
7. Per tali considerazioni i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2017