Tipologia: CCRL
Data firma: 3 aprile 2017
Validità: 01.04.2017 - 31.12.2019
Parti: Confartigianato, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Artigianato, FVG
Fonte: fenealuil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Osservatorio regionale
Art. 4 - Fondo regionale di categoria
Art. 5 - Formazione professionale e formazione continua
Art. 6 - Sicurezza del lavoro
Art. 7 - Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione
  Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Contratto a tempo determinato
Art. 10 - Trattamento economico di malattia operai e apprendisti operai
Art. 11 - Previdenza complementare
Art. 12 - Premio di risultato territoriale (PRT)
Art. 13 - Welfare contrattuale
Art. 14 - Controversie di lavoro
Art. 15 - Quota di adesione contrattuale

Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia, Udine, 03 aprile 2017

Il giorno 3 aprile 2017 in Udine presso la Sede di Confartigianato Imprese-Udine tra le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno ed Arredamento rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la Cna Friuli Venezia Giulia, […] e le delegazioni regionali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil […] del Friuli Venezia Giulia […], è stato stipulato il seguente del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia.

Premessa
Il comparto del Legno, Arredamento e Mobili riveste un'importanza strategica in quanto rappresenta uno dei settori più importanti dell'economia del Friuli Venezia Giulia per numero di imprese attive, manodopera occupata, valore dell'export e contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale.
Anche alla luce di ciò, ed in considerazione dei perduranti effetti della crisi che da anni sta mettendo a dura prova la capacità di tenuta delle imprese, le Parti convengono sull’importanza di realizzare forme di relazioni industriali capaci di rilanciare lo sviluppo economico del settore ed idonee a far ottenere un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso riveste nell'ambito dell'economia del territorio.
Le Parti auspicano, inoltre, che tale sforzo sia accompagnato da un impegno sempre più tangibile e concreto della politica, regionale e non, volto al recupero dei livelli di produttività perduti.
Il presente accordo si pone quindi sul solco della continuità della previgente contrattazione collettiva regionale di settore, ed è volto a consolidare il sistema regionale delle relazioni sindacali e della bilateralità per una maggiore valorizzazione del comparto e per la massimizzazione dei benefici a favore dei lavoratori e delle imprese in una logica di partecipazione e mutualità.
Anche la recente legislazione e normativa collettiva, del resto, ha attribuito sempre più importanti spazi all'autonomia collettiva, specie di cosiddetto secondo livello, ed ha ampiamente riconosciuto il ruolo della bilateralità in partite strategiche quali, ad esempio, quella degli ammortizzatori sociali (si pensi al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato - FSBA).
Pertanto, partendo dal condiviso presupposto che il modello bilaterale e paritetico costituisca una risposta efficace alle esigenze di aziende e lavoratori, il presente contratto conferma un’attenzione particolare ai loro bisogni, erogando prestazioni non rientranti nell'ordinario sistema di tutele ad oggi previste dal CCNL (welfare integrativo, carenza malattia).
Il presente CCRL ha recepito e fatto propri gli assetti della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali definiti e regolamentati dall'Accordo interconfederale del 23 novembre 2016. Tutti i livelli di contrattazione, pertanto, hanno pari cogenza e sono regolati dal principio dell'inscindibilità. Ne consegue, quindi, che l'applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo per il datore di lavoro di applicare anche il presente CCRL.
Le Parti, durante la vigenza del presente CCRL, procederanno, se necessario, ad un riesame del testo contrattuale al fine di effettuare concordemente un'operazione di adeguamento alle norme di legge nonché per effettuare le modifiche necessarie per le parti obsolete.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la presente premessa è parte integrante del contratto

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) vale su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese del settore Legno, Arredamento e Mobili rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL 25 marzo 2014.

Art. 3 - Osservatorio regionale
Nell’intento condiviso di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di confermare ed implementare l'attività dell'Osservatorio di settore a livello regionale.
L'Osservatorio è composto da sei rappresentanti di cui tre designati dalle Associazioni datoriali e tre dai Sindacati dei lavoratori; si riunisce periodicamente, in relazione al programma di attività o su richiesta di una delle parti e comunque, di norma, con cadenza semestrale.
Di norma annualmente, sulla scorta di quanto prodotto dall'Osservatorio, le Parti firmatarie il presente contratto si riuniscono, anche al fine di redigere rapporti sull'andamento del settore e/o promuovere l'adozione di interventi nei confronti della politica regionale a sostegno delle imprese e dei lavoratori.
Tale Osservatorio, che può, qualora le parti ne ravvisino l'esigenza, essere articolato anche su livelli territoriali, opera in stretta collaborazione con Organismi pubblici e/o privati quali, in particolare, la Regione, l'Ebiart ed il Fondo regionale di categoria di cui all'art. 4. L'attività dell'Osservatorio è principalmente orientata a:
a) Acquisire informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale legno ed arredamento;
b) Acquisire dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali, nonché sull'utilizzo delle tipologie contrattuali (part-time, lavoro in somministrazione, contratti a termine, apprendistato, lavoro intermittente, ed ulteriori tipologie
contrattuali di interesse per il mondo dell'artigianato), riservando particolare attenzione alle realtà distrettuali;
c) Acquisire informazioni relative alle professionalità ricercate dalle aziende nonché ai fabbisogni formativi di aziende e lavoratori;
d) Esaminare prospettive e problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
e) Allo scopo di ampliare il flusso di informazione di cui ai precedenti punti le parti potranno attivare adeguati rapporti e/o convenzioni con Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, Università ed Enti di formazione;
f) Garantire un costante collegamento con le Banche Dati di CCIAA, CPA, Inps, Inail, Ebiart, ecc..

