PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
con sede in legale in Roma, via IV Novembre 144, nella persona del legale rappresentante, Prof. Massimo De Felice
E
OPNA - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO
con sede legale in Roma, presso l'ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA), via Santa Croce in Gerusalemme 63, Roma - ***, nelle persone dei Coordinatori Nazionali Dott.ssa Manuela Maria Brunati e Dott. Marco Lupi
PREMESSO CHE
L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all'art. 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i tra cui gli Organismi paritetici nei confronti, altresì, delle imprese artigiane;
- il D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di Integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'alt. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione (2014- 2018) del Ministero della Salute, (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014), che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo di una omogenea e concreta funzione prevenzionale, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, l'Inail rilascia annualmente le Linee d'indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell'Ente, secondo quanto previsto dalle Linee di mandato 2013-2017 e la Relazione programmatica 2017-2019 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Inail;
OPNA
- organismo costituito a seguito dell'Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi, del 13 settembre 2011, dalle Parti sociali sottoscrittrici il CCNL dell'artigianato e nello specifico da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL;
- organismo costituito in attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs n. 81/2008 e smi; può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10,11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
- è sede privilegiata per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionali per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia in conformità con quanto previsto all'alt. 2, co. 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.;
- svolge funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete della pariteticità artigiana, composta dagli OPRA a livello regionale e dagli OPTA a livello provinciale;
- come organismo paritetico dell'artigianato ha un ruolo centrale nel nuovo modello di prevenzione, non solo di supporto alle imprese ma di riferimento per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST);
- promuove e partecipa, attraverso la collaborazione con Enti e Istituzioni, alla realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro;
CONSIDERATO CHE
- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità
quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sussiste la condivisione delle finalità prevenzionali espresse dalle Parti nei rispettivi campi di azione,
CONVENGONO
Art. 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
Art. 2
Finalità
In attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo d'Intesa, le sinergie tra INAIL e OPNA costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori del Settore Artigianato.
Le Parti, con il presente Protocollo d'Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione, con particolare riguardo agli ambiti di cui al successivo art. 3, per la realizzazione di iniziative a livello nazionale e a livello territoriale.
Art. 3
Ambiti di collaborazione
- sviluppare e promuovere iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese del Settore Artigianato;
- definire piani operativi e realizzare azioni e prodotti informativi specifici per settore o figura aziendale, da diffondere anche con l'organizzazione di workshop e seminari tematici;
- sviluppare e sperimentare buone pratiche con riferimento alle attività lavorative del settore;
- accrescere la diffusione di strumenti operativi standardizzati per la riduzione dei livelli di rischio dei lavoratori, anche ai sensi del nuovo comma 3-ter dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché la diffusione di buone prassi paritetiche settoriali o territoriali e di esperienze prevenzionali attuate all'interno degli Organismi paritetici;
- promuovere lo sviluppo di iniziative prevenzionali, anche in ambito territoriale, da realizzare tramite la sottoscrizione di accordi attuativi, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Protocollo d'intesa;
- monitorare l'attività sviluppata a livello centrale e territoriale.
Art. 4
Tavolo Tecnico centrale di coordinamento
Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da due referenti di ciascuna Parte.
Al Tavolo Tecnico di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio anche delle attività svolte a livello territoriale a cura Direzioni Regionali Inail / Opra - Organismi Paritetici Regionali Artigianato.
Art. 5
Obblighi delle Parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'Art. 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse - individuate in una logica tendenzialmente paritaria - da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi da sviluppare anche in ambito territoriale, secondo quanto indicato all'Art. 6 del presente Protocollo d'Intesa.
Nella realizzazione delle attività congiunte, INAIL e OPNA - tenuto conto della natura pubblicistica delle finalità perseguite in materia prevenzionale - ritengono possibile favorire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento e l'eventuale partecipazione, di soggetti terzi, al fine di porre in atto azioni che possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali da sviluppare nel rispetto dei principi generali di trasparenza ed imparzialità sanciti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 6
Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 5 co. 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Tavolo di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Tavolo tecnico centrale di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e modalità di rendicontazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative degli Organismi paritetici;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa;
Art. 7
Tutela dell'immagine
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 8
Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 9
Durata
Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le Parti contraenti.
Art. 10
Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intese previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Art. 11
Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma.
Roma, 9 maggio 2017
Per OPNA I Coordinatori Nazionali Dr.ssa Manuela M. Brunati dr. Marco Lupi |
Per INAIL Il Presidente Prof. Massimo De Felice |
Fonte: inail.it