Art. 4 - Fondo regionale di categoria
Nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite con gli Accordi interconfederali e di quanto normato dal vigente CCNL, le parti confermano l'attività del Fondo regionale di categoria costituito in virtù del CCRL del 26 aprile 2000, confermando altresì la sede presso l'Ebiart in Largo dei Cappuccini n. 1 a Udine.
[…]
Le parti pur confermando la validità del vigente Regolamento, si riservano di aggiornarlo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL al fine di ampliare e dettagliare l'attività del Fondo, utilizzando le quote economiche in maniera coerente ai seguenti obiettivi che annullano e sostituiscono quelli previsti dal CCRL 1° ottobre 2008:
[…]
c) finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale categoriale;
d) finanziamento della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari e soci collaboratori delle aziende artigiane;
e) realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore;
f) finanziamento di iniziative informative/divulgative in tema di prevenzione - sicurezza del lavoro;
[…]
h) finanziamento di attività paritetica di rappresentanza delle parti sociali finalizzata all’adozione delle iniziative più idonee ad un'attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte
[…]
In funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dello stesso, le parti dichiarano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi del Fondo al servizio delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
[...]
Qualora l'azienda non ottemperi a quanto sopra, incorre in un inadempimento contrattuale ex art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006.
Nota congiunta a verbale
[…]

Art. 5 - Formazione professionale e formazione continua
Le Parti confermano che la formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano un requisito indispensabile per Io sviluppo delle imprese e la qualificazione degli addetti.
Le Parti pertanto, in rapporto all'evoluzione tecnologica e al fabbisogno del settore, congiuntamente si impegnano a favorire il rilancio della formazione professionale e ad incentivare il ricorso delle aziende a Fondartigianato; verrà inoltre verificata l'opportunità di realizzare piani formativi di carattere regionale su specifici comparti facenti riferimento alla sfera di applicazione del presente contratto.

Art. 6 - Sicurezza del lavoro
Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni regionali Confartigianato-Cna, Cgil-Cisl-Uil in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, oltre a ribadire il massimo impegno nel rispetto del vigente D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pongono la massima attenzione al “Protocollo regionale di attuazione dell'Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13 settembre 2011" il quale attribuisce compiti e "poteri" alla bilateralità e agli Organismi paritetici, ed individua le modalità di esercizio delle attribuzioni degli RLS e degli RLST.

Art. 7 - Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione
Nel rispetto delle normative di legge vigente in tema di sicurezza, le aziende forniranno al personale dipendente i mezzi di protezione individuale e con periodicità annua gli/abiti da lavoro. Gli stessi all'occorrenza, se usurati, verranno sempre sostituiti.

Art. 8 - Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato.
Le parti a livello regionale o su delega delle stesse a livello territoriale potranno, in vigenza del presente CCRL, definire le modalità di attuazione degli schemi di orario o distribuzione e articolazione dell'orario settimanale così come previsto dal CCNL 25 marzo 2014 nonché in materia di flessibilità dell'orario di lavoro e/o banca delle ore.

Art. 9 - Contratto a tempo determinato
Le parti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Le parti, pur ritenendo necessario adeguare le previsioni contrattuali alle mutate esigenze delle imprese e del mercato, con particolare riferimento a quello regionale, oltre che della legislazione vigente, alla luce dell'imminente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, ritengono più opportuno attendere le determinazioni del livello nazionale. Si impegnano pertanto ad incontrarsi nel caso in cui il livello nazionale non disciplini adeguatamente l'istituto contrattuale in esame alla luce delle esigenze territoriali. In particolare con riferimento ai limiti quantitativi, anche riferiti alla fase di avvio di nuove attività d'impresa ovvero all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio anche conseguente ad investimenti in ricerca e sviluppo ovvero di prime assunzioni da parte dall'impresa.

Art. 14 - Controversie di lavoro
Nonostante la normativa abbia reso non più obbligatorio il tentativo di conciliazione delle vertenze di lavoro, le OO.SS firmatarie, nel riconoscere i vantaggi che lo stesso offre tanto ad imprese che lavoratori, si impegnano ad esperire tale tentativo per il tramite dei propri Uffici Vertenze attivando le commissioni di Conciliazione Bilaterali istituite presso i Bacini Territoriali.